CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 febbraio 2022
Cassazione n. 18954/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 5734 - 2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 116, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Nuoro, alla via Leonardo da Vinci, n. 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso. CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 1035 dei 15.7/9.11.2020 della Corte d'Appello di Genova, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. depositato in data 3.5.2013 la "BP Engineering" s.r.l. adiva il Tribunale di Massa. Esponeva che la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. le aveva con contratto in data 27.1.2011 affidato in appalto la realizzazione di un impianto fotovoltaico da installare su due capannoni industriali siti in Bolotana. Esponeva che, ultimati i lavori, la committente non aveva provveduto al pagamento della somma di euro 21.000,00, a saldo della fattura n. 29/2011, e della somma di euro 43.602,54, di cui alla fattura n. 2/2013. Chiedeva ingiungersi alla committente il pagamento della complessiva somma di euro 65.696,40, comprensiva della penale di euro 1.050,00, oltre interessi, ex art. 3, 30 co., della legge n. 192/1998, e spese. 2. Con decreto n. 199/2013 il tribunale pronunciava l'ingiunzione. 3. La "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. proponeva opposizione. Deduceva, con riferimento alla fattura n. 29/2011, che i lavori non erano stati perfettamente eseguiti; con riferimento alla fattura n. 2/2013, che la realizzazione della "cabina Enel", di cui si pretendeva il pagamento quale opera asseritamente extracontratto, era ricompresa nell'impegno contrattuale assunto da controparte, obbligatasi a realizzare l'opera funzionante e "chiavi in mano". [OSCURATO:SOCIETA] per la revoca dell'ingiunzione ed in riconvenzionale per il risarcimento dei danni sofferti. 4. Si costituiva la "BP Engineering" [OSCURATO:SOCIETA] per il rigetto dell'opposizione.5. Espletata la c.t.u., con sentenza n. 17/2018 il Tribunale di Massa accoglieva in parte l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, rigettava ogni ulteriore domanda e compensava le spese tutte di lite e di c.t.u. 6. La "BP Engineering" s.r.l. proponeva appello. Resisteva la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. 7. Con sentenza n. 1035 dei 15.7/9.11.2020 la Corte d'Appello di Genova rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese del grado. Evidenziava la Corte di Genova che il contratto, così come si desumeva dalla sua lettura, aveva ad oggetto la fornitura di un impianto fotovoltaico "chiavi in mano", sicché alla realizzazione della "cabina Enel" l'appellante era senz'altro tenuta secondo contratto. 8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "BP Engineering" s.r.I.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. La "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. 9. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del primo, del secondo e del quarto motivo di ricorso e di inammissibilità del terzo motivo di ricorso ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ.; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 10 co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 10. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1363, 1366, 1368 e 1369 cod. civ. Deduce che ha senz'altro diritto al pagamento della fattura n. 2/2013. 4). Deduce che l'espressione "chiavi in mano" non può essere "interpretata nel senso che la costruzione della cabina di alloggiamento delle attrezzature dell'Enel e la realizzazione del collegamento dalla proprietà Cancellu al più vicino traliccio e/o centralina Enel rientrassero tra le prestazioni previste dal contratto del 27.1.2011" (così ricorso, pag. 7). Deduce che la Corte di Genova, prescindendo del tutto dalle ulteriori prefigurazioni contrattuali, ha unicamente ed erroneamente valorizzato il documento n. 1 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo ovvero l' "addendum" alla relazione tecnico-economica predisposta dall'ingegner [OSCURATO:PERSONA]. Deduce che concorrono a smentire l'assunto della corte di merito, tra gli altri, il documento denominato "progetto impianto fotovoltaico da 378KWp", la fattura n. 56/2011, rimessa dalla ditta "011a Antonio & Luigi" che, su indicazione della "[OSCURATO:PERSONA]", ha eseguito i lavori, nonché il documento - n. 3 del giudizio di merito - denominato "cessione degli impianti di rete per la connessione delle linee elettriche di raccordo", che dà riscontro della prassi consolidata in materia di costruzione degli impianti fotovoltaici. 11. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1399 e 1218 cod. civ. Deduce che ha errato la corte distrettuale a disconoscere che la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. fosse inadempiente rispetto all'obbligo di pagare il prezzo di cui alla fattura n. 12/2013 ovvero rispetto all'obbligo di pagare i lavori di realizzazione della "cabina Enel". Deduce che controparte si è avvalsa dei lavori e ne ha beneficiato, sicché è intervenuta ratifica ex post.12. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218 e 2041 cod. civ. Deduce, in via subordinata, che la corte distrettuale avrebbe dovuto imporre alla "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. il pagamento della fattura n. 12/2013, quanto meno, nei limiti del vantaggio - pari ad euro 13.200,00 - conseguito. 13. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ. Deduce che la corte territoriale ha errato a denegare l'ammissione della prova per testimoni - segnatamente dei capitoli n. 10, 11 e 14 - articolata nelle memorie ex art. 183 cod. proc. civ. 14. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede. Viepiù che non risulta che le parti abbiano depositato memoria. 15. Il primo motivo di ricorso va respinto. 16. Innegabilmente il primo mezzo veicola una quaestio ermeneutica, sicché esplicano valenza gli insegnamenti di questo Giudice del diritto. Innanzitutto, l'insegnamento secondo cui l'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., per inadeguatezza della motivazione ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. nella formulazione antecedente alla novella di cui al dec. leg. n. 83/2012, per omesso esame circa fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. nella novella formulazione applicabile nella fattispecie ratione temporis (cfr. Cass. 14.7.2016, n. 14355). Altresì, l'insegnamento secondo cui né la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d'altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131). 17. Nel solco delle testé enunciate indicazioni giurisprudenziali, l'interpretazione cui la Corte di Genova ha fatto luogo, è immune da vizi suscettibili di assumer rilievo in relazione al disposto del (novello) n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. Invero, è da escludere che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" destinate giusta l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte n. 8053 del 7.4.2014 ad acquisire significato in rapporto alla (novella) previsione del n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ., possa scorgersi in ordine alle motivazioni cui la corte distrettuale ha ancorato il suo dictum. Segnatamente, con riferimento al paradigma della motivazione "apparente" - che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) - la corte territoriale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo. Ulteriormente, la Corte genovese ha specificato, a sostegno dell'operata esegesi, che la "cabina Enel" costituiva un elemento prefabbricato, sicché era stata semplicemente trasportata in cantiere e collocata su un battuto di cemento realizzato dalla committente (cfr. sentenza d'appello, pagg. 8 - 9). In pari tempo, la Corte ligure ha di certo disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa, ovvero ha atteso all'esegesi, in parte qua agitur, del contratto del 27.1.2011. 18. Nel solco delle indicazioni giurisprudenziali dapprima enunciate l'interpretazione patrocinata dalla corte d'appello è assolutamente ineccepibile sul piano della correttezza giuridica, ovvero non diverge da alcun criterio legale di ermeneutica contrattuale. Ciò tanto più che le censure dalla ricorrente addotte si risolvono tout court nella prefigurazione della maggiore plausibilità della patrocinata antitetica interpretazione. 19. Nel quadro dell'addotta quaestio ermeneutica la ricorrente si duole, al contempo, per l'asserita omessa erronea valutazione di talune risultanze documentali. E tuttavia l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n 27415). E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). 20. Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto. 21. Il secondo mezzo - nonostante l'indicazione di cui alla "rubrica" - reca in sostanza censura del giudizio "di fatto" inevitabilmente postulato dalla identificazione della parte contrattualmente inadempiente; cosicché il medesimo motivo si qualifica ai sensi del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. 22. Inevitabili sono pertanto i rilievi che seguono. Il giudizio di appello ha avuto inizio nel corso del 2018. Il secondo dictum ha in toto confermato il primo dictum. Di conseguenza, si applica ratione temporis al caso di specie la previsione di cui all'art. 348 ter, 5° co., cod. proc. civ., che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" (cfr. Cass.22.12.2016, n. 26774, secondo cui, in ipotesi di "doppia conforme', il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della decisione di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse). 23. Tanto, ben vero, a prescindere da un duplice ulteriore rilievo. Correttamente la controricorrente prospetta che la corte di merito "ha motivatamente affermato l'obbligo contrattuale di BP Engineering alla esecuzione dei lavori per cui è causa, il che è radicalmente incompatibile con una pretesa <ratifica> ex post per facta concludentia (...)" (così controricorso, pag. 8). Ovviamente alla deduzione (cfr. ricorso, pagg. 18 - 19) circa il preteso cattivo esercizio del potere di valutazione delle risultanze documentali osta l'elaborazione giurisprudenziale dapprima menzionata (il riferimento è a Cass.n. 11982/2016, a Cass. n. 23153/2018, e a Cass. n. 20553/2021). 24. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. 25. L'impugnato dictum non dà riscontro di domanda ex art. 2041 cod. civ. Cosicché la s.r.l. ricorrente avrebbe dovuto, da un canto, dar conto in maniera specifica ed "autosufficiente" della rituale proposizione nei gradi di merito dell'actio ex art. 2041 cod. chi. e denunciare, d'altro canto ed a rigore, una / omissione di pronuncia. La censura ancorata all'art. 2041 cod. civ. si prospetta quindi "nuova" in questa sede (cfr. Cass. 25.10.2017, n. 25319, secondo cui nel giudizio di cessazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d'ufficio; Cass. 13.9.2007, n. 19164). Del resto, la controricorrente adduce che "l'ingiustificato arricchimento sta (...) totalmente al di fuori dell'oggetto del giudizio" (così controricorso, pag. 9). 26. Il quarto motivo di ricorso parimenti va respinto. 27. Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (cfr. Cass. (ord.) 17.6.2019, n. 16214; Cass. (ord.) 7.3.2017, n. 5654). Il che è da escludere nella specie. Del resto, la Corte di Genova ha dato conto della mancata ammissione della prova per testimoni e del mancato rinnovo della c.t.u., all'uopo puntualizzando che la causa risultava ampiamente e congruamente istruita sulla scorta dei documenti prodotti e delle risultanze della c.t.u. (cfr. sentenza d'appello, pag. 12). 28. Ovviamente, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova c.t.u., atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (cfr. Cass. 29.9.2017, n. 22799; Cass. 19.7.2013, n. 17693; Cass. sez. lav. 24.9.2010, n. 20227). 29. Da ultimo, si impongono (in rapporto agli ulteriori "errores" denunciati nella rubrica del quarto mezzo) i rilievi che seguono. In primo luogo, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente [il che non è nel caso di specie] di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato [il che non è nel caso di specie] sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. sez. lav. (ord.) 27.12.2016, n. 27000; Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1229; Cass. sez. un. 20.9.2020, n. 20867 (Rv. 659037-01)). In secondo luogo, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art.2697 cod. civ. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia [il che non è nel caso di specie] attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (cfr. Cass. 29.5.2018, n. 13395; Cass. (ord.) 23.10.2018, n. 26769; Cass. sez. lav. 19.8.2020, n. 17313; Cass. 5.9.2006, n. 19064). 30. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 31. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, "BP Engineering" s.r.I., a rimborsare alla controricorrente, "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il 144, 14n;t: 73WaP versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 10 A i ky co. bis