CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 settembre 2024
Cassazione n. 25384/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4698/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] G CAMOZZI N 118 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DELL'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 919/2022 depositata il29/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. I [OSCURATO:PERSONA] 1.- Ester, [OSCURATO:PERSONA], Francesco e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto al Tribunale di Bergamo, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al rimborso di rimborso di 2 buoni fruttiferi postali serie P/O, 5 buoni fruttiferi serie P e 1 buono fruttifero serie Q/P. 2.- La sentenza con cui il Tribunale di Bergamo ha condannato [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al pagamento in favore di parte attrice dell’importo complessivo di € 57.335,02di oltre interessi legali, accogliendo così il calcolo degli interessi fatto dalla convenuta, è stata impugnata dai sig.ri Morotti. 3.- La Corte d’Appello di Brescia ha accolto parzialmente i motivi d’appello e condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento l’ulteriore importo maturato fino alla scadenza di euro 394,73 con riferimento al buono postale serie “Q/P” n. 000.370, emesso il 17.12.1986, a versare agli appellanti interessi legali sulla somma riconosciuta come dovuta in linea capitale con decorrenza dal 23.10.2014 e sino al saldo, nonché compensato nella misura del 50% tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. 4.- Avverso detta sentenza gli appellanti hanno presentato ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi di cassazione. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] rilevando preliminarmente la inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis 1° comma c.p.c. ed in subordine l’infondatezza dei motivi. 5. ― In prossimità dell’adunanza i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso dichiarando di non avervi più interesse a seguito dell’emissione della Sentenza definita «leading case Varuolo» pubblicata il 26.7.2023, n. 22619/2023, dando atto di aver notificato atto di rinuncia e procura speciale conferita alle procuratrici in data 13.6.2024; hanno chiesto che le spese del presente giudizio vengano compensate poiché il ricorso è stato notificato in data antecedente rispetto alla definizione della questione «buoni postali fruttiferi Q/P». La rinuncia è stata ritualmente comunicata alle controparti che non risulta vi abbiano aderito. Ciò nondimeno il Collegio reputa sussistano giusti motivi di provvedere alla compensazione delle spese della presente fase del giudizio in considerazione del fatto che l’orientamento espresso nel precedente che ha indotto la ricorrente alla rinuncia si è consolidato solo in seguito, per effetto di successive pronunce di questa Corte. 6. ─ Il giudizio deve essere dunque dichiarato estinto, con integrale compensazione delle spese di lite del grado P.Q.M. La Corte, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio con integrale compensazione delle spese di lite tra l