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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 1953

Cassazione n. 46439/2024

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della della motivazione posta/base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 256 comma 1 lett. a) d.lg n. 152 del 2006, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da doglianza in punto di fatto, come desumibile dalla stessa epigrafe del motivo rubricato "errata valutazione degli elementi di prova" e diretto a prospettare una alternativa versione dei fatti secondo cui lo stoccaggio del rifiuti nel cortile del capannone fosse imputabile al precedente conduttore, genericamente indicato là dove il Lazzarini risulta legale rappresentante del consorzio dal 2016.

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che lamenta l'eccessiva della pena è manifestamente infondato posto che il giudice ha, con motivazione immune da censure, irrogato la pena pecuniaria in luogo di quella detentiva, in misura che ha ritenuto congrua in relazione alla gravità del fatto.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'08 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] nsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della della motivazione posta/base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 256 comma 1 lett. a) d.lg n. 152 del 2006, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da doglianza in punto di fatto, come desumibile dalla stessa epigrafe del motivo rubricato "errata valutazione degli elementi di prova" e diretto a prospettare una alternativa versione dei fatti secondo cui lo stoccaggio del rifiuti nel cortile del capannone fosse imputabile al precedente conduttore, genericamente indicato là dove il Lazzarini risulta legale rappresentante del consorzio dal 2016. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che lamenta l'eccessiva della pena è manifestamente infondato posto che il giudice ha, con motivazione immune da censure, irrogato la pena pecuniaria in luogo di quella detentiva, in misura che ha ritenuto congrua in relazione alla gravità del fatto. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'08 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] nsore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46439/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris