CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 10642/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocatiNicola [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall'AvvocaturaGenerale dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscanan. 522/2021 depositata il 03/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l’appellodella società contribuente con conferma della decisione di primo gradoNumero registro generale 22476/2021Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 10642/2026Data pubblicazione 22/04/2026che aveva respinto l’originario ricorso avverso l’avviso diaccertamento catastale impugnato; emesso nel 2018 a seguito diprocedura Docfa 2017 per ristrutturazione, con passaggio dallacategoria A7 ad A8 di compendio abitativo e strumentale.2. ricorre per cassazione la contribuente con quattro motivi diricorso;3. resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso che chiede ilrigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso risulta infondato e deve respingersi con la condannaalle spese ed il raddoppio del contributo unificato.2. Con il primo motivo la ricorrente prospetta violazione e falsaapplicazione degli art. 7, primo comma, l. n. 212 del 2000, e 3, l. 241del 1990, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.(relativamente alla motivazione dell’avviso di accertamento); laricorrente richiama altro procedimento concluso con la decisione diquesta Corte n. 29708 del 2018 che annullava la decisione di secondogrado relativamente al vizio della motivazione dell’avviso diaccertamento.La questione della precedente decisione non è rilevante nelpresente caso in quanto i due procedimenti sono diversi e, comeprospettato dalla controricorrente (che trascrive le parti rilevanti degliDel resto, «L'annullamento dell'avviso di accertamento per unvizio di motivazione è una decisione che, pur se passata in giudicato,non estende i suoi effetti ad altre controversie, anche se tra le stesseparti, che riguardino il medesimo rapporto tributario, non involgendoil merito della pretesa tributaria, sicché non si crea contrasto con ilgiudicato - di merito - già intervenuto tra l'ente impositore e le altreparti. » (Cass. Sez. 5, 30/12/2019, n. 34656, Rv. 656423 - 01)Numero registro generale 22476/2021Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 10642/2026Data pubblicazione 22/04/20263. La sentenza oggi impugnata, unitamente alla decisione diprimo grado, in doppia conforme ritiene motivato l’avviso diaccertamento. La procedura DOCFA utilizzata dalla contribuenteevidenzia l’insussistenza del vizio denunciato.L’immobile era già accatastato in A/8 (avviso accertamentonotificato il 13 ottobre 1995 e non impugnato) e, dopo una modifica(diversa distribuzione degli spazi per ristrutturazione), i contribuentipresentavano una DOCFA per categoria A/7, classe 4. La classazioneper l’Agenzia delle entrate, con l’avviso di accertamento in oggetto,invece, risulterebbe per la categoria A/8, classe 1.Questa Corte ha già deciso la relativa questione conorientamento ormai consolidato (dopo una iniziale fase di incertezza)che deve confermarsi, nel senso che la diversa distribuzione deglispazi non necessita di specifica motivazione come per la diversaconsistenza dei vani: «In tema di classamento di immobili, qualoral'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd.procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso, in casodi rideterminazione del numero dei vani catastali, non è soddisfattocon la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita,quella attribuita deriva non già da un diversa valutazione tecnica deimedesimi elementi di fatto ma dal mutamento e, quindi, dalla diversaconsiderazione di quel tipico ed essenziale elemento di fatto costituitodalla consistenza e dal numero dei vani assunto quale parametro ingrado, anche da solo, di legittimare la variazione di classe e renditain cui si concreta il riclassamento» (Cass. Sez. 5, 10/05/2021, n.12278, Rv. 661200 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 26/06/2024, n.17624, Rv. 671616 – 01; in precedenza in maniera difforme vediCass. Sez. 5, 09/02/2021, n. 3104, Rv. 660644 - 01).Numero registro generale 22476/2021Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 10642/2026Data pubblicazione 22/04/2026La diversa distribuzione degli spazi interni, senzarideterminazione dei vani, non necessita di specifica motivazionedell’avviso di accertamento; nell’ipotesi di DOCFA, l’avviso diaccertamento deve ritenersi, infatti, motivato con la sola indicazionedei dati oggettivi e della classe: «In tema di classamento di immobili,qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito dellacd. procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dalcontribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza trala rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversavalutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l'obbligodi motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la meraindicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; mentre, ove visia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazionedeve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, alfine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuentee di delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso» (Cass. Sez. 5,19/11/2024, n. 29754, Rv. 673082 - 01).L’avviso di accertamento (puntualmente trascritto) ritiene diconfermare la Classe A/8, in quanto la diversa distribuzione degli spazinon ha determinato modifiche essenziali.4. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente prospetta laviolazione degli art. 112 e 360, primo comma n. 4, cod. proc. civ.,omessa pronuncia sulle motivazioni dell’appello.Il motivo è infondato in quanto la sentenza di secondo grado haanalizzato tutti i motivi di appello anche sulla legittimità dell’operatodell’Agenzia delle Entrate. La sentenza impugnata, del resto,evidenzia tutte le caratteristiche strutturali e di forma dell’immobile econ valutazione di merito, insindacabile in questa sede, ritienecorretta la categoria e classe attribuita dall’ufficio. Tutte le altrequestioni sono, logicamente, da ritenersi implicitamente respinte.Numero registro generale 22476/2021Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 10642/2026Data pubblicazione 22/04/20265. Con il terzo motivo la ricorrente prospetta la violazione degliart. 61 d.P.R. n. 1142 del 1939 e art 11, d. l. n. 70 del 1988, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..Il motivo, sostanzialmente, ripropone quello precedente, e risultainfondato. La sentenza ha analizzato tutte le caratteristichedell’immobile e ha evidenziato la giusta categoria e classedell’immobile per le sue caratteristiche, in particolare, le dimensioni;ed il parco, anche se fosse in comune come prospettato, sarebberilevante nel senso indicato in avviso («In tema di classamento diimmobili nelle categorie A8 (villa) e A7 (villini), l'esistenza di ungiardino o di una corte, quale elemento differenziatore delle ville e deivillini rispetto alle unità immobiliari classificabili come abitazioni ditipo civile (A2), non assume rilevanza catastale solo se ad usoesclusivo dell'immobile abitativo da censire, ma anche ove sia ad usocomune con altre unità abitative, non precludendo di per sél'inserimento del bene nelle predette categorie A8 e A7, nel concorsocon le altre caratteristiche tipologiche» Cass. Sez. 5, 08/04/2024, n.9358, Rv. 670805 – 01).6. Anche il quarto motivo è infondato, vizio di motivazione dellasentenza (violazione degli art. 132 in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4 cod. proc. civ.).In tema di motivazione meramente apparente della sentenza, delresto, questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorreallorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge,costituzionalmente imposto (Cost. art. 111, sesto comma), e cioèdell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia diprocesso civile ordinario) e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporreconcisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare oillustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisioneNumero registro generale 22476/2021Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 10642/2026Data pubblicazione 22/04/2026assunta: «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif.,dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso percassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111,comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni in concilianti, o risulti perplessaed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali» (Sez. 1 - , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022,Rv. 664120 - 01); in tale grave forma di vizio non incorre certamentela sentenza impugnata, laddove i giudici di appello, statuendo suimotivi di appello hanno evidenziato la legittimità dell’accertamento inrelazione ai dati di fatto dell’immobile.Non sussiste, quindi, nessun vizio radicale della motivazione dellasentenza, impugnata. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Numero registro generale 22476/2021Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 10642/2026Data pubblicazione 22/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/02/2026,tenutasi da remoto .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]