CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 30852/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 26/01/2022 del G.i.p. del TRIBUNALE di VERONA; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Verona ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena finale di anni tre di reclusione e euro 6.000,00 di multa, per fattispecie in materia di stupefacenti. 2. Avverso la prefata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale ci si duole sotto il profilo motivazionale della ritenuta congruità della pena e della qualificazione del fatto contestato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01). 3. Orbene, il ricorrente, circa la qualificazione giuridica del fatto, prospettata dalle parti e condivisa dal giudice di merito, formula inammissibilmente la censura in termini di non adeguata motivazione, laddove invece, per quanto innanzi evidenziato, la ricorribilità sul punto è limitata solo all'ipotesi di erronea qualificazione che, peraltro, per pacifica giurisprudenza di legittimità, è ipotizzabile nei soli casi di errore manifesto configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, circostanza neanche prospettata in ricorso (ex plurimis: Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv 281116; Sez. 5, n. 3145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; si veda sul punto altresì Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023).4. Parimenti inammissibile è il profilo di censura che si appunta sulla congruità della pena e non sulla sua illegalità, invece deducibile ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Sul punto difatti il ricorrente neanche prospettata l'avvenuta applicazione di una «pena illegale», dovendo intendersi per essa, ai fini che ci occupano e come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, quella inflitta extra o contra legem perché non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero non corrispondente, per specie o per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice concreta, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale, ovvero ancora quella pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o perché individuata in violazione del principio di irretroattività della legge pena più sfavorevole (in merito si vedano, ex plurimis: Sez. U, 40986 del 19/07/2018, Pittalà, Rv. 273934, anche in motivazione; Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, Rv. 264205, anche in motivazione; Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, in motivazione, in particolare, paragrafo 4.7, pag. 17-18). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2022