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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07565/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 013F9BX ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso — con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla sentenza di appello che ha confermata la condanna di primo grado per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti sono espressi in modo generico e senza confrontarsi con le argomentazioni dei Giudici di merito, non risultando dunque idonei a introdurre nel giudizio di legittimità una critica ragionata alla motivazione della Corte di appello e non permettendo al Giudice di legittimità di percepire con esattezza l'oggetto delle censure; Rilevato che la Corte territoriale ha irrogato all'imputato la pena di otto mesi di reclusione, alla quale si è pervenuti partendo dal minimo edittale (un anno), in ragione del giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva (ritenuta sussistente in ragione dei numerosi, e gravi, precedenti penali a carico, dimostrativi di particolare proclività a delinquere e di maggiore pericolosità sociale) ridotta di un terzo per il rito abbreviato, non risultando dunque ipotizzabile alcuna violazione dell'esercizio del potere discrezionale del Giudice ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen.; Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma — giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 013F9BX ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso — con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla sentenza di appello che ha confermata la condanna di primo grado per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti sono espressi in modo generico e senza confrontarsi con le argomentazioni dei Giudici di merito, non risultando dunque idonei a introdurre nel giudizio di legittimità una critica ragionata alla motivazione della Corte di appello e non permettendo al Giudice di legittimità di percepire con esattezza l'oggetto delle censure; Rilevato che la Corte territoriale ha irrogato all'imputato la pena di otto mesi di reclusione, alla quale si è pervenuti partendo dal minimo edittale (un anno), in ragione del giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva (ritenuta sussistente in ragione dei numerosi, e gravi, precedenti penali a carico, dimostrativi di particolare proclività a delinquere e di maggiore pericolosità sociale) ridotta di un terzo per il rito abbreviato, non risultando dunque ipotizzabile alcuna violazione dell'esercizio del potere discrezionale del Giudice ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen.; Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma — giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 07565/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris