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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2026

Cassazione n. 19702/2026

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-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];-intimata-avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 154/2022, pubblicata il28/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25636/2022Numero sezionale 691/2026Numero di raccolta generale 19702/2026Data pubblicazione 13/06/2026PREMESSO CHE1.

Con verbale del 2017 la Questura di Piacenza contestava a FallahaMohammed Ayman la violazione dell’art. 116, commi 15 e 17 del codicedella strada, per avere circolato senza avere mai conseguito la patente diguida, con veicolo risultato intestato a [OSCURATO:PERSONA], alla quale venivanotificato il verbale quale responsabile in solido ai sensi dell’art. 196 delcodice della strada.

Vevey proponeva opposizione al verbale, deducendo diavere affidato la vettura alla figlia, munita di patente, che era poi statafermata in una operazione di polizia nell’ambito della quale al volante dellavettura era stato identificato Ayman.

L’opponente sosteneva l’applicabilitàal caso in esame dell’art. 116, comma 14, e non dell’art. 196 del codicedella strada, in quanto dagli elementi di fatto risultava che la conduzionedella vettura era avvenuta contro la sua volontà.[OSCURATO:PERSONA] di pace di Piacenza ha accolto il ricorso e ha annullato il verbale,in quanto era “certo che il veicolo veniva affidato alla figlia, quest’ultimane aveva la piena disponibilità; quindi, è palese che la circolazione fosseavvenuta contro la sua volontà”.2.

La sentenza n. 708/2017 del Giudice di pace è stata appellata dallaPrefettura di Piacenza, che contestava all’opponente la mancata provadell’adozione di un comportamento ostativo, specificamente volto a vietarela circolazione del veicolo.Con la sentenza n. 154/2022 il Tribunale di Piacenza ha accolto l’appello eha confermato il verbale di violazione.3.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] di Piacenza non ha proposto difese.

Al riguardo varilevato come la notificazione del ricorso sia avvenuta all’AvvocaturaDistrettuale dello Stato e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato epertanto la notificazione sia da ritenersi nulla.

Dato però che, come sivedrà infra, il ricorso è infondato, non si dispone la rinnovazione dellanotificazione in applicazione del principio della ragionevole durata delNumero registro generale 25636/2022Numero sezionale 691/2026Numero di raccolta generale 19702/2026Data pubblicazione 13/06/2026processo che impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., dievitare e impedire i comportamenti che ostacolino una sollecita definizionedel giudizio, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutiledispendio di attività processuale e in formalità superflue perché nongiustificate dalla struttura dialettica del processo (cfr. al riguardo Cass. n.6924/2020; per tutte Cass. Sez.

Un. n. 21670/2013).[OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è articolato in tre motivi.1) Il primo e il secondo motivo sono tra loro strettamente connessi.a) Il primo motivo contesta violazione o falsa applicazione degli artt. 2909c.c., 100, 276, 329, 343, 346 c.p.c., in riferimento ai nn. 3 e 4 dell’art 360c.p.c.: il giudice di primo grado ha ritenuto provato il fatto che lacircolazione del veicolo fosse avvenuta contro la volontà della ricorrente enon ha quindi esaminato alcuna altra questione dalla medesima dedotta,cosicché in nessun punto della motivazione si fa riferimento all’art. 116,comma 14, del codice della strada; il Tribunale di Piacenza, sostenendoche il giudice di primo grado ha ritenuto operante la disciplina dell’art. 196del codice della strada e che la ricorrente non ha proposto impugnazionerispetto a questo punto della sentenza, ha erroneamente reputato cheogni questione relativa all’applicazione di una disciplina diversa rispetto aquella dell’art. 196 non potesse essere oggetto di esame in appello.b) Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.101 Cost., 12 preleggi, 116 e 196 codice della strada, 100, 113, 276, 329,343 e 346 c.p.c., in riferimento ai nn. 3 e 4 dell’art 360 c.p.c.:l’argomentazione difensiva inerente alla corretta norma di leggeapplicabile era questione che il giudice aveva l’obbligo di rilevare d’ufficio;il Tribunale di Piacenza ha invece omesso di pronunciare, ritenendoerroneamente che si fosse formato il giudicato sull’applicabilità al caso dispecie dell’art. 196 del codice della strada.Numero registro generale 25636/2022Numero sezionale 691/2026Numero di raccolta generale 19702/2026Data pubblicazione 13/06/2026I motivi sono infondati.

Alla ricorrente è stata comminata la sanzione dicui al primo comma dell’art. 196 del codice della strada, quale obbligata insolido in quanto proprietaria del veicolo con [OSCURATO:PERSONA],autore dell’illecito di conduzione di veicolo senza avere conseguito lapatente di guida di cui al comma 15 dell’art. 116 del codice della strada.La ricorrente ha contestato l’irrogazione della sanzione, ritenendo che lapropria condotta andasse sussunta nell’illecito di cui all’art. 116, comma14, del codice della strada, che sanziona chi, avendo la materialedisponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona chenon abbia conseguito la corrispondente patente di guida.

Il giudice diprimo grado ha ritenuto applicabile l’art. 196 del codice della strada, maha ritenuto provato che la circolazione del veicolo fosse avvenuta contro lavolontà della ricorrente, con ciò escludendo che la condotta in esame fossericonducibile al comma 14 dell’art. 116 del codice della strada.

Laricorrente, vincitrice in primo grado, non ha riproposto la difesa relativaalla necessaria applicazione del comma 14 dell’art. 116 del codice dellastrada, questione che il giudice d’appello ha pertanto correttamenteconsiderato preclusa in appello, non trattandosi di mera questione diapplicazione di una norma di legge, ma di individuazione della condottaposta in essere dalla ricorrente.2) Il terzo motivo lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 196del codice della strada, 6 della legge n. 689/1981, 115 e 116 c.p.c. inriferimento ai nn. 3 e 5 dell’art 360 c.p.c.: il Tribunale di Piacenza sbaglialaddove afferma che dagli atti del giudizio di primo grado emerge chel’opponente si è limitata a sostenere, ma non ha provato di avereconsegnato l’auto alla figlia; nel verbale della squadra mobile dellaQuestura di Piacenza si legge che il mezzo risultava condotto da Ayman incompagnia della trasportata [OSCURATO:PERSONA] ed è indubbio e documentatoche quest’ultima fosse munita di regolare patente di guida; la circostanzaprovata dal verbale della squadra mobile è fatto che avrebbe dovutoNumero registro generale 25636/2022Numero sezionale 691/2026Numero di raccolta generale 19702/2026Data pubblicazione 13/06/2026indurre il giudice a presumere la veridicità della versione dei fatti riferitadalla ricorrente, ossia di avere affidato l’auto, come in tante altreoccasioni, alla figlia regolarmente munita di patente; la pretesa probatoriadel Tribunale è illogica e impossibile da fornire, in quanto, una voltadimostrato che la proprietaria aveva affidato il mezzo alla figlia, non sivede come fosse possibile fornire la prova di un elemento psicologicoquale la contrarietà alla circolazione, quando il proprietario avevaassentito a che il mezzo circolasse, ma solo perché sapeva esserecondotto dalla figlia.Il motivo è infondato.

La Corte d’appello, nel ritenere che la ricorrente nonabbia dimostrato che la circolazione della vettura fosse avvenuta contro lasua volontà, ha osservato come la medesima abbia dedotto di avereconsegnato la propria vettura alla figlia regolarmente munita di patente edi non avere saputo che la medesima vettura sarebbe stata poi condottada un soggetto sprovvisto di patente.

Ad avviso della Corte d’appello talefatto, solo dedotto e non provato, non è comunque idoneo a costituireprova liberatoria della responsabilità della ricorrente, non essendo idoneoa dimostrare che la circolazione era avvenuta contro la sua volontà.Secondo il richiamato art. 196 del codice della strada la responsabilità delproprietario del veicolo è presunta ed è quest’ultimo ad avere l’onere didimostrare che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. [OSCURATO:PERSONA] ha poi richiamato l’orientamento di questa Corte formatosi inrelazione alla medesima formula contenuta nel terzo comma dell’art. 2054c.c., per il quale non è sufficiente a vincere la presunzione posta a caricodel proprietario la prova che la circolazione del veicolo sia avvenuta senzala sua volontà, cioè a sua insaputa e senza il suo consenso, in quanto ènecessaria la prova rigorosa di avere adottato tutte le concrete misureesigibili, in base all'ordinaria diligenza, per evitarne la circolazione (cfr. intal senso, da ultimo, Cass. n. 15237/2024).Numero registro generale 25636/2022Numero sezionale 691/2026Numero di raccolta generale 19702/2026Data pubblicazione 13/06/2026Il proprietario del veicolo, pertanto, per non rispondere in via solidale delleinfrazioni commesse dal conducente, deve provare che la circolazione delmezzo sia avvenuta contro la sua volontà e non soltanto in assenza delsuo consenso.

Nel caso in esame, dato che la ricorrente si è limitata adaffermare di avere affidato l’auto alla figlia, non risulta provato che lacircolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà.II.

Il ricorso va quindi rigettato.Non vi è pronuncia sulle spese, a fronte della mancata difesa dellaPrefettura di Vicenza (v. supra in premessa, sub 3).Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 19 marzo 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];-intimata-avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 154/2022, pubblicata il28/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25636/2022Numero sezionale 691/2026Numero di raccolta generale 19702/2026Data pubblicazione 13/06/2026PREMESSO CHE1. Con verbale del 2017 la Questura di Piacenza contestava a FallahaMohammed Ayman la violazione dell’art. 116, commi 15 e 17 del codicedella strada, per avere circolato senza avere mai conseguito la patente diguida, con veicolo risultato intestato a [OSCURATO:PERSONA], alla quale venivanotificato il verbale quale responsabile in solido ai sensi dell’art. 196 delcodice della strada. Vevey proponeva opposizione al verbale, deducendo diavere affidato la vettura alla figlia, munita di patente, che era poi statafermata in una operazione di polizia nell’ambito della quale al volante dellavettura era stato identificato Ayman. L’opponente sosteneva l’applicabilitàal caso in esame dell’art. 116, comma 14, e non dell’art. 196 del codicedella strada, in quanto dagli elementi di fatto risultava che la conduzionedella vettura era avvenuta contro la sua volontà.[OSCURATO:PERSONA] di pace di Piacenza ha accolto il ricorso e ha annullato il verbale,in quanto era “certo che il veicolo veniva affidato alla figlia, quest’ultimane aveva la piena disponibilità; quindi, è palese che la circolazione fosseavvenuta contro la sua volontà”.2. La sentenza n. 708/2017 del Giudice di pace è stata appellata dallaPrefettura di Piacenza, che contestava all’opponente la mancata provadell’adozione di un comportamento ostativo, specificamente volto a vietarela circolazione del veicolo.Con la sentenza n. 154/2022 il Tribunale di Piacenza ha accolto l’appello eha confermato il verbale di violazione.3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] di Piacenza non ha proposto difese. Al riguardo varilevato come la notificazione del ricorso sia avvenuta all’AvvocaturaDistrettuale dello Stato e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato epertanto la notificazione sia da ritenersi nulla. Dato però che, come sivedrà infra, il ricorso è infondato, non si dispone la rinnovazione dellanotificazione in applicazione del principio della ragionevole durata delNumero registro generale 25636/2022Numero sezionale 691/2026Numero di raccolta generale 19702/2026Data pubblicazione 13/06/2026processo che impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., dievitare e impedire i comportamenti che ostacolino una sollecita definizionedel giudizio, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutiledispendio di attività processuale e in formalità superflue perché nongiustificate dalla struttura dialettica del processo (cfr. al riguardo Cass. n.6924/2020; per tutte Cass. Sez. Un. n. 21670/2013).[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è articolato in tre motivi.1) Il primo e il secondo motivo sono tra loro strettamente connessi.a) Il primo motivo contesta violazione o falsa applicazione degli artt. 2909c.c., 100, 276, 329, 343, 346 c.p.c., in riferimento ai nn. 3 e 4 dell’art 360c.p.c.: il giudice di primo grado ha ritenuto provato il fatto che lacircolazione del veicolo fosse avvenuta contro la volontà della ricorrente enon ha quindi esaminato alcuna altra questione dalla medesima dedotta,cosicché in nessun punto della motivazione si fa riferimento all’art. 116,comma 14, del codice della strada; il Tribunale di Piacenza, sostenendoche il giudice di primo grado ha ritenuto operante la disciplina dell’art. 196del codice della strada e che la ricorrente non ha proposto impugnazionerispetto a questo punto della sentenza, ha erroneamente reputato cheogni questione relativa all’applicazione di una disciplina diversa rispetto aquella dell’art. 196 non potesse essere oggetto di esame in appello.b) Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.101 Cost., 12 preleggi, 116 e 196 codice della strada, 100, 113, 276, 329,343 e 346 c.p.c., in riferimento ai nn. 3 e 4 dell’art 360 c.p.c.:l’argomentazione difensiva inerente alla corretta norma di leggeapplicabile era questione che il giudice aveva l’obbligo di rilevare d’ufficio;il Tribunale di Piacenza ha invece omesso di pronunciare, ritenendoerroneamente che si fosse formato il giudicato sull’applicabilità al caso dispecie dell’art. 196 del codice della strada.Numero registro generale 25636/2022Numero sezionale 691/2026Numero di raccolta generale 19702/2026Data pubblicazione 13/06/2026I motivi sono infondati. Alla ricorrente è stata comminata la sanzione dicui al primo comma dell’art. 196 del codice della strada, quale obbligata insolido in quanto proprietaria del veicolo con [OSCURATO:PERSONA],autore dell’illecito di conduzione di veicolo senza avere conseguito lapatente di guida di cui al comma 15 dell’art. 116 del codice della strada.La ricorrente ha contestato l’irrogazione della sanzione, ritenendo che lapropria condotta andasse sussunta nell’illecito di cui all’art. 116, comma14, del codice della strada, che sanziona chi, avendo la materialedisponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona chenon abbia conseguito la corrispondente patente di guida. Il giudice diprimo grado ha ritenuto applicabile l’art. 196 del codice della strada, maha ritenuto provato che la circolazione del veicolo fosse avvenuta contro lavolontà della ricorrente, con ciò escludendo che la condotta in esame fossericonducibile al comma 14 dell’art. 116 del codice della strada. Laricorrente, vincitrice in primo grado, non ha riproposto la difesa relativaalla necessaria applicazione del comma 14 dell’art. 116 del codice dellastrada, questione che il giudice d’appello ha pertanto correttamenteconsiderato preclusa in appello, non trattandosi di mera questione diapplicazione di una norma di legge, ma di individuazione della condottaposta in essere dalla ricorrente.2) Il terzo motivo lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 196del codice della strada, 6 della legge n. 689/1981, 115 e 116 c.p.c. inriferimento ai nn. 3 e 5 dell’art 360 c.p.c.: il Tribunale di Piacenza sbaglialaddove afferma che dagli atti del giudizio di primo grado emerge chel’opponente si è limitata a sostenere, ma non ha provato di avereconsegnato l’auto alla figlia; nel verbale della squadra mobile dellaQuestura di Piacenza si legge che il mezzo risultava condotto da Ayman incompagnia della trasportata [OSCURATO:PERSONA] ed è indubbio e documentatoche quest’ultima fosse munita di regolare patente di guida; la circostanzaprovata dal verbale della squadra mobile è fatto che avrebbe dovutoNumero registro generale 25636/2022Numero sezionale 691/2026Numero di raccolta generale 19702/2026Data pubblicazione 13/06/2026indurre il giudice a presumere la veridicità della versione dei fatti riferitadalla ricorrente, ossia di avere affidato l’auto, come in tante altreoccasioni, alla figlia regolarmente munita di patente; la pretesa probatoriadel Tribunale è illogica e impossibile da fornire, in quanto, una voltadimostrato che la proprietaria aveva affidato il mezzo alla figlia, non sivede come fosse possibile fornire la prova di un elemento psicologicoquale la contrarietà alla circolazione, quando il proprietario avevaassentito a che il mezzo circolasse, ma solo perché sapeva esserecondotto dalla figlia.Il motivo è infondato. La Corte d’appello, nel ritenere che la ricorrente nonabbia dimostrato che la circolazione della vettura fosse avvenuta contro lasua volontà, ha osservato come la medesima abbia dedotto di avereconsegnato la propria vettura alla figlia regolarmente munita di patente edi non avere saputo che la medesima vettura sarebbe stata poi condottada un soggetto sprovvisto di patente. Ad avviso della Corte d’appello talefatto, solo dedotto e non provato, non è comunque idoneo a costituireprova liberatoria della responsabilità della ricorrente, non essendo idoneoa dimostrare che la circolazione era avvenuta contro la sua volontà.Secondo il richiamato art. 196 del codice della strada la responsabilità delproprietario del veicolo è presunta ed è quest’ultimo ad avere l’onere didimostrare che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. [OSCURATO:PERSONA] ha poi richiamato l’orientamento di questa Corte formatosi inrelazione alla medesima formula contenuta nel terzo comma dell’art. 2054c.c., per il quale non è sufficiente a vincere la presunzione posta a caricodel proprietario la prova che la circolazione del veicolo sia avvenuta senzala sua volontà, cioè a sua insaputa e senza il suo consenso, in quanto ènecessaria la prova rigorosa di avere adottato tutte le concrete misureesigibili, in base all'ordinaria diligenza, per evitarne la circolazione (cfr. intal senso, da ultimo, Cass. n. 15237/2024).Numero registro generale 25636/2022Numero sezionale 691/2026Numero di raccolta generale 19702/2026Data pubblicazione 13/06/2026Il proprietario del veicolo, pertanto, per non rispondere in via solidale delleinfrazioni commesse dal conducente, deve provare che la circolazione delmezzo sia avvenuta contro la sua volontà e non soltanto in assenza delsuo consenso. Nel caso in esame, dato che la ricorrente si è limitata adaffermare di avere affidato l’auto alla figlia, non risulta provato che lacircolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà.II. Il ricorso va quindi rigettato.Non vi è pronuncia sulle spese, a fronte della mancata difesa dellaPrefettura di Vicenza (v. supra in premessa, sub 3).Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 19 marzo 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa
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