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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 aprile 2021

Cassazione n. 36989/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25349-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (DOMENICA), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], STATO ITALIANO , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso l'ordinanza n. 11182/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono resi acquirenti, in forza di scrittura privata autenticata del 1988 da un gruppo di soggetti di un terreno agricolo, con sovrastante fabbricato rurale sulle rive del Lago di Garda.

I venditori si dichiararono proprietari dell’intero cespite in forza dell’intervenuta usucapione.

In tale situazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha chiamato in giudizio gli acquirenti e i loro danti causa, chiedendo accertarsi che gli attori erano comproprietari del bene.

Si sono costituiti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo che i loro danti causa erano proprietari esclusivi per intervenuta usucapione.

Il giudice di primo grado ha accertato la comproprietà degli attori, disconoscendo l’usucapione sia dei danti causa, sia degli acquirenti.

La Corte d’appello, investita con appello da Consolini e Danese, ha confermato la decisione.

In particolare, con riguardo all’usucapione, ha precisato che la fattispecie doveva essere verificata alla luce dei principi riguardanti l’usucapione dei beni comuni.

Quindi ha condiviso la valutazione di primo giudice, il quale aveva escluso che fosse stata data la prova di un potere di fatto sulla cosa idoneo a giustificare l’usucapione in danno del comproprietario.

Essa ha aggiunto, «quanto all’eccezione formulata dagli stessi appellanti, va considerato che gli stessi potrebbero al più vantare il loro possesso esclusivo a far data dall’acquisto, avvenuto nel 1988, e dunque per un periodo inferiore al ventennio, poiché il giudizio di primo grado è stato introdotto nel 2000».

Contro la sentenza Consolini e Danese hanno proposto ricorso per cassazione, denunciando, con il secondo motivo, la violazione dell’art.1159 c.c.

Essi hanno sostenuto che, una volta riconosciuto il possesso ultradecennale degli acquirenti, la Corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza dei presupposti per l’usucapione abbreviata: possesso protratto per dieci anni non interrotto da alcun atto idoneo a impedire il decorso della prescrizione acquisitiva.

La Corte di cassazione ha accolto tale motivo, in base al rilievo che, in presenza di un riconoscimento di un possesso esclusivo dei ricorrenti protratto per oltre dieci anni, la Corte d’appello avrebbe dovuto verificare la sussistenza degli altri presupposti dell’usucapione abbreviata.

Contro la sentenza Consolini e Danese propongono ricorso per revocazione, denunciando il seguente errore da essi qualificato quale errore di fatto: la questione dell’usucapione abbreviata fu introdotta già in primo e grado e l’eccezione fu rigettata in base al rilievo che gli attori avevano introdotto in data 24/11/1990 altro giudizio nei confronti degli acquirenti, avendo perciò interrotto il termine per l’usucapione.

Il tempo maturato dall’atto interruttivo fino all’introduzione dell’ulteriore giudizio, operato con citazione notificata il 4 agosto 2000, era inferiore al decennio.

Il primo giudice aveva inoltre escluso il requisito della buona fede, avendo gli acquirenti consapevolmente acquistato di chi si era dichiarato proprietario per usucapione non giudizialmente accertata. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.

La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Rileva il collegio che il ricorso non presenta prima facie profili di inammissibilità, né in rapporto alla natura dell’errore dedotto, né in ordine all’insussistenza, ventilata con la proposta del relatore, di vincoli per il giudice di rinvio nell’accertamento dei requisiti della fattispecie acquisitiva.

Si impone, pertanto, il rinvio della causa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente.

P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25349-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (DOMENICA), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], STATO ITALIANO , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso l'ordinanza n. 11182/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono resi acquirenti, in forza di scrittura privata autenticata del 1988 da un gruppo di soggetti di un terreno agricolo, con sovrastante fabbricato rurale sulle rive del Lago di Garda. I venditori si dichiararono proprietari dell’intero cespite in forza dell’intervenuta usucapione. In tale situazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha chiamato in giudizio gli acquirenti e i loro danti causa, chiedendo accertarsi che gli attori erano comproprietari del bene. Si sono costituiti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo che i loro danti causa erano proprietari esclusivi per intervenuta usucapione. Il giudice di primo grado ha accertato la comproprietà degli attori, disconoscendo l’usucapione sia dei danti causa, sia degli acquirenti. La Corte d’appello, investita con appello da Consolini e Danese, ha confermato la decisione. In particolare, con riguardo all’usucapione, ha precisato che la fattispecie doveva essere verificata alla luce dei principi riguardanti l’usucapione dei beni comuni. Quindi ha condiviso la valutazione di primo giudice, il quale aveva escluso che fosse stata data la prova di un potere di fatto sulla cosa idoneo a giustificare l’usucapione in danno del comproprietario. Essa ha aggiunto, «quanto all’eccezione formulata dagli stessi appellanti, va considerato che gli stessi potrebbero al più vantare il loro possesso esclusivo a far data dall’acquisto, avvenuto nel 1988, e dunque per un periodo inferiore al ventennio, poiché il giudizio di primo grado è stato introdotto nel 2000». Contro la sentenza Consolini e Danese hanno proposto ricorso per cassazione, denunciando, con il secondo motivo, la violazione dell’art.1159 c.c. Essi hanno sostenuto che, una volta riconosciuto il possesso ultradecennale degli acquirenti, la Corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza dei presupposti per l’usucapione abbreviata: possesso protratto per dieci anni non interrotto da alcun atto idoneo a impedire il decorso della prescrizione acquisitiva. La Corte di cassazione ha accolto tale motivo, in base al rilievo che, in presenza di un riconoscimento di un possesso esclusivo dei ricorrenti protratto per oltre dieci anni, la Corte d’appello avrebbe dovuto verificare la sussistenza degli altri presupposti dell’usucapione abbreviata. Contro la sentenza Consolini e Danese propongono ricorso per revocazione, denunciando il seguente errore da essi qualificato quale errore di fatto: la questione dell’usucapione abbreviata fu introdotta già in primo e grado e l’eccezione fu rigettata in base al rilievo che gli attori avevano introdotto in data 24/11/1990 altro giudizio nei confronti degli acquirenti, avendo perciò interrotto il termine per l’usucapione. Il tempo maturato dall’atto interruttivo fino all’introduzione dell’ulteriore giudizio, operato con citazione notificata il 4 agosto 2000, era inferiore al decennio. Il primo giudice aveva inoltre escluso il requisito della buona fede, avendo gli acquirenti consapevolmente acquistato di chi si era dichiarato proprietario per usucapione non giudizialmente accertata. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria. Rileva il collegio che il ricorso non presenta prima facie profili di inammissibilità, né in rapporto alla natura dell’errore dedotto, né in ordine all’insussistenza, ventilata con la proposta del relatore, di vincoli per il giudice di rinvio nell’accertamento dei requisiti della fattispecie acquisitiva. Si impone, pertanto, il rinvio della causa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente. Così deciso in Roma, nella
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