Torna alla ricerca
Corte costituzionaleordinanza

Corte costituzionale n. 317/1986

ECLI:IT:COST:1986:317
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Considerato che analoghe questioni, relative sia alla supposta esistenza di un principio vincolante la legislazione regionale costituito dalla salvaguardia delle posizioni di carriera ed economiche, sia ad una affermata violazione dei principi statutari di corrispondenza della qualifica alle attribuzioni e di uguaglianza di trattamento a parità di mansioni, sono state dichiarate non fondate con sentenza n. 99/1986, sulla base di precedenti orientamenti di questa Corte ormai sufficientemente consolidati (153/1985, 278/1983, 277/1983, 10/80 e 27/78); che la lamentata lesione degli articoli 3 e 97 Cost. non è accompagnata dall'indicazione né della normativa di raffronto, necessaria per la valutazione del rispetto dei principi di uguaglianza e imparzialità della amministrazione, né dagli aspetti di arbitrarietà o di manifesta irragionevolezza della disciplina impugnata, necessari per la lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione (sent. n. 10/80 per il principio di uguaglianza e di imparzialità dell'amministrazione; sentt. n. 16/80, 123/68 e 8/67 per il principio del buon andamento); che l'ordinanza del T.A.R. del Veneto non adduce motivi nuovi rispetto a quelli già considerati; Visti gli artt. 26, secondo comma della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 50, sesto comma della legge della Regione Veneto 26 novembre 1973, n. 25, sollevate con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 97 primo comma, 117 e 123 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 31 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Considerato che analoghe questioni, relative sia alla supposta esistenza di un principio vincolante la legislazione regionale costituito dalla salvaguardia delle posizioni di carriera ed economiche, sia ad una affermata violazione dei principi statutari di corrispondenza della qualifica alle attribuzioni e di uguaglianza di trattamento a parità di mansioni, sono state dichiarate non fondate con sentenza n. 99/1986, sulla base di precedenti orientamenti di questa Corte ormai sufficientemente consolidati (153/1985, 278/1983, 277/1983, 10/80 e 27/78); che la lamentata lesione degli articoli 3 e 97 Cost. non è accompagnata dall'indicazione né della normativa di raffronto, necessaria per la valutazione del rispetto dei principi di uguaglianza e imparzialità della amministrazione, né dagli aspetti di arbitrarietà o di manifesta irragionevolezza della disciplina impugnata, necessari per la lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione (sent. n. 10/80 per il principio di uguaglianza e di imparzialità dell'amministrazione; sentt. n. 16/80, 123/68 e 8/67 per il principio del buon andamento); che l'ordinanza del T.A.R. del Veneto non adduce motivi nuovi rispetto a quelli già considerati; Visti gli artt. 26, secondo comma della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 50, sesto comma della legge della Regione Veneto 26 novembre 1973, n. 25, sollevate con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 97 primo comma, 117 e 123 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 31 dicembre 1986. Il direttore della cancelleria: VITALE
Ordinanza Corte costituzionale n. 317/1986 — Fons Iuris — Fons Iuris