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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 08401/2026

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ionale 230/2026Numero di raccolta generale 8401/2026Data pubblicazione 03/04/2026AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi Direttori pro tempore,rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato– resistenti –avverso la sentenza n. 609/2019 della Commissione tributariaregionale della Lombardia, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 gennaio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1.

Da quanto emerge dalla sentenza qui impugnata, [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano gliestratti di ruolo relativi a dodici cartelle di pagamento, lamentando lamancata notifica di queste ultime, ed eccependo l’intervenutaprescrizione delle relative pretese creditorie nonché il difetto dimotivazione degli atti impugnati.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure dichiarò il proprio difetto di giurisdizione conriferimento agli estratti di ruolo, relativi a due cartelle dirette alrecupero di crediti non aventi natura tributaria, e per il resto dichiaròinammissibile il ricorso per tardività dello stesso.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, investitadell’appello del contribuente, rigettò il gravame, evidenziando: - che lestatuizioni del primo giudice relative al difetto di giurisdizione in meritoad alcune delle pretese creditorie opposte erano passate in giudicato;- che, come affermato dal primo Giudice il ricorso era tardivo per avereil contribuente impugnato solo gli atti esecutivi e non le prodromichecartelle di pagamento; - che le doglianze formulate dall’appellante circaNumero registro generale 26549/2019Numero sezionale 230/2026Numero di raccolta generale 8401/2026Data pubblicazione 03/04/2026l’intervenuta prescrizione dei crediti erano comunque infondate,operando nella specie la prescrizione ordinaria decennale.4.

Avverso tale ultima pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidandolo a quattro motivi.5.

L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, chenon hanno depositato controricorso, si sono costituite al solo finedell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa aisensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della procura conferita nel giudiziod’appello all’avvocato che ha difeso l’Agenzia delle entrate-Riscossione ela conseguente carenza di ius postulandi in capo al medesimo.

Secondo ilricorrente, non sarebbero state rispettate le condizioni previste dalla leggeper l’affidamento, da parte dell’agente della riscossione, di incarichidifensivi ad avvocati del libero foro.2.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2953 c.c., avendo il Giudiced’appello erroneamente ritenuto che l’omessa impugnazione di unprovvedimento impositivo o riscossivo determina la conversione deltermine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, effetto invecericonducibile alla sola sentenza passata in giudicato o al decreto ingiuntivonon opposto.3.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., la violazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, avendo laCTR erroneamente valutato la documentazione inerente alla notificazionedelle cartelle di pagamento, documentazione da cui, contrariamente aquanto ritenuto dal Giudice di merito, non era possibile evincere laregolarità delle notifiche.Numero registro generale 26549/2019Numero sezionale 230/2026Numero di raccolta generale 8401/2026Data pubblicazione 03/04/20264.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la CTRomesso di pronunciarsi sulla propria eccezione diretta al disconoscimentodella conformità all’originale delle copie fotostatiche degli avvisi diricevimento prodotte in giudizio dall’agente della riscossione perdimostrare la validità delle notificazioni delle cartelle di pagamento.5.

A prescindere dall’esame dei singoli motivi di ricorso – e ferma restandola statuizione del primo Giudice di difetto di giurisdizione con riferimentoagli estratti di ruolo relativi a due cartelle dirette al recupero di creditinon aventi natura tributaria, statuizione che, come rilevato dallasentenza d’appello, sul punto non censurata, è passata in giudicato –il Collegio ritiene che la controversia possa essere decisa sulla base di undiverso profilo che, attenendo all’interesse ad agire, è assolutamentepreliminare nonché rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.6.

La controversia attiene all’impugnazione di estratti di ruolo e, tramitegli stessi, all’impugnazione degli atti ad essi sottesi.

Nel qual caso, vi èdifetto di interesse ad agire (Cass. n. 21575/2025).

L’estratto di ruolo nonè, difatti, impugnabile se non nei casi elencati dall’art. 3-bis d.l. n. 146 del2021, ove il ricorrente dimostri la sussistenza di un pregiudizio per lapartecipazione ad una procedura di appalto, ovvero per la riscossione disomme allo stesso dovute da parte della pubblica amministrazioneovvero, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblicaamministrazione, casi insussistenti nel caso in esame.La suddetta norma è applicabile ai giudizi in corso come già affermato daquesta Corte (Cass., sez. un., 26283/2022; Cass., sez. un., n.12459/2024), sicché il contribuente ha interesse a impugnare l’estrattonei soli casi delineati dalla suddetta disciplina, benché sopravvenuta.

LaCorte costituzionale si è espressa sulla legittimità del citato art. 3-bis d.l.cit. ribadendo che eventuali modifiche al sistema in esso previstospetterebbero ad un intervento del legislatore, e che, pertanto, leNumero registro generale 26549/2019Numero sezionale 230/2026Numero di raccolta generale 8401/2026Data pubblicazione 03/04/2026questioni di incostituzionalità relative alla non impugnabilità direttadell’estratto di ruolo al di fuori delle ipotesi da essa previste, sonoinammissibili (Corte Cost. n. 190/2023; conf.

Corte cost. n. 81/2024).Deve solo aggiungersi che il vizio qui rilevato, attenendo all’interesse adagire, riguarda uno dei presupposti “fondanti” la struttura e ilfunzionamento del processo, sicché la mancata denuncia dello stesso adopera delle parti non ha certo comportato la formazione di un giudicatointerno sulla relativa questione processuale, che, non essendo stataneppure trattata (neanche implicitamente) dai giudici del merito, ben puòessere esaminata d’ufficio in questa sede (Cass., sez. un., n.24172/2025).Pertanto, posto che: a) la norma citata delinea il contenuto dell’interessead agire in ipotesi di impugnazione dell’estratto di ruolo in caso di cartellanon notificata o invalidamente notificata; b) non ricorrono le ipotesi di cuiall’art. 3-bis ì d.l. n. 146 del 2021; c) non vi è interesse ad agire; d) lamancanza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e gradodel processo (Cass., sez. un., n. 24172/2025 nonché Cass. sez. un. n.12637/2008); e) nella specie non sussiste un giudicato interno sullaquestione ora in esame, deve ritenersi l’originario ricorso non potesseessere proposto per carenza di interesse ad agire.7.

Il rilevato difetto di interesse ad agire del contribuente conduce alladeclaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso, con conseguenteassorbimento dei motivi di ricorso.

La sentenza impugnata va quindicassata, senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, ultimo periodo,c.p.c.8.

Le spese dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità vannointegralmente compensate in ragione del rilievo officiosodell’inammissibilità, peraltro fondato su un’innovazione normativasuccessiva alla proposizione del ricorso.Numero registro generale 26549/2019Numero sezionale 230/2026Numero di raccolta generale 8401/2026Data pubblicazione 03/04/2026 P.Q.MLa Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, pronunciando sulricorso, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primogrado; compensa integralmente le spese del giudizio, sia di merito che dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ionale 230/2026Numero di raccolta generale 8401/2026Data pubblicazione 03/04/2026AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi Direttori pro tempore,rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato– resistenti –avverso la sentenza n. 609/2019 della Commissione tributariaregionale della Lombardia, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 gennaio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. Da quanto emerge dalla sentenza qui impugnata, [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano gliestratti di ruolo relativi a dodici cartelle di pagamento, lamentando lamancata notifica di queste ultime, ed eccependo l’intervenutaprescrizione delle relative pretese creditorie nonché il difetto dimotivazione degli atti impugnati.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure dichiarò il proprio difetto di giurisdizione conriferimento agli estratti di ruolo, relativi a due cartelle dirette alrecupero di crediti non aventi natura tributaria, e per il resto dichiaròinammissibile il ricorso per tardività dello stesso.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, investitadell’appello del contribuente, rigettò il gravame, evidenziando: - che lestatuizioni del primo giudice relative al difetto di giurisdizione in meritoad alcune delle pretese creditorie opposte erano passate in giudicato;- che, come affermato dal primo Giudice il ricorso era tardivo per avereil contribuente impugnato solo gli atti esecutivi e non le prodromichecartelle di pagamento; - che le doglianze formulate dall’appellante circaNumero registro generale 26549/2019Numero sezionale 230/2026Numero di raccolta generale 8401/2026Data pubblicazione 03/04/2026l’intervenuta prescrizione dei crediti erano comunque infondate,operando nella specie la prescrizione ordinaria decennale.4. Avverso tale ultima pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidandolo a quattro motivi.5. L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, chenon hanno depositato controricorso, si sono costituite al solo finedell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa aisensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della procura conferita nel giudiziod’appello all’avvocato che ha difeso l’Agenzia delle entrate-Riscossione ela conseguente carenza di ius postulandi in capo al medesimo. Secondo ilricorrente, non sarebbero state rispettate le condizioni previste dalla leggeper l’affidamento, da parte dell’agente della riscossione, di incarichidifensivi ad avvocati del libero foro.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2953 c.c., avendo il Giudiced’appello erroneamente ritenuto che l’omessa impugnazione di unprovvedimento impositivo o riscossivo determina la conversione deltermine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, effetto invecericonducibile alla sola sentenza passata in giudicato o al decreto ingiuntivonon opposto.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., la violazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, avendo laCTR erroneamente valutato la documentazione inerente alla notificazionedelle cartelle di pagamento, documentazione da cui, contrariamente aquanto ritenuto dal Giudice di merito, non era possibile evincere laregolarità delle notifiche.Numero registro generale 26549/2019Numero sezionale 230/2026Numero di raccolta generale 8401/2026Data pubblicazione 03/04/20264. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la CTRomesso di pronunciarsi sulla propria eccezione diretta al disconoscimentodella conformità all’originale delle copie fotostatiche degli avvisi diricevimento prodotte in giudizio dall’agente della riscossione perdimostrare la validità delle notificazioni delle cartelle di pagamento.5. A prescindere dall’esame dei singoli motivi di ricorso – e ferma restandola statuizione del primo Giudice di difetto di giurisdizione con riferimentoagli estratti di ruolo relativi a due cartelle dirette al recupero di creditinon aventi natura tributaria, statuizione che, come rilevato dallasentenza d’appello, sul punto non censurata, è passata in giudicato –il Collegio ritiene che la controversia possa essere decisa sulla base di undiverso profilo che, attenendo all’interesse ad agire, è assolutamentepreliminare nonché rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.6. La controversia attiene all’impugnazione di estratti di ruolo e, tramitegli stessi, all’impugnazione degli atti ad essi sottesi. Nel qual caso, vi èdifetto di interesse ad agire (Cass. n. 21575/2025). L’estratto di ruolo nonè, difatti, impugnabile se non nei casi elencati dall’art. 3-bis d.l. n. 146 del2021, ove il ricorrente dimostri la sussistenza di un pregiudizio per lapartecipazione ad una procedura di appalto, ovvero per la riscossione disomme allo stesso dovute da parte della pubblica amministrazioneovvero, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblicaamministrazione, casi insussistenti nel caso in esame.La suddetta norma è applicabile ai giudizi in corso come già affermato daquesta Corte (Cass., sez. un., 26283/2022; Cass., sez. un., n.12459/2024), sicché il contribuente ha interesse a impugnare l’estrattonei soli casi delineati dalla suddetta disciplina, benché sopravvenuta. LaCorte costituzionale si è espressa sulla legittimità del citato art. 3-bis d.l.cit. ribadendo che eventuali modifiche al sistema in esso previstospetterebbero ad un intervento del legislatore, e che, pertanto, leNumero registro generale 26549/2019Numero sezionale 230/2026Numero di raccolta generale 8401/2026Data pubblicazione 03/04/2026questioni di incostituzionalità relative alla non impugnabilità direttadell’estratto di ruolo al di fuori delle ipotesi da essa previste, sonoinammissibili (Corte Cost. n. 190/2023; conf. Corte cost. n. 81/2024).Deve solo aggiungersi che il vizio qui rilevato, attenendo all’interesse adagire, riguarda uno dei presupposti “fondanti” la struttura e ilfunzionamento del processo, sicché la mancata denuncia dello stesso adopera delle parti non ha certo comportato la formazione di un giudicatointerno sulla relativa questione processuale, che, non essendo stataneppure trattata (neanche implicitamente) dai giudici del merito, ben puòessere esaminata d’ufficio in questa sede (Cass., sez. un., n.24172/2025).Pertanto, posto che: a) la norma citata delinea il contenuto dell’interessead agire in ipotesi di impugnazione dell’estratto di ruolo in caso di cartellanon notificata o invalidamente notificata; b) non ricorrono le ipotesi di cuiall’art. 3-bis ì d.l. n. 146 del 2021; c) non vi è interesse ad agire; d) lamancanza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e gradodel processo (Cass., sez. un., n. 24172/2025 nonché Cass. sez. un. n.12637/2008); e) nella specie non sussiste un giudicato interno sullaquestione ora in esame, deve ritenersi l’originario ricorso non potesseessere proposto per carenza di interesse ad agire.7. Il rilevato difetto di interesse ad agire del contribuente conduce alladeclaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso, con conseguenteassorbimento dei motivi di ricorso. La sentenza impugnata va quindicassata, senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, ultimo periodo,c.p.c.8. Le spese dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità vannointegralmente compensate in ragione del rilievo officiosodell’inammissibilità, peraltro fondato su un’innovazione normativasuccessiva alla proposizione del ricorso.Numero registro generale 26549/2019Numero sezionale 230/2026Numero di raccolta generale 8401/2026Data pubblicazione 03/04/2026 P.Q.MLa Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, pronunciando sulricorso, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primogrado; compensa integralmente le spese del giudizio, sia di merito che dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026La PresidenteTania Hmeljak
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