CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15897/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 29 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in data 12 aprile 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 648 e 712 cod. pen., oltre a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee all sindacato di legittimità, sono anche manifestamente infondati alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 e Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179), secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (e, nel caso di specie, a pagg. 3 e 4, la Corte territoriale, ritenuto provato il dolo in ragione della natura del bene ricettato e dell'assenza di spiegazione circa la lecita provenienza dello stesso, ha correttamente qualificato il fatto nell'ipotesi delittuosa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 dice