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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41371/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso risulta manifestamente infondato, perché lo stato di grave infermità, rilevante ai fini degli artt. 147, primo comma, n. 2), cod. pen., e 47- ter, comma 1-ter, Ord. pen., è stato escluso dal Tribunale cli sorveglianza alla stregua di valutazione logica ed esaustiva, nonché aderente al dato normativo, anche sotto il profilo della pericolosità sociale ostativa e della non necessità di procedere a perizia; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso risulta manifestamente infondato, perché lo stato di grave infermità, rilevante ai fini degli artt. 147, primo comma, n. 2), cod. pen., e 47- ter, comma 1-ter, Ord. pen., è stato escluso dal Tribunale cli sorveglianza alla stregua di valutazione logica ed esaustiva, nonché aderente al dato normativo, anche sotto il profilo della pericolosità sociale ostativa e della non necessità di procedere a perizia; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/
Sentenza Cassazione n. 41371/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris