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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 maggio 2026

Cassazione n. 13446/2026

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o pro tempore, rappresentato e difeso opelegis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati1086 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1091/2022 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 26/05/2022 R.G.N. 1260/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], docente della scuola primaria immessa inruolo con decorrenza dal 1° settembre 2015, ha adito ilNumero registro generale 19603/2022Tribunale di Bari per vedersi riconoscere, ai fini dellaN umero sezionale 1086/2026Numero di raccolta generale 13446/2026ricostruzione di carriera e della progressione stipendialeDa,t a pubblicazione 09/05/2026l’anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro atermine dalla data della prima assunzione sino a quella dellaimmissione in ruolo.2.

Il Tribunale ha accolto il ricorso della docente, dichiarando ildiritto della stessa al riconoscimento, anche per la ricostruzionedella carriera, dei periodi svolti in costanza di contratti a tempodeterminato con disapplicazione, sia ai fini giuridici che ai finieconomici, dell’art. 485 D. Lgs. n. 297/1994, e ha condannatol’amministrazione convenuta al pagamento delle differenzeretributive maturate.3.

La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenzaimpugnata ritenendo che l’anzianità da riconoscere ad ognieffetto al docente assunto a tempo determinato poi immesso inruolo, in caso di disapplicazione dell’art. 485 del D.lgs.297/1994, deve essere computata sulla base dei medesimicriteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato.3.1.

Ad avviso della Corte distrettuale, nel caso in esame ilprimo giudice, in applicazione del decisum di Cass. n.31149/2019, ha dato atto che al momento della stabilizzazionein servizio la lavoratrice appellata si è vista riconoscere dalMinistero un’anzianità di servizio pari a 6 anni a fini giuridici edi 1 anno a fini economici per il servizio pre-ruolo laddove,applicando i principi indicati nella citata sentenza n. 31149/19della Cassazione, la medesima ha prestato un servizio“effettivo” (al netto, cioè, del criterio migliorativo di cui all’art.489 del D. Lgs. n. 297/1994), pari a 2.238 giorni.3.2.

Per la Corte di merito non risponde a verità, dunque,l’obiezione del Ministero secondo cui il Tribunale avrebbeomesso di accertare in concreto la sussistenza di una disparitàNumero registro generale 19603/2022di trattamento, in quanto detta valutazione è stata compiuta daNl umero sezionale 1086/2026Numero di raccolta generale 13446/2026primo giudice sulla scorta della documentazione in atti e, iDnat a pubblicazione 09/05/2026particolare, del prospetto riepilogativo allegato dalla lavoratriceal relativo fascicolo processuale, da cui risulta che la stessa haespletato un servizio effettivo – calcolato su massimo 305giornate all’anno – di 7 anni 3 mesi e 13 giorni, a fronte dei 6anni considerati dal Ministero ai sensi dell’art. 485 cit.3.3.

La Corte ha aggiunto che, a fronte del conteggio analiticoallegato dalla lavoratrice e supportato da appositadocumentazione (in particolare dallo stato matricolare e dalledisposizione tutti gli elementi conoscitivi per eventualmenteconfutare la prospettazione difensiva della Papapicco, si eralimitato a formulare una contestazione generica su non megliospecificati – e, di conseguenza, indimostrati – brevi e sporadiciperiodi di interruzione dei rapporti a termine, in quanto taleinidonea a sovvertire la valutazione compiuta dal primo giudice.4.

Per la cassazione della sentenza il Ministero ha propostoricorso affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorsoAngela Papapicco.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso il Ministero denuncia laviolazione e/o falsa applicazione della clausola 4 dell’accordoquadro allegato alla Direttiva 1999/70CE, degli artt. 485 e 489,e 569 del d.lgs. 297/1994, in relazione all’art. 360, co.1, n.3c.p.c.Censura la pronuncia impugnata in relazione alle modalità dicalcolo del servizio reso dalla docente e deduce che il giudice disecondo grado ha utilizzato (erroneamente e in maniera avulsadalle disposizioni normative) il divisore di 305 giorni, e nonquello di 365, come parametro per individuare le annualNituàm edro are gistro generale 19603/2022Numero sezionale 1086/2026riconoscere in sede di ricostruzione della carriera.

Numero di raccolta generale 13446/20262.

Il motivo è fondato.

Data pubblicazione 09/05/2026Va, preliminarmente, rilevata l’infondatezza dell’eccezione diinammissibilità’ del ricorso sollevata dalla difesa dellacontroricorrente, atteso che il criterio di calcolo che la Corteterritoriale ha utilizzato ai fini del giudizio da rendere sulcarattere discriminatorio o meno della ricostruzione dellacarriera non è un dato fattuale, come tale soggetto al principiodi non contestazione.Come è noto, in tema di conteggi è consolidato l’orientamentosecondo cui nei procedimenti che seguono il rito del lavoro, ilprincipio di non contestazione, con riguardo ai conteggi elaboratidal ricorrente ai fini della quantificazione del credito oggettodella domanda, impone la distinzione tra la componente fattualee quella normativa dei calcoli, nel senso che è irrilevante la noncontestazione attinente all'interpretazione della disciplina legaleo contrattuale della quantificazione, appartenendo al potere-dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, mentre rilevaquella che ha ad oggetto i fatti da accertare nel processo e nonla loro qualificazione giuridica. (Cass. Sez.

L., Sentenza n.20998 del 2019; Cass.

Sezioni Unite n. 761 del 2002).2.1.

Ciò posto, si osserva che la Corte territoriale, quantificati igiorni di servizio effettivo prestato dall’originaria ricorrente, aifini della determinazione degli anni di servizio, ha erroneamenteutilizzato il divisore 305 in luogo di quello 365, senza dare alcunconto delle ragioni della scelta, che non trova alcun aggancionormativo e che origina da un’interpretazione erronea dellapronuncia n. 31149 del 2019 che, richiamato il principio di nondiscriminazione e ricostruito il quadro normativo, ha richiestoun accertamento caso per caso in ragione del carattereNumero registro generale 19603/2022composito della normativa vigente ratione temporis che aNl umero sezionale 1086/2026Numero di raccolta generale 13446/2026criterio (sfavorevole) dell’abbattimento, accompagnava quelDloat a pubblicazione 09/05/2026(favorevole) della equiparazione ad un anno di 180 giorni diservizio.2.2.

La pronuncia citata ha evidenziato che « un problema ditrattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle soleipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtualeex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempodeterminato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sullabase del rapporto a termine viene ad essere apprezzata inmisura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto atempo indeterminato.

Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi,tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato,eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza ègiustificata da una ragione che non comporta decurtazione dianzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato ( congedoed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con laconseguenza che non possono essere considerati né gli intervallifra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimentodi quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelleannuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempoha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n.21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 12 RG 2220/201717892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momentodel completamento delle attività di scrutinio.

Si dovrà, invece,tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quellorispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, inpresenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché ilmedesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempoindeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con laNumero registro generale 19603/2022conseguenza che il meccanismo non determina alcunaN umero sezionale 1086/2026Numero di raccolta generale 13446/2026discriminazione alla rovescia.

Qualora, all'esito del calcoDloat a pubblicazione 09/05/2026effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivodovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazionedei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma didiritto interno deve essere disapplicata ed al docente variconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stessecondizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuitoall'insegnante assunto a tempo indeterminato, perchél'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva,non appare conforme al diritto dell'Unione.»2.3.

E’ evidente che l’esclusione del servizio estivo, limitata allesupplenze diverse da quelle annuali, è riferita al calcolodell’anzianità effettiva del docente a tempo determinato (perchéin quei mesi la prestazione non viene resa né il docente ècollocato in ferie perché non c’è alcun rapporto conl’amministrazione con la sola eccezione delle supplenze annuali)non al divisore da assumere ai fini della riconduzione ad annidei giorni di servizio prestato, giorni che includono anche le feriespettanti all’assunto a tempo determinato ed i periodi disospensione delle attività didattiche se ricadenti nello spaziotemporale interessato dal rapporto a termine.2.4.

Il divisore 305 utilizzato dalla Corte di merito, pertanto,finisce per porsi in contrasto proprio con i principi di dirittoenunciati dalla pronuncia di questa Corte, richiamata nellasentenza impugnata.

Ciò risulta evidente se si considera che incaso di supplenze annuali, come tali comprendenti anche i mesiestivi, l’utilizzo di quel divisore porterebbe al riconoscimento diun’anzianità maggiore rispetto a quella dell’assunto a tempoindeterminato, realizzando quella «discriminazione allarovescia» che la citata pronuncia n. 31149/2019, sulla scortaNumero registro generale 19603/2022delle indicazioni date dalla Corte di Giustizia, ha volutoN umero sezionale 1086/2026Numero di raccolta generale 13446/2026escludere nel valorizzare il solo servizio effettivo e nel precisarDeat a pubblicazione 09/05/2026che lo stesso deve essere computato nel rispetto dellemedesime regole che valgono per il dipendente a tempoindeterminato.3.

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnatava cassata con rinvio alla Corte d’appello indicata in dispositivoche procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio didiritto enunciato nel punto che precede e provvedendo anche alregolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di appello di Bari in diversa composizione, alla qualedemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dicassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneLavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 3 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa di PaolantonioNumero registro generale 19603/2022Numero sezionale 1086/2026Numero di raccolta generale 13446/2026Data pubblicazione 09/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o pro tempore, rappresentato e difeso opelegis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati1086 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1091/2022 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 26/05/2022 R.G.N. 1260/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], docente della scuola primaria immessa inruolo con decorrenza dal 1° settembre 2015, ha adito ilNumero registro generale 19603/2022Tribunale di Bari per vedersi riconoscere, ai fini dellaN umero sezionale 1086/2026Numero di raccolta generale 13446/2026ricostruzione di carriera e della progressione stipendialeDa,t a pubblicazione 09/05/2026l’anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro atermine dalla data della prima assunzione sino a quella dellaimmissione in ruolo.2. Il Tribunale ha accolto il ricorso della docente, dichiarando ildiritto della stessa al riconoscimento, anche per la ricostruzionedella carriera, dei periodi svolti in costanza di contratti a tempodeterminato con disapplicazione, sia ai fini giuridici che ai finieconomici, dell’art. 485 D. Lgs. n. 297/1994, e ha condannatol’amministrazione convenuta al pagamento delle differenzeretributive maturate.3. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenzaimpugnata ritenendo che l’anzianità da riconoscere ad ognieffetto al docente assunto a tempo determinato poi immesso inruolo, in caso di disapplicazione dell’art. 485 del D.lgs.297/1994, deve essere computata sulla base dei medesimicriteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato.3.1. Ad avviso della Corte distrettuale, nel caso in esame ilprimo giudice, in applicazione del decisum di Cass. n.31149/2019, ha dato atto che al momento della stabilizzazionein servizio la lavoratrice appellata si è vista riconoscere dalMinistero un’anzianità di servizio pari a 6 anni a fini giuridici edi 1 anno a fini economici per il servizio pre-ruolo laddove,applicando i principi indicati nella citata sentenza n. 31149/19della Cassazione, la medesima ha prestato un servizio“effettivo” (al netto, cioè, del criterio migliorativo di cui all’art.489 del D. Lgs. n. 297/1994), pari a 2.238 giorni.3.2. Per la Corte di merito non risponde a verità, dunque,l’obiezione del Ministero secondo cui il Tribunale avrebbeomesso di accertare in concreto la sussistenza di una disparitàNumero registro generale 19603/2022di trattamento, in quanto detta valutazione è stata compiuta daNl umero sezionale 1086/2026Numero di raccolta generale 13446/2026primo giudice sulla scorta della documentazione in atti e, iDnat a pubblicazione 09/05/2026particolare, del prospetto riepilogativo allegato dalla lavoratriceal relativo fascicolo processuale, da cui risulta che la stessa haespletato un servizio effettivo – calcolato su massimo 305giornate all’anno – di 7 anni 3 mesi e 13 giorni, a fronte dei 6anni considerati dal Ministero ai sensi dell’art. 485 cit.3.3. La Corte ha aggiunto che, a fronte del conteggio analiticoallegato dalla lavoratrice e supportato da appositadocumentazione (in particolare dallo stato matricolare e dalledisposizione tutti gli elementi conoscitivi per eventualmenteconfutare la prospettazione difensiva della Papapicco, si eralimitato a formulare una contestazione generica su non megliospecificati – e, di conseguenza, indimostrati – brevi e sporadiciperiodi di interruzione dei rapporti a termine, in quanto taleinidonea a sovvertire la valutazione compiuta dal primo giudice.4. Per la cassazione della sentenza il Ministero ha propostoricorso affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorsoAngela Papapicco.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso il Ministero denuncia laviolazione e/o falsa applicazione della clausola 4 dell’accordoquadro allegato alla Direttiva 1999/70CE, degli artt. 485 e 489,e 569 del d.lgs. 297/1994, in relazione all’art. 360, co.1, n.3c.p.c.Censura la pronuncia impugnata in relazione alle modalità dicalcolo del servizio reso dalla docente e deduce che il giudice disecondo grado ha utilizzato (erroneamente e in maniera avulsadalle disposizioni normative) il divisore di 305 giorni, e nonquello di 365, come parametro per individuare le annualNituàm edro are gistro generale 19603/2022Numero sezionale 1086/2026riconoscere in sede di ricostruzione della carriera. Numero di raccolta generale 13446/20262. Il motivo è fondato. Data pubblicazione 09/05/2026Va, preliminarmente, rilevata l’infondatezza dell’eccezione diinammissibilità’ del ricorso sollevata dalla difesa dellacontroricorrente, atteso che il criterio di calcolo che la Corteterritoriale ha utilizzato ai fini del giudizio da rendere sulcarattere discriminatorio o meno della ricostruzione dellacarriera non è un dato fattuale, come tale soggetto al principiodi non contestazione.Come è noto, in tema di conteggi è consolidato l’orientamentosecondo cui nei procedimenti che seguono il rito del lavoro, ilprincipio di non contestazione, con riguardo ai conteggi elaboratidal ricorrente ai fini della quantificazione del credito oggettodella domanda, impone la distinzione tra la componente fattualee quella normativa dei calcoli, nel senso che è irrilevante la noncontestazione attinente all'interpretazione della disciplina legaleo contrattuale della quantificazione, appartenendo al potere-dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, mentre rilevaquella che ha ad oggetto i fatti da accertare nel processo e nonla loro qualificazione giuridica. (Cass. Sez. L., Sentenza n.20998 del 2019; Cass. Sezioni Unite n. 761 del 2002).2.1. Ciò posto, si osserva che la Corte territoriale, quantificati igiorni di servizio effettivo prestato dall’originaria ricorrente, aifini della determinazione degli anni di servizio, ha erroneamenteutilizzato il divisore 305 in luogo di quello 365, senza dare alcunconto delle ragioni della scelta, che non trova alcun aggancionormativo e che origina da un’interpretazione erronea dellapronuncia n. 31149 del 2019 che, richiamato il principio di nondiscriminazione e ricostruito il quadro normativo, ha richiestoun accertamento caso per caso in ragione del carattereNumero registro generale 19603/2022composito della normativa vigente ratione temporis che aNl umero sezionale 1086/2026Numero di raccolta generale 13446/2026criterio (sfavorevole) dell’abbattimento, accompagnava quelDloat a pubblicazione 09/05/2026(favorevole) della equiparazione ad un anno di 180 giorni diservizio.2.2. La pronuncia citata ha evidenziato che « un problema ditrattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle soleipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtualeex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempodeterminato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sullabase del rapporto a termine viene ad essere apprezzata inmisura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto atempo indeterminato. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi,tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato,eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza ègiustificata da una ragione che non comporta decurtazione dianzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato ( congedoed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con laconseguenza che non possono essere considerati né gli intervallifra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimentodi quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelleannuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempoha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n.21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 12 RG 2220/201717892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momentodel completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece,tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quellorispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, inpresenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché ilmedesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempoindeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con laNumero registro generale 19603/2022conseguenza che il meccanismo non determina alcunaN umero sezionale 1086/2026Numero di raccolta generale 13446/2026discriminazione alla rovescia. Qualora, all'esito del calcoDloat a pubblicazione 09/05/2026effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivodovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazionedei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma didiritto interno deve essere disapplicata ed al docente variconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stessecondizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuitoall'insegnante assunto a tempo indeterminato, perchél'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva,non appare conforme al diritto dell'Unione.»2.3. E’ evidente che l’esclusione del servizio estivo, limitata allesupplenze diverse da quelle annuali, è riferita al calcolodell’anzianità effettiva del docente a tempo determinato (perchéin quei mesi la prestazione non viene resa né il docente ècollocato in ferie perché non c’è alcun rapporto conl’amministrazione con la sola eccezione delle supplenze annuali)non al divisore da assumere ai fini della riconduzione ad annidei giorni di servizio prestato, giorni che includono anche le feriespettanti all’assunto a tempo determinato ed i periodi disospensione delle attività didattiche se ricadenti nello spaziotemporale interessato dal rapporto a termine.2.4. Il divisore 305 utilizzato dalla Corte di merito, pertanto,finisce per porsi in contrasto proprio con i principi di dirittoenunciati dalla pronuncia di questa Corte, richiamata nellasentenza impugnata. Ciò risulta evidente se si considera che incaso di supplenze annuali, come tali comprendenti anche i mesiestivi, l’utilizzo di quel divisore porterebbe al riconoscimento diun’anzianità maggiore rispetto a quella dell’assunto a tempoindeterminato, realizzando quella «discriminazione allarovescia» che la citata pronuncia n. 31149/2019, sulla scortaNumero registro generale 19603/2022delle indicazioni date dalla Corte di Giustizia, ha volutoN umero sezionale 1086/2026Numero di raccolta generale 13446/2026escludere nel valorizzare il solo servizio effettivo e nel precisarDeat a pubblicazione 09/05/2026che lo stesso deve essere computato nel rispetto dellemedesime regole che valgono per il dipendente a tempoindeterminato.3. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnatava cassata con rinvio alla Corte d’appello indicata in dispositivoche procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio didiritto enunciato nel punto che precede e provvedendo anche alregolamento delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di appello di Bari in diversa composizione, alla qualedemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dicassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneLavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 3 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa di PaolantonioNumero registro generale 19603/2022Numero sezionale 1086/2026Numero di raccolta generale 13446/2026Data pubblicazione 09/05/2026
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