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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 29977/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 8.2.2022 il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Benevento avverso l'ordinanza del Gip del medesimo Tribunale del 6.9.2021 con cui era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha applicato al medesimo la misura degli arresti domiciliari.

In particolare, contrariamente al Gip, ha reputato che l'ingente quantità di semi di cannabis nonché le 22 piante di mariujana rinvenute nella disponibilità del Petrone in occasione dell'arresto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] consentivano di affermare la ricorrenza della gravità indiziaria in ordine al reato di coltivazione illecita di mariujana e non già un uso personale, sia pure terapeutico.

Quanto alle esigenze cautelari, ha ritenuto che "la gravità dei fatti. .indicano l'abitualità delle condotte commesse e l'inserimento dell'indagato in uno stabile contesto di smercio..." e che "si palesa quindi una personalità trasgressiva che impone l'applicazione .. di una misura custodiale, idonea a contenere le pulsioni criminali" reputando a tal fine necessaria e sufficiente la misura degli arresti domiciliari.

2. Avverso l'ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Con il primo,deduce la violazione dell'art. 606 e 311 cod. proc. pen. in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. ed il mancato riconoscimento dell'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990.

Assume che il Tribunale ha errato laddove ha fondato la decisione al sequestro di materiale ritenuto in astratto stupefacente non essendo stato espletato alcun accertamento in merito al principio attivo ed essendo stato il sequestro effettuato in un capanno non appartenente al prevenuto.

Aggiunge che la certificazione relativa all'uso personale va comunque reiterata nel tempo.

Con il secondo. deduce la violazione dell'arti 606 e 311 cod. proc. pen. in relazione all'art. 274 cod. proc. pen.

A riguardo assume che, in assenza di precedenti, in prossimità della celebrazione del giudizio e tenuto conto del tempo trascorso, non sussistono i presupposti per l'applicazione della misura custodiale ancorché domiciliare.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.1.

Il ricorso é/ nel suo complessofrinanifestamente infondato.

Con riguardo alla prima censura, con cui si lamenta la mancata sussunzione della fattispecie nell'alveo dell'art. 75 d.P.R. 309 del 1990, la stessa di fatto sollecita una rivalutazione in fatto del materiale raccolto in sede investigativa sotto il profilo della gravità indiziaria, di esclusiva pertinenza del giudizio di merito; ciò, oltretutto, nell'ambito di una valutazione di natura essenzialmente interinale, qual é quella riferita alle misure cautelari personali.

Ciò premesso, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale appare nel suo insieme adeguato nell'affermare l'idoneità di quanto accertato in sede investigativa a comporre un quadro indiziario caratterizzato dalla necessaria gravità in ragione del dato ponderale di per sé certamente suggestivo. 4-riguardo va ricordato che non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto. (Sez.

U, n. 12348 del 19/12/2019 - dep. 2020, Caruso, Rv. 278624); ma nella specie il dato oggettivo, da valutarsi nella peculiare prospettiva del giudizio cautelare e, dunque, in termini di gravità indiziaria e non di certezza probatoria, é costituito dal numero di piante coltivate e dalla natura assolutamente non rudimentale della coltivazione posta in essere trattandosi di una coltivazione "organizzata e su scala decisamente massiva con predisposizione di un capannone con lampade alogene, un condizionatore, un ventilatore e tre tubi per l'areazione collegati al soffitto della lunghezza di sei metri", elementi tutti funzionali ad una coltivazione funzionale alla cessione.

Inconferente si rivela la censura riguardante il carattere temporaneo della certificazione attestante l'uso personale e terapeutico della marijuana, atteso che non si confronta né con il dato incontroverso che nessun certificato anche precedente è stato prodotto e che comunque tale prospettazione difensiva risulta comunque smentita dalla ricostruzione del quadro indiziario come dianzi esposta.

2.2. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso, atteso che nella sostanza richiede una nuova valutazione circa l'idoneità della misura applicata, preclusa come tale in sede di legittimità.

In conclusione il ricorso manifestamente infondatava dichiarato inammissibile.

Consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma che si determina equitativamente in Euro tremila.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 8.2.2022 il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Benevento avverso l'ordinanza del Gip del medesimo Tribunale del 6.9.2021 con cui era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha applicato al medesimo la misura degli arresti domiciliari. In particolare, contrariamente al Gip, ha reputato che l'ingente quantità di semi di cannabis nonché le 22 piante di mariujana rinvenute nella disponibilità del Petrone in occasione dell'arresto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] consentivano di affermare la ricorrenza della gravità indiziaria in ordine al reato di coltivazione illecita di mariujana e non già un uso personale, sia pure terapeutico. Quanto alle esigenze cautelari, ha ritenuto che "la gravità dei fatti. .indicano l'abitualità delle condotte commesse e l'inserimento dell'indagato in uno stabile contesto di smercio..." e che "si palesa quindi una personalità trasgressiva che impone l'applicazione .. di una misura custodiale, idonea a contenere le pulsioni criminali" reputando a tal fine necessaria e sufficiente la misura degli arresti domiciliari. 2. Avverso l'ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo,deduce la violazione dell'art. 606 e 311 cod. proc. pen. in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. ed il mancato riconoscimento dell'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990. Assume che il Tribunale ha errato laddove ha fondato la decisione al sequestro di materiale ritenuto in astratto stupefacente non essendo stato espletato alcun accertamento in merito al principio attivo ed essendo stato il sequestro effettuato in un capanno non appartenente al prevenuto. Aggiunge che la certificazione relativa all'uso personale va comunque reiterata nel tempo. Con il secondo. deduce la violazione dell'arti 606 e 311 cod. proc. pen. in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. A riguardo assume che, in assenza di precedenti, in prossimità della celebrazione del giudizio e tenuto conto del tempo trascorso, non sussistono i presupposti per l'applicazione della misura custodiale ancorché domiciliare. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.1. Il ricorso é/ nel suo complessofrinanifestamente infondato. Con riguardo alla prima censura, con cui si lamenta la mancata sussunzione della fattispecie nell'alveo dell'art. 75 d.P.R. 309 del 1990, la stessa di fatto sollecita una rivalutazione in fatto del materiale raccolto in sede investigativa sotto il profilo della gravità indiziaria, di esclusiva pertinenza del giudizio di merito; ciò, oltretutto, nell'ambito di una valutazione di natura essenzialmente interinale, qual é quella riferita alle misure cautelari personali. Ciò premesso, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale appare nel suo insieme adeguato nell'affermare l'idoneità di quanto accertato in sede investigativa a comporre un quadro indiziario caratterizzato dalla necessaria gravità in ragione del dato ponderale di per sé certamente suggestivo. 4-riguardo va ricordato che non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto. (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019 - dep. 2020, Caruso, Rv. 278624); ma nella specie il dato oggettivo, da valutarsi nella peculiare prospettiva del giudizio cautelare e, dunque, in termini di gravità indiziaria e non di certezza probatoria, é costituito dal numero di piante coltivate e dalla natura assolutamente non rudimentale della coltivazione posta in essere trattandosi di una coltivazione "organizzata e su scala decisamente massiva con predisposizione di un capannone con lampade alogene, un condizionatore, un ventilatore e tre tubi per l'areazione collegati al soffitto della lunghezza di sei metri", elementi tutti funzionali ad una coltivazione funzionale alla cessione. Inconferente si rivela la censura riguardante il carattere temporaneo della certificazione attestante l'uso personale e terapeutico della marijuana, atteso che non si confronta né con il dato incontroverso che nessun certificato anche precedente è stato prodotto e che comunque tale prospettazione difensiva risulta comunque smentita dalla ricostruzione del quadro indiziario come dianzi esposta. 2.2. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso, atteso che nella sostanza richiede una nuova valutazione circa l'idoneità della misura applicata, preclusa come tale in sede di legittimità. In conclusione il ricorso manifestamente infondatava dichiarato inammissibile. Consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma che si determina equitativamente in Euro tremila. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art
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