CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 13172/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico e difetta di specificità, oltre a risultare del tutto reiterativo perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (pagg. 3 e 4), che ha escluso la differente qualificazione giuridica del fatto quale ipotesi di furto, non avendo l'appellante addotto alcun elemento indicativo della riconducibilità della detenzione dell'auto ritrovata nella sua disponibilità al furto della stessa ; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Consigliere, tensore [OSCURATO:PERSONA]