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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22317/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 2 luglio 2025, che, in parziale riforma della decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Roma il 29 novembre 2024, ha ridotto ad anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 6.000 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato ex art. 73-80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Roma il 29 ottobre 2024.

Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è inammissibile, in quanto l'appello non conteneva alcuna doglianza in punto di accertamento della responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ammesso i fatti.

Rilevato che analogo discorso vale anche per il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce la violazione dell'art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, tema non devoluto con l'appello.

Evidenziato che il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata prevalenza delle concesse attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito ragionevolmente rimarcato in senso ostativo (pagina 2 della sentenza impugnata) il cospicuo quantitativo complessivo di sostanza stupefacente detenuta in casa e suddivisa in distinti panetti recanti loghi differenti, unitamente a materiale per il loro confezionamento, non potendosi in ogni caso sottacere che la pena è stata comunque mitigata dai giudici di appello.

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 2 luglio 2025, che, in parziale riforma della decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Roma il 29 novembre 2024, ha ridotto ad anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 6.000 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato ex art. 73-80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Roma il 29 ottobre 2024. Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è inammissibile, in quanto l'appello non conteneva alcuna doglianza in punto di accertamento della responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ammesso i fatti. Rilevato che analogo discorso vale anche per il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce la violazione dell'art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, tema non devoluto con l'appello. Evidenziato che il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata prevalenza delle concesse attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito ragionevolmente rimarcato in senso ostativo (pagina 2 della sentenza impugnata) il cospicuo quantitativo complessivo di sostanza stupefacente detenuta in casa e suddivisa in distinti panetti recanti loghi differenti, unitamente a materiale per il loro confezionamento, non potendosi in ogni caso sottacere che la pena è stata comunque mitigata dai giudici di appello. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P. P.Q.M
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