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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 luglio 2023

Cassazione n. 51746/2023

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto aggravato continuato condannandola alla pena di ritenuta di giustizia.

2. Il ricorso per cassazione, affidato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, con il quale è dedotta erronea applicazione della legge in merito al diniego dei benefici. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è tardivo e va dichiarato, pertanto, inammissibile. 1.La sentenza impugnata - emessa sull'impugnazione avverso quella di primo grado resa nel rito abbreviato - è stata pronunciata il 06 luglio 2022, con motivazione contestuale; secondo il dettato di cui all'art. 585 co. 1 lett. a) in combinato disposto con l'art. 544 co. 1 cod. proc. pen., il termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Bari era di 15 giorni, decorrenti dalla data della sua pronuncia ( art. 585 co. 2 lett. b) cod. proc. pen. ).

Il termine ultimo per impugnare, decorrente, quindi dal 6 luglio 2022, va individuato nella data del 21 luglio 2022.

Il ricorso risulta, invece, depositato il 23 luglio 2023, e, quindi, tardivamente.

3. Giova ricordare che le Sezioni Unite Siniti' ( Sez.

U, n. 698 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Cc. (dep. 13/01/2020 ), Rv. 277470) hanno chiarito che la sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente.

In motivazione, la Corte ha precisato che, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134 disp. att., già tacitamente abrogate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 che, estendendo al giudizio abbreviato l'istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo "in absentia", introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67.

4. In ogni caso il ricorso risulta inammissibile anche nel merito, essendo affidato a una deduzione assolutamente priva di specificità, in spregio al dettato di cui all'art. 581 cod. proc. pen. 5.

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 4000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, addì, 07 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto aggravato continuato condannandola alla pena di ritenuta di giustizia. 2. Il ricorso per cassazione, affidato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, con il quale è dedotta erronea applicazione della legge in merito al diniego dei benefici. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è tardivo e va dichiarato, pertanto, inammissibile. 1.La sentenza impugnata - emessa sull'impugnazione avverso quella di primo grado resa nel rito abbreviato - è stata pronunciata il 06 luglio 2022, con motivazione contestuale; secondo il dettato di cui all'art. 585 co. 1 lett. a) in combinato disposto con l'art. 544 co. 1 cod. proc. pen., il termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Bari era di 15 giorni, decorrenti dalla data della sua pronuncia ( art. 585 co. 2 lett. b) cod. proc. pen. ). Il termine ultimo per impugnare, decorrente, quindi dal 6 luglio 2022, va individuato nella data del 21 luglio 2022. Il ricorso risulta, invece, depositato il 23 luglio 2023, e, quindi, tardivamente. 3. Giova ricordare che le Sezioni Unite Siniti' ( Sez. U, n. 698 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Cc. (dep. 13/01/2020 ), Rv. 277470) hanno chiarito che la sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente. In motivazione, la Corte ha precisato che, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134 disp. att., già tacitamente abrogate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 che, estendendo al giudizio abbreviato l'istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo "in absentia", introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67. 4. In ogni caso il ricorso risulta inammissibile anche nel merito, essendo affidato a una deduzione assolutamente priva di specificità, in spregio al dettato di cui all'art. 581 cod. proc. pen. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 4000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì, 07 novembre 202
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