CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 luglio 2026
Cassazione n. 33096/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di Appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, aisensi degli artt. 599-bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata dalgiudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato lapena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] inrelazione al reato di cui all’art. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto, quinto,sesto e ottavo, cod. pen. e gli altri reati specificamente indicati nell’imputazione;Rilevato che nel ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione agli artt. 129 e 125 cod. proc. pen. quanto alladichiarazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio;Rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata dalla Corteterritoriale sull'accordo delle parti e che questo è stato regolarmente concluso enon si è trattato di una mera rinuncia ai motivi sulla responsabilità;Rilevato che tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art.599-bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in partel'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri ediversi motivi presentati;Rilevato che a seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione aiquali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi sidetermina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod.proc. pen., determina l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sulpunto e che deve ritenersi preclusa ogni questione in ordine all’omessamotivazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per una pronuncia aisensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (così, tra le tante, cfr. Sez. 5, n. 15505 del19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853);Rilevato che nel caso di specie, nel quale la Corte territoriale hadeterminato la pena finale esattamente come concordato tra le parti, non èpertanto consentita alcuna ulteriore censura in ordine alla quantificazione dellapena, al mancato riconoscimento di attenuanti ovvero alla mancata esclusione diaggravanti;[OSCURATO:PERSONA] pertanto che il ricorso è inammissibile;[OSCURATO:PERSONA] che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]