CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 38311/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17 gennaio 2023 emessa dalla Corte di appello di Milano; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Milano per rispondere dei delitti di truffa, commesso in Milano in data 12 gennaio 2016, (capo a), soppressione di atti veri, accertato in Milano in data 12 gennaio 2016, (capo b) e di simulazione di reato, commesso in Milano in data 4 settembre 2015 (capo c). Secondo l'ipotesi di accusa, il Moretti, con artifizi e raggiri, inducendo in errore la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., si sarebbe appropriato dell'autovettura Audi A3 che aveva noleggiato, simulando l'avvenuto furto della stessa, non restituendola ed esportandola in Tunisia (capo a); al capo b) è, inoltre, contestato all'imputato di aver occultato le targhe e i documenti di circolazione dell'autovettura predetta e al capo c) di aver falsamente denunciato il furto della stessa. 2. Il Tribunale di Milano, con sentenza emessa in data 30 marzo 2022 all'esito del giudizio dibattimentale, ha condannato l'imputato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per i reati di cui ai capi a) e c), assolvendolo dal reato di cui al capo b) perché il fatto non sussiste. 3. La Corte di appello di Milano, con la decisione impugnata, ha confermato la sentenza impugnata dall'imputato, che ha condannato al pagamento delle spese processuali del grado. 4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Moretti, ricorre avverso tale sentenza e, proponendo due motivi di ricorso, ne chiede l'annullamento. 4.1. Con il primo motivo il difensore deduce l'inosservanza e l'erronea interpretazione della legge penale in ordine alla mancata osservanza del termine a comparire nel giudizio di primo grado. Rileva il difensore che la Corte di appello aveva ritenuto che la mancata osservanza del termine a comparire assegnato nel decreto di citazione a giudizio costituisce una mera nullità relativa, sanata se non eccepita nei termini di cui all'art. 181 cod. proc. pen. L'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, riconosce a questa invalidità natura di nullità a regime intermedio, che risulta sanata nel caso in cui non sia eccepita entro i termini previsti dall'art. 180, richiamato dall'art. 182 cod. proc. pen. La Corte di appello, inoltre, avrebbe erroneamente affermato che il difensore di fiducia non aveva eccepito tale nullità alla prima udienza successiva alla notifica del decreto di citazione, in quanto a tale udienza non era comparso il difensore di fiducia, ma un difensore di ufficio. 4.2. Con il secondo motivo il difensore censura l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla qualificazione giuridica della contestata condotta di truffa. La condotta dell'imputato avrebbe, infatti, dovuto essere qualificata quale appropriazione indebita, in quanto il Moretti nella specie deteneva legittimamente l'autovettura in forza di un regolare contratto di noleggio stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in data 28 agosto 2015. 5. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.I 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 26 giugno 2023, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. In data 28 giugno 2023, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Con il primo motivo il difensore censura l'inosservanza e l'erronea interpretazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in ordine alla mancata osservanza del termine a comparire nel giudizio di primo grado. 3. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha correttamente disatteso l'eccezione di mancato rispetto del termine a difesa, rilevando che è stata dedotta tardivamente nell'atto di appello. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato nel giudizio dibattimentale costituisce una nullità relativa, che è sanata se non eccepita nei termini di cui all'art. 181 cod. proc. pen., e non una nullità assoluta, configurabile solo in caso di omessa citazione dello stesso (ex plurimis: Sez. 6, n. 39021 del 15/04/2013, B., Rv. 257098 - 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto tardiva l'eccezione, perché sollevata solo con l'atto di appello e non, invece, nei termini di cui all'art. 491 cod. proc. pen. nel giudizio di primo grado; Sez. 6, n. 34629 del 27/06/2008, Pelizza, Rv. 240704 - 01; Sez. 1, n. 12730 del 29 dicembre 1995, _22) Caterino; Sez. 5, n. 12173 del 18 febbraio 2002, Gabrielli; Sez. 3, n. 32539 del 12 luglio 2002, n. 32539, Menta). Secondo questo orientamento, l'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato non comporta una nullità assoluta ed insanabile, in quanto le previsioni degli artt. 178 lett. e 179 n. 1, ultima parte, cod. proc. pen., concernono solo l'omessa, ma non la tardiva citazione dell'imputato. D'altra parte, la censura svolta dal difensore sarebbe pur sempre tardiva, anche qualora si ritenesse che il mancato rispetto del termine a comparire nel giudizio dibattimentale integri una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art.180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza. Vertendosi, infatti, in una ipotesi di nullità che si è verificata non «nel giudizio», ma nella fase degli atti preliminari al dibattimento (Sez. 3, n. 529 del 01/12/1997 (dep. 1998), Laezza, Rv. 209221 - 01; Sez. 3, n. 3986 del 2/03/1995, Raciti, Rv. 201972 - 01; Sez. 4, n. 17590 del 11/02/2009, Scarati), deve essere eccepita entro i termini di cui all'art. 491 cod. proc. pen., nel giudizio di primo grado e non già, come è avvenuto nella specie, con i motivi di appello. 4. Con il secondo motivo il difensore censura l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica della condotta posta in essere dall'imputato quale delitto di truffa e non già di appropriazione indebita. 5. Anche questo motivo è inammissibile, in quanto la parte ricorrente non ha interesse a richiedere la riqualificazione del reato accertato in un delitto più gravemente punito, rispetto a quello ritenuto sussistente dalla sentenza impugnata . Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione che tende soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto senza incidere sul contesto del dispositivo perché l'interesse alla proposizione della impugnazione deve essere concreto e rilevante, non potendosi lo stesso individuare nella mera pretesa di una formale applicazione della legge (Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017, D'Ilio, Rv. 270246 - 01, fattispecie relativa a ricorso proposto dall'imputato esclusivamente per la riqualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 495 cod. pen., anziché in quello di cui all'art. 496 cod. pen., per il quale era stato condannato, peraltro punito meno gravemente del primo; Sez. 6, n. 24608 del 02/04/2015, K., Rv. 264166 - 01). 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d