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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 17267/2022

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019 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33647/2019 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.s., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Monia AVENIA, in proprio; Alessandro FILIPPI, in proprio; rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procure in calce al ricorso; -ricorrenti- contro N.G.

NICCOLAI s.r.I., in persona dell'amministratore unico legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; -con troricorrente - 3G avverso la sentenza n. 275/2019 del TRIBUNALE di PISTOIA, Y22. 2_ depositata il 2 maggio 2019; A.C. 05.05.2022 N. R.G. 33647/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziarn udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.s., in persona dei legali rappresentanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché questi ultimi in proprio, convennero la società [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tribunale di Pistoia, proponendo opposizione al precetto con cui era stato loro intimato di adempiere l'obbligo di versare alla società opposta la somma di Euro 101.435,90, risultante da un titolo esecutivo costituito da un decreto ingiuntivo da quella ottenuto a fronte del mancato pagamento, da parte loro, di fatture inerenti ad intercorsi rapporti commerciali.

Tra le altre ragioni di opposizione, dedussero, per quanto ancora interessa, l'invalidità del precetto per mancata indicazione dell'importo dovuto a titolo di interessi.

Il Tribunale, dopo averla qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., rigettò, tra le altre, anche questa doglianza, sui rilievi: I) che il precetto, mentre aveva specificato le somme dovute a titolo di capitale, onorari e spese, quanto agli interessi aveva utilizzato la formula «oltre interessi legali di mora dal dì del dovuto al saldo», così richiamando quanto già determinato nel titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo) il quale, a sua volta, sul punto si era richiamato al ricorso (ove erano stati invocati gli interessi "come da domanda"); II) che questa formula doveva ritenersi sufficiente per escludere l'invalidità del precetto, atteso che l'importo dovuto a titolo di interessi era comunque determinabile; III) e che, avuto riguardo alla generica qualificazione contenuta nel titolo, ove non era stata indicata la specie degli interessi dovuti, dovevano ritenersi liquidati quelli di cui all'art.1284 c.c., in ragione della portata generale di questa disposizione, mentre l'applicazione di altre [OSCURATO:PERSONA] est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 33647/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] specifiche ipotesi di interessi previste dalla legge avrebbe postulato l'accertamento, in sede di cognizione, degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, non essendo consentito al giudice dell'opposizione esecutiva di procedere ad integrazione o correzione del titolo.

Hanno proposto ricorso per cassazione gli opponenti sulla base di un unico, articolato motivo.

Ha risposto con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I..

La controricorrente ha altresì depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente verificata l'ammissibilità del ricorso.

Al riguardo, in applicazione del principio dell'apparenza, assume rilievo la qualificazione del mezzo processuale operata dal giudice adìto dagli opponenti.

Nella specie, il tribunale ha interpretato il motivo dell'opposizione con cui si eccepiva la mancata indicazione dell'importo degli interessi come una contestazione relativa alla regolarità formale del precetto e lo ha, quindi, espressamente qualificato come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c..

Alla luce di tale qualificazione, deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la successiva decisione, quale decisione intervenuta su opposizione agli atti esecutivi, correttamente impugnata con il mezzo straordinario previsto dall'art.111 Cost..

Del resto, la qualificazione operata dal tribunale appare conforme all'orientamento di questa Corte, secondo cui l'opposizione al precetto basata sulla mancata specificazione della somma dovuta, senza alcuna contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo e per altra ragione di merito ostativa alla minacciata esecuzione, attiene alle modalità di redazione del precetto e, quindi, alla regolarità formale dell'atto, con la sua conseguente configurabilità come opposizione agli atti esecutivi (Cass.3 [OSCURATO:PERSONA] est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 33647/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 6845; Cass. 05/05/2009, n. 10296; da ultimo, Cass.18/03/2022, n. 8906).

2. L'unico motivo di ricorso per cassazione denuncia «violazione nella sentenza 275/19 dell'art. 480 primo comma c.p.c. per mancata indicazione dell'importo degli interessi nel precetto e conseguente nullità e/o inefficacia e/o illegittimità dello stesso.

Violazione del principio giurisprudenziale espresso dalle S. U. con le sentenze nn. 11066 e 11067 del 2.7.2012».

Nella sua concreta articolazione il motivo, pur senza distinguerli formalmente, si divide in due distinti profili di censura, l'uno più strettamente riferito alla presunta violazione dell'art. 480, primo comma, c.p.c., l'altro più specificamente attinente alla presunta trasgressione al principio di diritto enunciato dalle sentenze nn. 11066 e 11067 del 2012.

2.1. Sotto il primo profilo, i ricorrenti richiamano l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'intimazione di adempimento contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, primo comma, c.p.c., se da un lato non richiede la specificazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinare la somma domandata in base al titolo esecutivo, dall'altro lato esige, pur sempre, che la somma medesima sia indicata nel suo importo; evidenziano che, invece, nel caso di specie, tale indicazione era mancata poiché il generico riferimento agli «interessi legali di mora dal dì del dovuto al saldo» aveva reso l'importo degli stessi «incerto» e «imprecisato», come dimostrava la circostanza che, nella comparsa di costituzione dinanzi al tribunale (nonché nella successiva memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c), la creditrice aveva richiesto gli interessi asseritamente dovuti in base al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sul presupposto della natura commerciale del rapporto intercorso tra le parti.[OSCURATO:PERSONA] est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 33647/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaztani

2.2. Sotto il secondo profilo, i ricorrenti ricordano che nella sentenza impugnata il tribunale ha applicato il principio per il quale la generica qualificazione degli interessi come "legali" o "di legge" in sede di cognizione, impone al giudice dell'esecuzione di ritenere liquidati solo gli interessi di cui all'art. 1284 c.c., non essendogli consentita l'integrazione o correzione del titolo esecutivo; evidenziano, tuttavia, che tale principio sarebbe stato applicato «in maniera errata ed a sfavore della parte che da esso avrebbe dovuto essere tutelata» (p. 8 del ricorso), dal momento che la creditrice aveva invece preteso gli interessi al saggio previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2002 (8% annuo in luogo dello 0,3% annuo previsto dall'art. 1284 c.c.) pur in mancanza dell'accertamento, nel giudizio di cognizione, dei presupposti di applicabilità di tale disciplina, così pretendendo di procedere ad una integrazione extratestuale del titolo esecutivo in aperto contrasto con il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze nn. 11066 e 11067 del 2012.

3. Entrambi i profili di censura sono inammissibili.

3.1. Con riguardo al primo, va osservato che con esso i ricorrenti ripropongono la censura di invalidità del precetto (integrandola con quella di illegittimità o di inefficacia dello stesso) per mancata indicazione dell'importo dovuto a titolo di interessi, già proposta dinanzi al giudice dell'opposizione, senza confrontarsi con la ratio decidendi contenuta nella decisione del tribunale, il quale ha rigettato questa doglianza sul rilievo che la formula contenuta nel precetto («oltre interessi legali di mora dal dì del dovuto al saldo») rendeva comunque determinabile l'importo medesimo e che, non essendo stata indicata la specifica tipologia degli interessi dovuti, esso andava determinato facendo riferimento a quelli di cui all'art. 1284 c.c..

Il successivo ricorso per cassazione, anziché censurare tale statuizione (evidenziando le ragioni che eventualmente ostavano alla [OSCURATO:PERSONA] est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 33647/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] originaria determinabilità in base alla predetta formula, nonché quelle che ostavano alla successiva determinazione dell'importo nel senso precisato dalla sentenza impugnata), si limita, con l'esaminato primo profilo di censura, a ribadire la necessità della preventiva determinazione della somma, in funzione della legittimità, efficacia e validità del precetto.

Il profilo di censura in esame è pertanto inammissibile per difetto di specificità in relazione al tenore della decisione impugnata atteso che si limita, indebitamente, a ribadire le ragioni dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dinanzi al tribunale, senza censurare quelle per le quali il tribunale medesimo ha ritenuto tali ragioni non fondate.

3.2. Esse ragioni anzi, lungi dall'essere censurate, vengono persino sostanzialmente condivise, in quanto, introducendo il secondo profilo di censura, i ricorrenti espressamente riconoscono che il giudice dell'opposizione, nell'escludere che fossero state liquidate ipotesi speciali di interessi legali, ha fatto applicazione del condiviso principio che non consente l'integrazione o la correzione del titolo in sede esecutiva.

Questo principio, però, sarebbe stato applicato «in maniera errata ed a sfavore della parte che da esso avrebbe dovuto essere tutelata» (p. 8 del ricorso), perché la società creditrice, nella precedente comparsa di costituzione (e nella memoria depositata ai sensi dell'art.183 c.p.c.), avrebbe richiesto gli interessi al saggio di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002, con ciò manifestando l'intenzione di procedere ad una non consentita integrazione extratestuale del titolo esecutivo, in spregio ai principi sanciti dalle richiamate sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte.

Il profilo di censura in esame difetta anzitutto di conseguenzialità logica, rimanendo oscure le ragioni per le quali la richiesta formulata dalla creditrice nel corso del giudizio di opposizione, di ottenere gli interessi ad un saggio maggiore, avrebbe reso sfavorevole ai debitori [OSCURATO:PERSONA] est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 33647/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la successiva e diversa statuizione contenuta nella sentenza conclusiva del giudizio medesimo, secondo cui gli interessi dovevano ritenersi liquidati ad un tasso inferiore.

A prescindere da questo rilievo, il profilo di censura è, comunque, manifestamente inammissibile, atteso che il vizio ipotizzato (la violazione del principio espresso dalle sentenze nn. 11066 e 11067 del 2012, attraverso il tentativo di indebita integrazione extratestuale del titolo esecutivo) non viene imputato alla sentenza impugnata (la quale, anzi, per avere fatto applicazione del contrario principio che prescrive al giudice dell'esecuzione di astenersi dall'integrazione o correzione del titolo, viene ritenuta, paradossalmente, alla stregua della stessa censura, conforme a diritto), ma ad un comportamento processuale precedentemente posto in essere dalla società creditrice e, dunque, irrilevante in quanto preso comunque in considerazione nella decisione gravata: comportamento che, pertanto, non può essere sindacato con ricorso per cassazione.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 [OSCURATO:PERSONA] est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 33647/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
019 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33647/2019 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.s., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Monia AVENIA, in proprio; Alessandro FILIPPI, in proprio; rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procure in calce al ricorso; -ricorrenti- contro N.G. NICCOLAI s.r.I., in persona dell'amministratore unico legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; -con troricorrente - 3G avverso la sentenza n. 275/2019 del TRIBUNALE di PISTOIA, Y22. 2_ depositata il 2 maggio 2019; A.C. 05.05.2022 N. R.G. 33647/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziarn udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.s., in persona dei legali rappresentanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché questi ultimi in proprio, convennero la società [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tribunale di Pistoia, proponendo opposizione al precetto con cui era stato loro intimato di adempiere l'obbligo di versare alla società opposta la somma di Euro 101.435,90, risultante da un titolo esecutivo costituito da un decreto ingiuntivo da quella ottenuto a fronte del mancato pagamento, da parte loro, di fatture inerenti ad intercorsi rapporti commerciali. Tra le altre ragioni di opposizione, dedussero, per quanto ancora interessa, l'invalidità del precetto per mancata indicazione dell'importo dovuto a titolo di interessi. Il Tribunale, dopo averla qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., rigettò, tra le altre, anche questa doglianza, sui rilievi: I) che il precetto, mentre aveva specificato le somme dovute a titolo di capitale, onorari e spese, quanto agli interessi aveva utilizzato la formula «oltre interessi legali di mora dal dì del dovuto al saldo», così richiamando quanto già determinato nel titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo) il quale, a sua volta, sul punto si era richiamato al ricorso (ove erano stati invocati gli interessi "come da domanda"); II) che questa formula doveva ritenersi sufficiente per escludere l'invalidità del precetto, atteso che l'importo dovuto a titolo di interessi era comunque determinabile; III) e che, avuto riguardo alla generica qualificazione contenuta nel titolo, ove non era stata indicata la specie degli interessi dovuti, dovevano ritenersi liquidati quelli di cui all'art.1284 c.c., in ragione della portata generale di questa disposizione, mentre l'applicazione di altre [OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 33647/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] specifiche ipotesi di interessi previste dalla legge avrebbe postulato l'accertamento, in sede di cognizione, degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, non essendo consentito al giudice dell'opposizione esecutiva di procedere ad integrazione o correzione del titolo. Hanno proposto ricorso per cassazione gli opponenti sulla base di un unico, articolato motivo. Ha risposto con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.. La controricorrente ha altresì depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente verificata l'ammissibilità del ricorso. Al riguardo, in applicazione del principio dell'apparenza, assume rilievo la qualificazione del mezzo processuale operata dal giudice adìto dagli opponenti. Nella specie, il tribunale ha interpretato il motivo dell'opposizione con cui si eccepiva la mancata indicazione dell'importo degli interessi come una contestazione relativa alla regolarità formale del precetto e lo ha, quindi, espressamente qualificato come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. Alla luce di tale qualificazione, deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la successiva decisione, quale decisione intervenuta su opposizione agli atti esecutivi, correttamente impugnata con il mezzo straordinario previsto dall'art.111 Cost.. Del resto, la qualificazione operata dal tribunale appare conforme all'orientamento di questa Corte, secondo cui l'opposizione al precetto basata sulla mancata specificazione della somma dovuta, senza alcuna contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo e per altra ragione di merito ostativa alla minacciata esecuzione, attiene alle modalità di redazione del precetto e, quindi, alla regolarità formale dell'atto, con la sua conseguente configurabilità come opposizione agli atti esecutivi (Cass.3 [OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 33647/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 6845; Cass. 05/05/2009, n. 10296; da ultimo, Cass.18/03/2022, n. 8906). 2. L'unico motivo di ricorso per cassazione denuncia «violazione nella sentenza 275/19 dell'art. 480 primo comma c.p.c. per mancata indicazione dell'importo degli interessi nel precetto e conseguente nullità e/o inefficacia e/o illegittimità dello stesso. Violazione del principio giurisprudenziale espresso dalle S. U. con le sentenze nn. 11066 e 11067 del 2.7.2012». Nella sua concreta articolazione il motivo, pur senza distinguerli formalmente, si divide in due distinti profili di censura, l'uno più strettamente riferito alla presunta violazione dell'art. 480, primo comma, c.p.c., l'altro più specificamente attinente alla presunta trasgressione al principio di diritto enunciato dalle sentenze nn. 11066 e 11067 del 2012. 2.1. Sotto il primo profilo, i ricorrenti richiamano l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'intimazione di adempimento contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, primo comma, c.p.c., se da un lato non richiede la specificazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinare la somma domandata in base al titolo esecutivo, dall'altro lato esige, pur sempre, che la somma medesima sia indicata nel suo importo; evidenziano che, invece, nel caso di specie, tale indicazione era mancata poiché il generico riferimento agli «interessi legali di mora dal dì del dovuto al saldo» aveva reso l'importo degli stessi «incerto» e «imprecisato», come dimostrava la circostanza che, nella comparsa di costituzione dinanzi al tribunale (nonché nella successiva memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c), la creditrice aveva richiesto gli interessi asseritamente dovuti in base al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sul presupposto della natura commerciale del rapporto intercorso tra le parti.[OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 33647/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaztani 2.2. Sotto il secondo profilo, i ricorrenti ricordano che nella sentenza impugnata il tribunale ha applicato il principio per il quale la generica qualificazione degli interessi come "legali" o "di legge" in sede di cognizione, impone al giudice dell'esecuzione di ritenere liquidati solo gli interessi di cui all'art. 1284 c.c., non essendogli consentita l'integrazione o correzione del titolo esecutivo; evidenziano, tuttavia, che tale principio sarebbe stato applicato «in maniera errata ed a sfavore della parte che da esso avrebbe dovuto essere tutelata» (p. 8 del ricorso), dal momento che la creditrice aveva invece preteso gli interessi al saggio previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2002 (8% annuo in luogo dello 0,3% annuo previsto dall'art. 1284 c.c.) pur in mancanza dell'accertamento, nel giudizio di cognizione, dei presupposti di applicabilità di tale disciplina, così pretendendo di procedere ad una integrazione extratestuale del titolo esecutivo in aperto contrasto con il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze nn. 11066 e 11067 del 2012. 3. Entrambi i profili di censura sono inammissibili. 3.1. Con riguardo al primo, va osservato che con esso i ricorrenti ripropongono la censura di invalidità del precetto (integrandola con quella di illegittimità o di inefficacia dello stesso) per mancata indicazione dell'importo dovuto a titolo di interessi, già proposta dinanzi al giudice dell'opposizione, senza confrontarsi con la ratio decidendi contenuta nella decisione del tribunale, il quale ha rigettato questa doglianza sul rilievo che la formula contenuta nel precetto («oltre interessi legali di mora dal dì del dovuto al saldo») rendeva comunque determinabile l'importo medesimo e che, non essendo stata indicata la specifica tipologia degli interessi dovuti, esso andava determinato facendo riferimento a quelli di cui all'art. 1284 c.c.. Il successivo ricorso per cassazione, anziché censurare tale statuizione (evidenziando le ragioni che eventualmente ostavano alla [OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 33647/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] originaria determinabilità in base alla predetta formula, nonché quelle che ostavano alla successiva determinazione dell'importo nel senso precisato dalla sentenza impugnata), si limita, con l'esaminato primo profilo di censura, a ribadire la necessità della preventiva determinazione della somma, in funzione della legittimità, efficacia e validità del precetto. Il profilo di censura in esame è pertanto inammissibile per difetto di specificità in relazione al tenore della decisione impugnata atteso che si limita, indebitamente, a ribadire le ragioni dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dinanzi al tribunale, senza censurare quelle per le quali il tribunale medesimo ha ritenuto tali ragioni non fondate. 3.2. Esse ragioni anzi, lungi dall'essere censurate, vengono persino sostanzialmente condivise, in quanto, introducendo il secondo profilo di censura, i ricorrenti espressamente riconoscono che il giudice dell'opposizione, nell'escludere che fossero state liquidate ipotesi speciali di interessi legali, ha fatto applicazione del condiviso principio che non consente l'integrazione o la correzione del titolo in sede esecutiva. Questo principio, però, sarebbe stato applicato «in maniera errata ed a sfavore della parte che da esso avrebbe dovuto essere tutelata» (p. 8 del ricorso), perché la società creditrice, nella precedente comparsa di costituzione (e nella memoria depositata ai sensi dell'art.183 c.p.c.), avrebbe richiesto gli interessi al saggio di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002, con ciò manifestando l'intenzione di procedere ad una non consentita integrazione extratestuale del titolo esecutivo, in spregio ai principi sanciti dalle richiamate sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte. Il profilo di censura in esame difetta anzitutto di conseguenzialità logica, rimanendo oscure le ragioni per le quali la richiesta formulata dalla creditrice nel corso del giudizio di opposizione, di ottenere gli interessi ad un saggio maggiore, avrebbe reso sfavorevole ai debitori [OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 33647/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la successiva e diversa statuizione contenuta nella sentenza conclusiva del giudizio medesimo, secondo cui gli interessi dovevano ritenersi liquidati ad un tasso inferiore. A prescindere da questo rilievo, il profilo di censura è, comunque, manifestamente inammissibile, atteso che il vizio ipotizzato (la violazione del principio espresso dalle sentenze nn. 11066 e 11067 del 2012, attraverso il tentativo di indebita integrazione extratestuale del titolo esecutivo) non viene imputato alla sentenza impugnata (la quale, anzi, per avere fatto applicazione del contrario principio che prescrive al giudice dell'esecuzione di astenersi dall'integrazione o correzione del titolo, viene ritenuta, paradossalmente, alla stregua della stessa censura, conforme a diritto), ma ad un comportamento processuale precedentemente posto in essere dalla società creditrice e, dunque, irrilevante in quanto preso comunque in considerazione nella decisione gravata: comportamento che, pertanto, non può essere sindacato con ricorso per cassazione. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 [OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 33647/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così
Decreto Cassazione n. 17267/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris