CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 gennaio 2026
Cassazione n. 18915/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
io [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo L'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata Lette le conclusioni del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1 !aglio 2025, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Torino che, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e calcolata la riduzione per il rito, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 7, comma 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e 316 -ter cod. pen., perché, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico del reddito di cittadinanza, effettivamente percepito per un ammontare pari a 9.000 C, successivamente alla presentazione, il 03/05/2019, della domanda per l'ottenimento del beneficio, ometteva di dichiarare di essere stato sottopostoalla misura della, custodia in carcere in seguito al suo arresto e fino al 27 luglio 2020, e comunque, ometteva informazioni dovute ai fini della revoca del beneficio. 2. Avverso questa sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, affidando il ricorso a due motivi di seguito sinteticamente riportati. 2.1. Col primo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett. b), cod. proc pen, la violazione dell'art. 7, comma 2, in relazione all'art 7 -ter, del d.l. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, con riferimento alla configurabilità del fatto tipico di reato. Secondo la prospettazione difensiva, l'obbligo di comunicazione all'ente erogatore del sopravvenuto stato detentivo, nel caso in esame intervenuto in data 11 maggio 2019, successivamente alla presentazione della domanda del 3 maggio 2019, non rientra nel novero delle informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio, tanto più che il legislatore ha espressamente previsto, ai commi 1, 2 e 3 dell'art 7 -ter dello stesso decreto legge, il dovere in capo al giudice che disponga la misura di adottare provvedimenti di sospensione delle beneficio, invitando l'indagato a dichiarare se goda o meno del reddito di cittadinanza. olte Alm-u."V Nello specifico, l'art. 7, comma 2, '(richiamato, prevede in capo al beneficiario l'obbligo di comunicare all'INPS solo eventuali variazioni suscettibili di essere ricomprese nell'ambito delle informazioni legate al reddito e al patrimonio e non anche l'eventuale applicazione di misure cautelari personali, in quanto lo stato detentivo sopravvenuto non è causa di revoca o riduzione del beneficio ma soltanto di sospensione della sua erogazione, come previsto dall'articolo 7 -ter della stessa legge (si cita Sezione 3, n. 19.873 del 04/02/2025); dunque l'obbligo di comunicazione di eventuali condanne o misure cautelari, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c -bis), d.l. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, ricorrerebbe solo al momento della richiesta dell'ammissione al beneficio e non anche nella fase successiva, durante la percezione del reddito. 2.2. Col secondo motivo deduce analoga violazione di legge in relazione all'art 316 -ter cod. pen., in connessione con l'art 7 -ter del d.l. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, atteso che la relativa contestazione è riferita anch'essa all'omissione di informazioni utili alla revoca del beneficio, laddove si è visto, nel trattare il motivo che precede, che il sopravvenuto stato di carcerazione non è motivo di revoca ma soltanto di sospensione del beneficio per cui sul ricorrente non grava alcun obbligo di comunicazione. Sollecita pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con i provvedimenti conseguenti.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente fondato. 2. Il primo motivo è fondato. 2.1 Al riguardo si richiama il recente insegnamento di questa Corte (si veda da Sez. 3 - , Sentenza n. 19873 del 04/02/2025, Rv. 288106 - 01; Sez. 3, n. 12301 e n. 12299 del 23/01/2026, non mass.). Va osservato, che la disposizione penale dell'art. 7, richiamato nel capo di imputazione, ha previsto due diversi reati, uno per la fase genetica e l'altro per la fase successiva al riconoscimento del beneficio economico, disponendo che: «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. 2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni». 2.2. Pertanto, l'accesso e l'erogazione del beneficio sono presidiati dalla legge con apposite sanzioni per le ipotesi di falsità od omissioni rilevanti in sede di presentazione della domanda o mancato adempimento ,degli obblighi di aggiornamento imposti dalla disciplina stessa. Trattasi di due reati di condotta e di pericolo, la cui ratio si rinviene nella tutela dell'amministrazione contro affermazioni mendaci o omissioni relative all'effettiva situazione patrimoniale, reddituale e personale dei soggetti che vogliano accedere o abbiano già avuto accesso al reddito di cittadinanza. La disciplina è incardinata nel suo complesso al generale principio antielusivo che si basa sulla capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., la cui ratio risponde al più generale principio di ragionevolezza di cui all'art. 3; e si è precisato che integrano il delitto di cui all'art. 7 le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata ha conseguire il reddito di cittadinanza solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge' (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Rv. 285435). 2.3. Ebbene, nel caso di specie, la Corte di appello riconduce il comportamento silente dell'imputato ad una delle omissioni di carattere generale previste dal secondo comma del suddetto articolo, essendo evidente che la circostanza di essere sottoposto a misura cautelare non costituisca una informazione di carattere reddituale e non possa che rientrare nella residuale categoria delle "altre informazioni". 3Chiarito ciò, è necessario evidenziare che nel caso qui prospettato non ci si trovi dinanzi ad una situazione che è causa di revoca o riduzione del beneficio quanto piuttosto ad una situazione di "sospensione del beneficio", così come disposto dall'art. 7 -ter del medesimo d.I., rubricato "Sospensione del beneficio in caso di condanna o applicazione di misura cautelare personale". E infatti, in base a quanto disposto dal primo comma del richiamato art. 7 - ter, "nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo, 7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 è sospesa". Tanto premesso, sancendo l'effetto sospensivo del beneficio, tale disposizione esclude esplicitamente la possibilità che la relativa omissione rilevi ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, non potendo ricondursi il difetto di tale informazione al novero delle "informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio". In particolare, si è rilevato come un'indebita estensione della fattispecie delittuosa che andasse al di là delle ipotesi specificamente previste dalla norma avrebbe consentito un'analogia in malam partem proprio allorché la disciplina del d.l. n. 4 del 2019, come modificata, Ella distingue il reato di cui all'art. 7, comma 1, da quello previsto dal comma 2. Detresto, il legislatore, nel disciplinare la sospensione del beneficio in caso di condanna o applicazione della misura cautelare personale, ha espressamente previsto, ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 -ter del d.l. n. 4 del 2019, il dovere in capo al giudice che disponga la misura cautelare di adottare i provvedimenti di sospensione del beneficio, invitando l'indagato, nel primo atto cui è presente, a dichiarare se goda o meno del reddito di cittadinanza, ma non postulando in capo a quest'ultimo alcun obbligo di comunicazione all'ente erogatore. Si prevede, altresì, 'al comma 4, che, "ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 6 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato". 2.4. Alla luce di tali considerazioni, il fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice deve essere ritenuto insussistente, perché la condotta di mancata comunicazione dell'assoggettamento a misura cautelare personale non rientra nel suo ambito di applicazione. 3. Le argomentazioni che precedono si riverberano anche sul secondo motivo, parimenti fondato.Escluso, alla luce di quanto detto sopra, che fosse onere dell'indagato sottoposto alla custodia cautelare comunicare all'ente erogatore il "suo sopravvenuto stato detentivo, rilevante ai fini della sospensione e non già della revoca del beneficio, non risulta concretamente integrata neppure la violazione dell'art. 316 -ter cod. pen., per#ppunto contestata in relazione alla qmissione di ezt.o144.JR là}e informazioni dovute ai fini della revoca del beneficio,Vindividuate nella i ' sopravvenuta applicazione della custodia cautelare in carcere. Alla luce di tali considerazioni, questo Collegio rileva, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., che anche il fatto tipico previsto da quest'ultima norma incriminatrice è insussistente. 4.La sentenza deve, pertanto, essere annullatasenza rinvio perché il fatto non sussiste in relazione a entrambi i delitti ascritti. P.Q.M. A P.Q.M