CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06611/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha concesso la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di tentato furto; considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta la violazione della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. - è manifestamente infondato e versato in fatto, atteso che «la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale» (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015 - dep. 2016, Petrache, Rv. 265888 - 01) e «l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti» (cfr. Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640 - 01); e il ricorso si limita ad allegare lo stato di indigenza della persona offesa, senza neppure sul punto il vizio di motivazione (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), fermo restando invece che «in tema di stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., l'imputato ha un onere di allegazione avente per oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione, sì che egli deve allegare di avere agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non avere potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l'operatività dell'esimente» (Sez. 1, n. 12619 del 24/01/2019, Chidokwe, Rv. 276173 - 02); considerato che il secondo motivo - che deduce il vizio di motivazione in ragione della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e, tuttavia, della conferma del giudizio di equivalenza tra le circostanze - è manifestamente infondato, in quanto «non viola il divieto di reformatio in peius il giudice d'appello che, a seguito di gravame proposto dal solo imputato, pur escludendo la sussistenza di un'aggravante, lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, quando siffatta esclusione comporta la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra circostanze aggravanti ed attenuanti, nella cui formulazione il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma della precedente operazione di bilanciamento, secondo una valutazione insindacabile in cassazione, se congruamente motivata» (Sez. 2, n. 33480 del 07/05/2021„ Ticci, Rv. 281917 - 01) e la Corte di merito ha giustificato il giudizio di equivalenza richiamando pure le precedenti condanne riportate dall'imputata per analoghi fatti, così dando conto in maniera congrua e logica dell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); e il ricorso sul punto si limita a prospettare un più favorevole apprezzamento;ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend