CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 gennaio 2020
Cassazione n. 46858/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 22 gennaio 2020 dal Tribunale di Ancona in relazione a fattispecie di rapina. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità della persona offesa e travisamento di dati processuali. Il ricorrente afferma che la persona offesa avrebbe fornito ricostruzioni plurime e non affidabili non essendo logica la scelta di commettere la rapina a bordo di un autobus in movimento. Non sarebbe inoltre credibile che l'autista, gli altri passeggeri o le persone presenti alla fermata in cui la donna è scesa non si siano accorti di nulla. Non potrebbe poi ignorarsi che la denunciante • ha dichiarato che gli era stato sottratto il permesso di soggiorno ma è stata identificata proprio tramite tale documento; • ha detto di avere cercato in casa il telefono che sapeva gli era stato sottratto, • ha prima detto che il coltello era stato puntato verso la figlia e di avere avuto una borsa e poi ha modificato la versione affermando che era stato puntato verso il figlio e di avere avuto uno zaino. In sostanza, il ricorrente afferma che la Corte territoriale avrebbe liquidato come imprecisioni gravi incongruenze che minerebbero la credibilità della donna. 2.2. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti per applicare la recidiva contestata vedendo tale giudizio unicamente sulla esistenza di precedenti penali. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto diniego delle circostanze attenuanti generiche e diniego dell'esclusione della recidiva perché la Corte territoriale non avrebbe spiegato quali sarebbero le precedenti condanne ritenute rilevanti tanto da desumere una ingravescente pericolosità. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto applicazione della misura di sicurezza dal territorio dello Stato non potendosi ritenere legittima e sufficiente una motivazione fondata unicamente sulla valutazione dei precedenti penali e delle modalità della condotta. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1 II Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità cui si è conformata la Corte territoriale secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto (ex plurinnis Sez. 2 -, Sent. n. 41751 del 04/07/2018 Rv. 274489 - 01). 2.1.1. Ai fini di tale valutazione, deve considerarsi la situazione specifica in cui le dichiarazioni della persona offesa si inseriscono, la eventuale presenza di situazioni conflittuali fra le parti, la possibilità di intenti calunniatori e di fattori inquinanti in relazione a tali dichiarazioni. Ne consegue che l'utilizzo dei parametri che qualificano la attendibilità di una fonte potenzialmente sospetta (anche parzialmente mutuando tali parametri della giurisprudenza in materia di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nei limiti in cui tale elaborazione possa ritenersi riproponibili) deve essere rapportato al tipo di rapporti esistenti tra imputato e persona offesa. 2.1.2. Corretta e logica risulta essere stata la valutazione contenuta nel provvedimento impugnato in ordine alle denunciate incongruenze nel racconto della persona offesa, tutte all'evidenza non essenziali e correttamente valutate alla stregua di imprecisioni conseguenti all'agitazione connessa agli eventi. 3. Anche il secondo motivo e terzo motivo di ricorso risultano manifestamente infondati. La recidiva risulta essere stata ritenuta dai giudici del merito in conseguenza di un giudizio esplicito (Sez. 6 - , Sentenza n. 56972 del 20/06/2018 Rv. 274782 — 01) e logico che si raccorda alle modalità della condotta e risulta "doppiato" dall'ulteriore valutazione in termini di pericolosità sociale ai fini dell'espulsione. Infatti, la sistematica reiterazione di fatti illeciti anche di grave allarme sociale e la stabile mancanza di attività lavorativa costituiscono elementi logici idonei a desumere la sussistenza di una stabile scelta criminale e una ingravescente pericolosità. 3.1 Le stesse considerazioni legittimamente fondano il diniego delle circostanze attenuanti generiche potendo il giudice, ai fini della determinazione della pena e della valutazione delle circostanze attenuanti generiche, tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione e quindi utilizzare un dato polivalente sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (cfr. Sez. 2, Sent. n. 24995 del 14/05/2015 Rv. 264378). 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. 4.1. Come già affermato da questa Corte (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 15447 del 14/03/2012 Rv. 253507 - 01), l'espulsione dello straniero, in quanto misura di sicurezza, trova la sua disciplina in quella generale di cui agli articoli 199 e segg. cod. pen. In particolare, non è revocabile in dubbio, nonostante una formula letterale che sembrerebbe far propendere per una sorta di automatismo applicativo conseguente alla condanna "sopra soglia", che l'espulsione possa essere applicata solo alla persona socialmente pericolosa, di cui quindi venga accertata, in concreto, la pericolosità sociale, secondo quanto dettagliato nell'articolo 203 c.p. Non può, quindi, non trovare applicazione il disposto dell'articolo 31, comma 2, della legge 10 ottobre 1986 n. 663, laddove si stabilisce che "tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui che ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa". La misura di sicurezza in questione, quindi, in coerente applicazione del resto con i principi più volte espressi dalla Corte costituzionale (cfr. sent. 24 febbraio 1995, n. 58), può essere ordinata dal giudice solo ove, con congrua e logica motivazione, questi accerti, alla luce dei criteri di cui all'articolo 133 c.p., la sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, la quale si può manifestare principalmente con la reiterazione dei fatti criminosi. 4.2. Risulta nel caso di specie legittima e congrua la valutazione - ai fini della applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato di cui all'art. 235 cod pen - della sistematica reiterazione di fatti illeciti anche di grave allarme sociale, della mancanza di attività lavorativa lecita nonché della gravità della condotta nel caso di specie in quanto elementi che esplicitano una assoluta impermeabilità alle sanzioni riportate, una stabile programmazione criminale, una situazione personale che permette di ritenere altamente probabile l'ulteriore commissione di reati per mantenersi. Tanto risulta sufficiente per affermare la pericolosità del soggetto in quanto stabilmente proclive al delitto. 5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de