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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 maggio 2023

Cassazione n. 41807/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 0313(282 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in preambolo, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA], la pena di tre anni e sei medi di reclusione per i reati di tentato omicidio e rissa.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo - nell'unico motivo - la carenza di motivazione che non ha consentito alcun controllo sull'iter logico seguito dal giudice, anche al fine del preliminare vaglio di cui all'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per una causa che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e, segnatamente, perché proposto contro una sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, articolata dopo il agosto 2017.

2. Si tratta di motivo non consentito dopo la modifica introdotta dalla citata riforma, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

Nessuna di tali censure è stata svolta nel ricorso che è, pertanto, affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 9 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 0313(282 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in preambolo, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA], la pena di tre anni e sei medi di reclusione per i reati di tentato omicidio e rissa. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo - nell'unico motivo - la carenza di motivazione che non ha consentito alcun controllo sull'iter logico seguito dal giudice, anche al fine del preliminare vaglio di cui all'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per una causa che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e, segnatamente, perché proposto contro una sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, articolata dopo il agosto 2017. 2. Si tratta di motivo non consentito dopo la modifica introdotta dalla citata riforma, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). Nessuna di tali censure è stata svolta nel ricorso che è, pertanto, affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]