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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26531/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che l'unico motivo di ricorso con il quale si deduce l'illegittimità del mancato riconoscimento della attenuante della lieve entità del fatto prevista dall'art. 62, n.4) cod. pen. è manifestamente infondato dal momento che, contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale ha offerto una adeguata motivazione rilevando che la condotta contestata aveva prodotto un danno economico non irrilevante, e che le modalità della minaccia (l'uso di un coltello) avevano determinato notevole timore nella vittima, alla luce di consolidata giurisprudenza di questa Corte (pag. 2 della sentenza impugnata); ribadito che la rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove - di fatto richiesta con il ricorso - è un'attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del Giudice di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 3 giugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che l'unico motivo di ricorso con il quale si deduce l'illegittimità del mancato riconoscimento della attenuante della lieve entità del fatto prevista dall'art. 62, n.4) cod. pen. è manifestamente infondato dal momento che, contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale ha offerto una adeguata motivazione rilevando che la condotta contestata aveva prodotto un danno economico non irrilevante, e che le modalità della minaccia (l'uso di un coltello) avevano determinato notevole timore nella vittima, alla luce di consolidata giurisprudenza di questa Corte (pag. 2 della sentenza impugnata); ribadito che la rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove - di fatto richiesta con il ricorso - è un'attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del Giudice di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugn
Sentenza Cassazione n. 26531/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris