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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13098/2026

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da sé ai sensi dell’art. 86 c.p.c.,domicilio digitale come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla viadei Portoghesi, n. 12- resistente -avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 1634 emessa in dataNumero registro generale 21872/2025Numero sezionale 1057/2026Numero di raccolta generale 13098/2026Data pubblicazione 07/05/202619 settembre 2025 nel procedimento civile iscritto al n. 852/2024R.G.;lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18marzo 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello1.

Con ricorso ex art. 615 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] proponevaopposizione avverso l’intimazione di pagamento n.29520249004216503000, con la quale [OSCURATO:PERSONA] – Agenzia delle EntrateRiscossione aveva richiesto il pagamento dell’importo di euro9.444,08 in forza delle seguenti cartelle di pagamento: 1) n.29520200020040228000 dell’importo di euro 4.904,89; 2) n.29520210028558102000 dell’importo di euro 441,20; 3) n.29520220017042051000 dell’importo di euro 547,27; 4) n.29520220032231678000 dell’importo di euro 289,45; 5) n.29520220033161880000 dell’importo di euro 376,63; 6) n.29520220033816322000 dell’importo di euro 2.867,22.

Eccepiva, asostegno dell’opposizione, l’omessa notifica delle cartelle dipagamento sottese all’intimazione e la prescrizione del credito.[OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate Riscossione eccepiva a sua volta ildifetto di giurisdizione, nonché l’incompetenza del Tribunale adito e,nel merito, chiedeva il rigetto dell’opposizione.Il Tribunale di Messina, con sentenza n. 1634/2025, dichiarava ildifetto di giurisdizione in relazione alle prime cinque cartelle, nonchéil difetto di competenza in relazione all’ultima cartella sopra indicata.Numero registro generale 21872/2025Numero sezionale 1057/2026Numero di raccolta generale 13098/2026Data pubblicazione 07/05/20262.

Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso perregolamento di competenza, chiedendo che sia dichiarata lasussistenza della litispendenza dei pignoramenti e la competenzafunzionale del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Messina aconoscere dell’opposizione all’esecuzione.[OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato memoria exart. 47 cod. proc. civ.3.

Fissata l’adunanza camerale per la trattazione del ricorso, ilProcuratore Generale ha depositato conclusioni scritte.Il ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni dalla decisione.Ragioni della decisione1.

Il ricorso è inammissibile.1.1.

Il ricorrente, senza formulare specifici motivi, rappresenta, apag. 1 del ricorso, che “il provvedimento contestato, nonostante lacopiosa documentazione a sostegno della istanza di competenzaesclusiva del Giudice dell’Esecuzione, rigettando implicitamente lachiesta competenza, ha disposto come da dispositivo.

L’attoconclusivo impugnato, presupponendo una insussistenza della fase“esecutiva” e quindi dichiarando inesistenti i procedimenti pignoratiziespressamente allegati ha derogato implicitamente la competenza delGiudice dell’Esecuzione a favore del Giudice ordinario.

Corollarionecessario e presupposto indispensabile è l’iscrizione a ruolo“ordinario” operata d’ufficio del Tribunale che si oppone unitamenteall’atto conclusivo sopra riportato esclusivamente in relazione allacompetenza funzionale del giudice dell’esecuzione a conoscere dellavicenda.

Avverso tutti i provvedimenti costituenti parte unica conNumero registro generale 21872/2025Numero sezionale 1057/2026Numero di raccolta generale 13098/2026Data pubblicazione 07/05/2026esito finale decorrente dal provvedimento del Tribunale si interpone ilpresente ricorso per regolamento di competenza”.Nelle successive pagine il ricorso riporta una confusa ricostruzionedei fatti di causa e delle ragioni poste a fondamento dello stesso, che,per come illustrate, non consentono di comprendere le doglianze fattevalere.

Difatti, esso si articola in una inestricabile commistione dielementi di fatto, riproduzione di atti e documenti incorporati alricorso stesso, tesi di diritto sottoposte al giudice del merito, in paleseviolazione del requisito di cui ai nn. 4 e 6 dell’art. 366 cod. proc. civ.,finendo col postulare un inesigibile intervento integrativo di questaCorte che dovrebbe individuare dal testo dell’atto specifici viziprospettabili.1.2.

Come è noto, il ricorso per cassazione deve essere redatto inconformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendoche il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda subiudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrireal giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'interavicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e nonrisolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragionidelle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360cod. proc. civ.

L'inosservanza di tali doveri può condurre ad unadeclaratoria di inammissibilità dell'impugnazione quando si risolva,come nel caso in esame, in una esposizione oscura o lacunosa deifatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse allasentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabilitidai nn. 3 e 4 dell'art. 366 cod. proc. civ. (Cass., sez.

U, 30/11/2021,n. 37552).2.

In ogni caso, anche se si potesse superare tale assorbenterilievo, il ricorso non si sottrarrebbe comunque alla declaratoriad’inammissibilità.Numero registro generale 21872/2025Numero sezionale 1057/2026Numero di raccolta generale 13098/2026Data pubblicazione 07/05/20262.1.

A tale esito conduce, innanzitutto, la preclusione ad avvalersidel regolamento di competenza, allorché, come nel caso che occupa,esso sia utilizzato per devolvere all'esame di questa Corte "nonun'ipotesi di competenza interna tra i giudici ordinari», ma unaquestione di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario(così, in motivazione, Cass. Sez.

Un., ord. 16 dicembre 2009, n.26288, Rv. 610495-01).

Neppure, d'altra parte, il mezzo esperitopotrebbe intendersi come un ricorso "per saltum", giacché "non èdirettamente ed immediatamente ricorribile per cassazione lasentenza che abbia deciso solo su questioni pregiudiziali, preliminari odi rito, tra le prime delle quali rientrando la sentenza contenente laindividuazione del giudice dotato di giurisdizione" (così, sempre inmotivazione, Cass. Sez.

U, 24/01/2013, n. 1717).2.2.

Il regolamento di competenza è parimenti inammissibileanche con riguardo alla statuizione di incompetenza per materia,pronunciata dal Tribunale, con riferimento alla cartella n.29520220033816322000, a favore di quella del Giudice del Lavorodel medesimo ufficio.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte laripartizione degli affari tra articolazioni interne ad uno stesso ufficiogiudiziario non dà luogo ad alcuna questione di competenza (Cass.,sez. 3, 28/04/1979, n. 2483; Cass., sez. 1, 17/02/1982, n. 1002;Cass., sez. 3, 28/11/2001, n. 15151; Cass., sez. 3, 09/11/2006, n.23891; Cass., sez. 3, 23/09/2009, n. 20494; Cass., sez. 6 -1,22/11/2011, n. 24656; Cass., 25/03/2013, n. 7462; Cass.,05/05/2015, n. 8905; Cass., sez. 6 – 1, 27/2016, 21774; Cass., sez.6 – 2, 22/03/2017, n. 7227; Cass., sez.

U, 23/07/2019, n. 19882).Ne segue che la ripartizione delle funzioni tra la sezione lavoro ele sezioni ordinarie del medesimo Tribunale non implica l’insorgenzadi una questione di competenza, attenendo piuttosto allaNumero registro generale 21872/2025Numero sezionale 1057/2026Numero di raccolta generale 13098/2026Data pubblicazione 07/05/2026distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio(Cass., sez. 1, 19/07/2016, n. 14790; Cass., sez.

L, 24/06/2020, n.12433).2.3.

Anche la prospettata questione di litispendenza, qui riferita apregressi pignoramenti, incorre nella sanzione d’inammissibilità,considerato, da un lato, che, in violazione dell’art. 366, primocomma, n. 6, cod. proc. civ., manca l’allegazione dell’avvenutadeduzione della stessa dinanzi al giudice di merito e l’indicazione deglimerito, e, dall’altro lato, che la litispendenza attiene a giudizi dicognizione e non a processi esecutivi (Cass., sez. 3, 18/09/2008, n.23847).3.

Il ricorso è, dunque, inammissibile.Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo,seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al rimborso, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro2.800,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 18 marzo 2026IL PRESIDENTE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da sé ai sensi dell’art. 86 c.p.c.,domicilio digitale come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla viadei Portoghesi, n. 12- resistente -avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 1634 emessa in dataNumero registro generale 21872/2025Numero sezionale 1057/2026Numero di raccolta generale 13098/2026Data pubblicazione 07/05/202619 settembre 2025 nel procedimento civile iscritto al n. 852/2024R.G.;lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18marzo 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello1. Con ricorso ex art. 615 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] proponevaopposizione avverso l’intimazione di pagamento n.29520249004216503000, con la quale [OSCURATO:PERSONA] – Agenzia delle EntrateRiscossione aveva richiesto il pagamento dell’importo di euro9.444,08 in forza delle seguenti cartelle di pagamento: 1) n.29520200020040228000 dell’importo di euro 4.904,89; 2) n.29520210028558102000 dell’importo di euro 441,20; 3) n.29520220017042051000 dell’importo di euro 547,27; 4) n.29520220032231678000 dell’importo di euro 289,45; 5) n.29520220033161880000 dell’importo di euro 376,63; 6) n.29520220033816322000 dell’importo di euro 2.867,22. Eccepiva, asostegno dell’opposizione, l’omessa notifica delle cartelle dipagamento sottese all’intimazione e la prescrizione del credito.[OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate Riscossione eccepiva a sua volta ildifetto di giurisdizione, nonché l’incompetenza del Tribunale adito e,nel merito, chiedeva il rigetto dell’opposizione.Il Tribunale di Messina, con sentenza n. 1634/2025, dichiarava ildifetto di giurisdizione in relazione alle prime cinque cartelle, nonchéil difetto di competenza in relazione all’ultima cartella sopra indicata.Numero registro generale 21872/2025Numero sezionale 1057/2026Numero di raccolta generale 13098/2026Data pubblicazione 07/05/20262. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso perregolamento di competenza, chiedendo che sia dichiarata lasussistenza della litispendenza dei pignoramenti e la competenzafunzionale del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Messina aconoscere dell’opposizione all’esecuzione.[OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato memoria exart. 47 cod. proc. civ.3. Fissata l’adunanza camerale per la trattazione del ricorso, ilProcuratore Generale ha depositato conclusioni scritte.Il ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni dalla decisione.Ragioni della decisione1. Il ricorso è inammissibile.1.1. Il ricorrente, senza formulare specifici motivi, rappresenta, apag. 1 del ricorso, che “il provvedimento contestato, nonostante lacopiosa documentazione a sostegno della istanza di competenzaesclusiva del Giudice dell’Esecuzione, rigettando implicitamente lachiesta competenza, ha disposto come da dispositivo. L’attoconclusivo impugnato, presupponendo una insussistenza della fase“esecutiva” e quindi dichiarando inesistenti i procedimenti pignoratiziespressamente allegati ha derogato implicitamente la competenza delGiudice dell’Esecuzione a favore del Giudice ordinario. Corollarionecessario e presupposto indispensabile è l’iscrizione a ruolo“ordinario” operata d’ufficio del Tribunale che si oppone unitamenteall’atto conclusivo sopra riportato esclusivamente in relazione allacompetenza funzionale del giudice dell’esecuzione a conoscere dellavicenda. Avverso tutti i provvedimenti costituenti parte unica conNumero registro generale 21872/2025Numero sezionale 1057/2026Numero di raccolta generale 13098/2026Data pubblicazione 07/05/2026esito finale decorrente dal provvedimento del Tribunale si interpone ilpresente ricorso per regolamento di competenza”.Nelle successive pagine il ricorso riporta una confusa ricostruzionedei fatti di causa e delle ragioni poste a fondamento dello stesso, che,per come illustrate, non consentono di comprendere le doglianze fattevalere. Difatti, esso si articola in una inestricabile commistione dielementi di fatto, riproduzione di atti e documenti incorporati alricorso stesso, tesi di diritto sottoposte al giudice del merito, in paleseviolazione del requisito di cui ai nn. 4 e 6 dell’art. 366 cod. proc. civ.,finendo col postulare un inesigibile intervento integrativo di questaCorte che dovrebbe individuare dal testo dell’atto specifici viziprospettabili.1.2. Come è noto, il ricorso per cassazione deve essere redatto inconformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendoche il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda subiudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrireal giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'interavicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e nonrisolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragionidelle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360cod. proc. civ. L'inosservanza di tali doveri può condurre ad unadeclaratoria di inammissibilità dell'impugnazione quando si risolva,come nel caso in esame, in una esposizione oscura o lacunosa deifatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse allasentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabilitidai nn. 3 e 4 dell'art. 366 cod. proc. civ. (Cass., sez. U, 30/11/2021,n. 37552).2. In ogni caso, anche se si potesse superare tale assorbenterilievo, il ricorso non si sottrarrebbe comunque alla declaratoriad’inammissibilità.Numero registro generale 21872/2025Numero sezionale 1057/2026Numero di raccolta generale 13098/2026Data pubblicazione 07/05/20262.1. A tale esito conduce, innanzitutto, la preclusione ad avvalersidel regolamento di competenza, allorché, come nel caso che occupa,esso sia utilizzato per devolvere all'esame di questa Corte "nonun'ipotesi di competenza interna tra i giudici ordinari», ma unaquestione di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario(così, in motivazione, Cass. Sez. Un., ord. 16 dicembre 2009, n.26288, Rv. 610495-01). Neppure, d'altra parte, il mezzo esperitopotrebbe intendersi come un ricorso "per saltum", giacché "non èdirettamente ed immediatamente ricorribile per cassazione lasentenza che abbia deciso solo su questioni pregiudiziali, preliminari odi rito, tra le prime delle quali rientrando la sentenza contenente laindividuazione del giudice dotato di giurisdizione" (così, sempre inmotivazione, Cass. Sez. U, 24/01/2013, n. 1717).2.2. Il regolamento di competenza è parimenti inammissibileanche con riguardo alla statuizione di incompetenza per materia,pronunciata dal Tribunale, con riferimento alla cartella n.29520220033816322000, a favore di quella del Giudice del Lavorodel medesimo ufficio.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte laripartizione degli affari tra articolazioni interne ad uno stesso ufficiogiudiziario non dà luogo ad alcuna questione di competenza (Cass.,sez. 3, 28/04/1979, n. 2483; Cass., sez. 1, 17/02/1982, n. 1002;Cass., sez. 3, 28/11/2001, n. 15151; Cass., sez. 3, 09/11/2006, n.23891; Cass., sez. 3, 23/09/2009, n. 20494; Cass., sez. 6 -1,22/11/2011, n. 24656; Cass., 25/03/2013, n. 7462; Cass.,05/05/2015, n. 8905; Cass., sez. 6 – 1, 27/2016, 21774; Cass., sez.6 – 2, 22/03/2017, n. 7227; Cass., sez. U, 23/07/2019, n. 19882).Ne segue che la ripartizione delle funzioni tra la sezione lavoro ele sezioni ordinarie del medesimo Tribunale non implica l’insorgenzadi una questione di competenza, attenendo piuttosto allaNumero registro generale 21872/2025Numero sezionale 1057/2026Numero di raccolta generale 13098/2026Data pubblicazione 07/05/2026distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio(Cass., sez. 1, 19/07/2016, n. 14790; Cass., sez. L, 24/06/2020, n.12433).2.3. Anche la prospettata questione di litispendenza, qui riferita apregressi pignoramenti, incorre nella sanzione d’inammissibilità,considerato, da un lato, che, in violazione dell’art. 366, primocomma, n. 6, cod. proc. civ., manca l’allegazione dell’avvenutadeduzione della stessa dinanzi al giudice di merito e l’indicazione deglimerito, e, dall’altro lato, che la litispendenza attiene a giudizi dicognizione e non a processi esecutivi (Cass., sez. 3, 18/09/2008, n.23847).3. Il ricorso è, dunque, inammissibile.Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo,seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al rimborso, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro2.800,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 18 marzo 2026IL PRESIDENTE
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