CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27636/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 maggio 2021, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale, il 3 ottobre 2019, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - all'esito di giudizio abbreviato - aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 n. 2 cod. pen. (esclusa la aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.). 2. Sulla base dalle sentenze di merito - che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale in virtù dei richiami che la sentenza d'appello opera alla sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) - i fatti possono essere ricostruiti nei seguenti termini. Verso le 17:25 del 16 luglio 2016 [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'esercizio commerciale «[OSCURATO:PERSONA]», si accorse che due giovani, entrati nel negozio, stavano cercando di manomettere le placche antitaccheggio poste a protezione di due magliette tipo polo, del valore complessivo di C 176,00. I due giovani si accorsero di essere stati visti e nascosero i capi di abbigliamento dietro a uno scaffale dandosi alla fuga. Uno di loro fu fermato dai Carabinieri intervenuti, riconosciuto dalla persona offesa e identificato in [OSCURATO:PERSONA]. Le magliette, rinvenute nel luogo in cui erano state nascoste, non erano danneggiate. 3. L'imputato ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza di condanna per mezzo del proprio difensore. 3.1 Col primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. Rileva che, come risulta dalla sentenza, pur essendo stata privata delle placche antitaccheggio, la merce non fu danneggiata. 3.2. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come furto tentato. Espone che la merce fu riposta negli scaffali dai quali era stata prelevata sicché gli atti compiuti non potrebbero ritenersi idonei e diretti in modo non equivoco alla commissione del furto e, in ogni caso, il furto tentato non sarebbe punibile per desistenza volontaria ai sensi dell'art. 56, terzo comma, cod. pen. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 2 _ 5. Il ricorso non è fondato. 6. Ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen. il furto è aggravato se, per commetterlo, «il colpevole usa violenza sulle cose». La nozione di «violenza sulle cose» è delineata a livello normativo dall'art. 392, secondo comma, cod. pen. che la ritiene sussistente «allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione». La giurisprudenza è concorde nel ritenere che l'aggravante sia integrata dall'uso «di energia fisica diretta a vincere, anche solo immutandone la destinazione, la resistenza che la natura o la mano dell'uomo hanno posto a riparo o difesa della cosa altrui» (cfr. Sez. 5, n. 53984 del 26/10/2017, Amoroso, Rv. 271889; Sez. 5, n. 641 del 30/10/2013, dep. 2014, Eufrate, Rv. 257949). Tale energia fisica non deve necessariamente essere rivolta sul bene che si vuole sottrarre, ma può essere rivolta anche verso lo strumento posto a sua protezione (cfr. Sez. 5, n. 33898 del 12/06/2017, Temelie, Rv. 270478; Sez. 2, n. 3372 del 18/12/2012, dep. 2013, Moisescu, Rv. 254782; Sez. 4, n. 14780 del 14/02/2006, Navarrete, Rv. 234030). Nel caso di specie l'imputato fu sorpreso mentre forzava le placche antitaccheggio, sicché la circostanza, non controversa, che le magliette non fossero danneggiate non vale ad escludere la sussistenza della aggravante. 7. Con riferimento al secondo motivo di ricorso si deve osservare, in primo luogo, che la manomissione delle placche antitaccheggio è atto idoneo ed univocamente diretto all'impossessamento del bene a protezione del quale le placche sono collocate sicché, sul punto, la motivazione contenuta nella sentenza impugnata non può essere censurata. In secondo luogo, che l'art. 56, terzo comma, cod. pen. può trovare applicazione solo quando la mancata consumazione del delitto è volontaria. La volontarietà «non deve essere intesa come spontaneità» e, tuttavia, la scelta di non proseguire nell'azione criminosa non deve essere necessitata, «ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne, che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa» (cfr., fra le tante: Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico, Rv. 272535; Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, T., Rv. 275647). Come emerge dalle decisioni di merito, tale situazione non si verificò nel caso di specie perché l'imputato e il suo ignoto complice lasciarono la merce nel negozio quando si resero conto di essere stati visti dalla proprietaria. 8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 g