CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 06108/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05MGWZO ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 del GIP TRIBUNALE di SAVONAisiattravviscratte—parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ( letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, pur contestando in tesi l'erronea qualificazione del fatto così da rassegnare in via di principio uno dei vizi prospettabili in sede di legittimità in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 ( che limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate), nella sostanza omette persino di enunciare gli elementi in fatto e diritto utili a tale diversa qualificazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice PQM Dichiara inammisibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'8 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]:71.t_Erl!A 22 F