CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2023
Cassazione n. 00248/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 7) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in epigrafe indicata che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal medesimo avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Cuneo per I reato di cui all'art. 116 cod. strada, è inammissibile per manifesta infondatezza. Contrariamente a guanto sostenuto dal ricorrente, infatti, la motivazione dell'ordinanza impugnata ha chiaramente e adeguatamente argomentato in ordine alla ravvisata genericità, sul piano estrinseco, dell'atto di appello proposto dalla difesa dell'imputato, non essendosi l'appellante confrontato con la puntuale e specifica motivazione della sentenza impugnata nel merito, sia in ordine all'elemento soggettivo, sia in ordine al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sia in ordine alla determinazione della pena. Né il ricorso in disamina aggiunge elementi specifici rispetto a guanto già prospettato in sede di appello, con la conseguenza che nessuna violazione di legge appare rilevabile nella presente sede di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il