CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 novembre 1983
Cassazione n. 04652/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/11/1983 avverso il decreto del 10/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sePrgte le conclusioni del PG Il S. Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Venezia del 10 maggio 2021, con il quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di applicazione delle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova ai servizi sociali, della detenzione domiciliare e della semilibertà, ai sensi degli artt. 47, 47-ter e 48 legge 26 luglio 1975, n. 354 (di seguito, Ord. pen.), relativamente alla residua pena inflitta con la sentenza della Corte di appello di Venezia del 15 novembre 2019, divenuta definitiva. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che nell'istanza non era stato indicato il domicilio nel quale eseguire le misure richieste. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 677, comma 2-bis, 678, commi 1 e 1-ter, e 666, comma 2, cod. proc. pen., perché il Presidente del Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che l'inammissibilità de plano dell'istanza può essere dichiarata solo quando il soggetto interessato non abbia indicato un domicilio nel quale ricevere le notificazioni relative al procedimento di sorveglianza. Nel caso di specie, invece, il condannato, da poco appena rientrato sul territorio nazionale, dopo aver eletto domicilio per il procedimento presso lo studio del proprio difensore, si era riservato di documentare non appena possibile la disponibilità di un domicilio nel quale eseguire le misure richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Giova evidenziare che il potere di rilevare senza contraddittorio l'inammissibilità di una istanza di applicazione pena alternativa alla detenzione, per difetto delle condizioni di legge, attribuito al Presidente del Tribunale di sorveglianza dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 678 cod. proc. pen., è limitato ai casi in cui appaiono insussistenti ictu ocu/i i presupposti normativi per la concessione del beneficio (Sez. 1, n. 31999 del 6/7/2006, Valfrè, Rv. 234889), sicché rimane riservata al Collegio - con il rito camerale - la delibazione nel merito della fondatezza dell'istanza.1.2. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato pronuncia l'inammissibilità dell'istanza in forza della mancata indicazione del domicilio nel quale svolgere la misura richiesta, circostanza che non è richiesta dalla legge ab initio agli effetti dell'ammissibilità dell'istanza. Come rilevato dal ricorrente, infatti, tale circostanza deve essere distinta dalla mancata elezione di domicilio (sussistente, invece, nel caso in esame) la cui assenza, ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. determina l'inammissibilità dell'istanza. 2. Il decreto impugnato va quindi annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Venezia, per la decisione da parte del Collegio nelle forme ordinarie. P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Venezia per l'ulteriore corso. Così deciso il 9/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]