CassazionedecretoSezione 5Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 48885/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 17 febbraio 2021 (dep. il 19 febbraio 2021) la Corte di appello di Bologna - a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato la pronuncia del giorno 10 gennaio 2019 con la quale il Tribunale di Bologna aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per i reati di cui agli artt. 75 d. Igs. 159/2011 e 496 cod. pen., commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, e concesse le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva contestata, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali.2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha dedotto la violazione della legge penale e la carenza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) a cagione dell'esclusione della causa non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. La difesa - dopo aver esposto gli elementi di fatto dedotti con l'atto di appello, dimostrativi della speciale tenuità dei reati in imputazione - ha censurato la sentenza impugnata che avrebbe valorizzato il lungo percorso delinquenziale dell'imputato e la volontarietà della violazione a lui contestata (in assenza della quale, sottolinea il ricorrente, occorrerebbe vagliare la sussistenza dell'elemento soggettivo e non della speciale tenuità), nonostante: - il requisito dell'abitualità della condotta (che osta all'applicazione della causa di non punibilità) richieda una dichiarazione giudiziale, mai resa per il Minguzzi; - e la Corte di appello non abbia in alcun modo considerato la condotta resipiscente dell'imputato, che già dal 2016 ha ottenuto l'affidamento in prova al servizio sociale (cui è stato sottoposto per quattro anni), il che ne dimostrerebbe il reinserimento sociale e non lo stabile inserimento in attività delinquenziali a lui attribuito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La censura relativa alla ritenuta abitualità della condotta, nella parte in cui assume che l'abitualità richieda una dichiarazione giudiziale, è manifestamente infondata e non si confronta con la sentenza impugnata. Difatti, i Giudici di merito nella specie non hanno ravvisato il caso «in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza» bensì la distinta ipotesi (pure contemplata dall'art. 131-bis, comma 3, cod. pen.) in cui egli «abbia commesso più reati della stessa indole», il cui accertamento è demandato al giudice che procede (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01: «ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame», poiché la norma in discorso «intende escludere dall'ambito della particolare tenuità del fatto comportamenti "seriali"»; cfr. pure Sez. 6, n. 10796 del 16/02/2021, Sanfilippo, Rv. 280787 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 51526 del 04/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274274 - 01); e tale asserto non è stato oggetto di specifiche contestazioni da parte del ricorrente (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). Per quel che attiene alla condotta resipiscente del Minguzzi a partire dal 2016, ossia successivamente ai reati (commessi nel 2013), deve osservarsi che: - ai sensi dell'art. 131-bis, comma primo, cod. pen. - per i reati la cui pena rientra nello spazio edittale previsto dalla stessa norma - «la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale»; - l'art. 133, comma primo, cit. non contempla la condotta susseguente al reato e le condizioni di vita sociale del reo, indicate nell'art. 133, comma secondo, cod. pen. - le Sezioni Unite - considerando che il Legislatore, all'art. 1, comma 21, della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante «delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari» (delega non esercitata all'atto della deliberazione della presente sentenza), ha incluso, nel catalogo degli indicatori da apprezzare in ordine alla speciale tenuità, anche la «condotta susseguente al reato» - hanno chiarito che «entro tale prospettiva (...) le condotte successive al reato ben possono integrare nel caso concreto un elemento suscettibile di essere preso in considerazione nell'ambito del giudizio di particolare tenuità dell'offesa», rilevando però «ai fini dell'apprezzamento della entità del danno, ovvero come possibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo» e, dunque, non sotto il profilo - dedotto dalla difesa - del successivo reinserimento sociale dell'imputato (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01). Né in questa sede possono essere apprezzati gli elementi di fatto elencati nel ricorso a sostegno della tenuità del fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav