CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42699/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] -V-- avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché manifestamente infondato e generico, articolato in fatto, con la riproposizione delle stesse argomentazioni dell'appello, senza critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata. La sentenza impugnata (e la sentenza del Tribunale, in doppia conforme di merito) correttamente rileva che la ricorrente aveva redditi da vincite al gioco non dichiarati, per il beneficio del reddito di cittadinanza, rilevando con accertamenti in fatto, insindacabili in sede di legittimità, come risultava inverosimile il "prestito" della carta di credito ad una amica non meglio identificata in considerazione delle giocate anche successive al periodo indicato dalla stessa ricorrente di consegna della sua carta di credito all'amica. Anche il secondo motivo, sul preteso errore di fatto, risulta infondato manifestamente in quanto la sentenza evidenzia come dagli elementi di merito acquisiti si tratta di un errore di diritto non scusabile (anche in relazione all'omessa dichiarazione delle autovetture). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci