CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06187/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 dicembre 2021 la Corte di appello di Palermo ha confermato quella emessa il 25 giugno 2019 dal Tribunale di Trapani con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso a Trapani il 31 dicembre 2015. Incontestato il fatto storico, la sentenza di appello si è diffusamente soffermata sulla questione se la dedotta dimenticanza dell'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, imposto con il provvedimento applicativo della misura di prevenzione, integri elemento idoneo ad escludere il dolo del reato contestato a [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello è pervenuta alla soluzione negativa e ha confermato il giudizio di penale responsabilità di cui alla sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] ngi, articolando un unico motivo con il quale ha dedotto la nullità della sentenza, a norma dell'art. 606, cod. proc. pen., per violazione degli arti:. 125 e 546 cod. proc. pen. Ha rilevato il contrasto tra dispositivo emesso all'esito della camera di consiglio del 14 dicembre 2021 e notificato al difensore ai sensi dell'art. 23, comma 3, d. I. 9 novembre 2020, n. 149 e la motivazione della sentenza. Con il primo, infatti, l'imputato, in riforma della sentenza di primo grado, era stato assolto perché H fatto non sussiste, mentre nella seconda era stata motivata una decisione di conferma della sentenza di condanna di primo grado. Secondo il ricorrente, assolvendo la motivazione ad una funzione meramente esplicativa della decisione adottata, deve ritenersi prevalente il dispositivo, con conseguente impossibilità per la Corte di cassazione di rettificare il contenuto della prima a norma dell'art. 619 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Nell'interesse dell'imputato sono state presentate conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento. 2. Cletk dispositivo emesso all'esito della camera di consiglio del 14 dicembre 2021 risulta che, in riforma della sentenza emessa il 25 giugno 2019 dal Tribunale di Trapani, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste. Dalla disamina della motivazione e del dispositivo redatto in calce alla stessa risulta, invece, che la sentenza del Tribunale di Trapani è stata confermata con ulteriore condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle ulteriori spese processuali. 2.1. Ci si trova di fronte ad un evidente contrasto tra dispositivo emesso all'esito della camera di consiglio e motivazione della sentenza. La questione relativa al vizio che, eventualmente affligge la sentenza la cui motivazione contrasta con il dispositivo non è del tutto pacifica nella giurisprudenza di questa Corte, perché all'orientamento citato in ricorso, secondo cui prevale sempre il dispositivo in quanto lo stesso costituisce l'atto con cui si esprime la volontà della legge nel caso concreto assolvendo, invece, la motivazione ad una funzione meramente esplicativa, se ne contrappone un altro secondo cui, «nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per pervenire alla sua determinazione, la motivazione prevale sul dispositivo, con conseguente possibilità di rettificare l'errore secondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen.» (Sez. 2, Sentenza n. 35424 del 13/07/2022, Raimondi, Rv. 283516, e molte altre conformi precedenti). In realtà, tale orientamento non pare del tutto contrario a quello che afferma la prevalenza del dispositivo; in quanto esclude tale evenienza nel caso in cui ci sia un errore materiale e la possibilità di ricostruire, tramite la motivazione, chiaramente il procedimento decisorio. In particolare, appare persuasiva l'affermazione secondo cui, «in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso» (Sez. 3, Sentenza n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690). In sostanza, la prevalenza del dispositivo trova un limite nel caso in cui, alla luce della motivazione, possa essere resa un'interpretazione congiunta dei due atti che consenta di valutare la seconda quale effettiva manifestazione del potere decisorio e possa essere «interpretato» il dispositivo tramite le indicazioni contenute nelle spiegazioni espresse nella giustificazione delle stesso. Tale regola, tuttavia, non è, comunque, assoluta e non può valere nel caso in cui le difformità tra i due atti non siano suscettibili di essere «composte» in ragione della tipologia di contrasto esistente tra i due atti. Ricorre tale ipotesi nel caso di specie, nel quale la difformità non riguarda aspetti quali l'entità della pena o una statuizione accessoria, quanto, piuttosto, l'essenza della decisione che, nell'atto emesso all'esito della camera di consiglio, è stato di assoluzione e nella motivazione di condanna. 3. Da quanto esposto discende l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio