CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 novembre 2022
Cassazione n. 48266/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 del TRIBUNALE di RIETIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso. udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la riforma della sentenza, come da conclusioni scritte e nota spese depositate. udito il difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla memoria, concludendo in conformità al Procuratore generale. 2-36117/2021 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dalla parte civile deve essere dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi (neppure ammessi dalla legge processuale quelli volti a denunziare vizi di motivazione) tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti afferenti l'apprezzamento del dolo specifico di cui al secondo comma dell'art. 636 cod. pen.. 1.1. In via preliminare giova rammentare che, ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c). Inoltre, la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per cui è del pari inammissibile la relativa censura, non essendo deducibile il motivo (Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Rv.280245). La restrizione del percorso di impugnazione alla sola violazione di legge è stata già ritenuta da questa Corte costituzionalmente compatibile (Sez.7, n. 49963 del 06/11/2019, Fusini, Rv. 277417 - 01), trattandosi del legittimo esercizio della facoltà legislativa di indicare il percorso da seguire per esercitare la facoltà di impugnazione. Da tali premesse deriva che i motivi del ricorso in disamina, con i quali non si denuncia alcuna effettiva violazione di legge (anche il secondo motivo di ricorso, ad onta della indicazione rubricata, si traduce, infatti, nella denunzia di un vizio della motivazione), ma si contesta soltanto la lettura del quadro indiziario operata dal giudice del merito in motivazione, sono inammissibili. La limitazione di cui all'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. opera, naturalmente, non solo nei confronti dell'imputato, ma di tutte le parti, ivi compresa quella civile, sia in considerazione della lettera della legge, che non introduce alcuna distinzione, che del principio di uguaglianza sostanziale delle parti nel processo. 1.2. In ogni caso, le critiche esposte dalla ricorrente (contrastate dal difensore degli imputati con memoria trasmessa a mezzo p.e.c. il 7 novembre 2022, che evidenzia le ragioni della inammissibilità del ricorso proposto ex adverso) riguardano profili coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova atti a riconoscere nella condotta il dolo specifico che qualifica il "tipo". In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione sarebbe comunque preclusa in sede di legittimità. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente parte civile al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. / 2.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la pronta soluzione delle questioni dedotte / consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. . k. 2-36117/2021 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 novembre 202