CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 19802/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 41. R.G. 35521 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata; ritenuto che, successivamente alla presentazione del ricorso è intervenuta remissione della querela, circostanza che determina l'estinzione del reato di truffa contestato; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 [OSCURATO:PERSONA]