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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2023

Cassazione n. 27997/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la richiesta difensiva del procuratore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], di attendere il deposito della motivazione della sentenza della Prima Sezione Penale di questa Corte ai fini della decisione sul ricorso per articolare le doglianze sull'errore di fatto denunciato; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con istanza depositata in data 17 marzo 2023, il ROMANO, mediante il proprio difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto, ritenendo integrata l'ipotesi di eccezionale gravità ex art. 625-bis, comma 2, cod.proc.pen., la sospensione dell'esecuzione della sentenza che ha dichiarato inammissibile un ricorso proposto dallo stesso, resa in data 28 febbraio 2023 dalla Prima Sezione Penale di questa Corte.

A fondamento dell'istanza, il procuratore del ROMANO deduce di aver ricevuto mandato per proporre ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod.proc.pen. contro detta decisione della quale, in caso di accoglimento di detto rimedio, verrebbero meno gli effetti.

Ha inoltre rappresentato che il sc; proprio assistito non si è mai sottratto al precedente ordine per la carcerazione ed è sempre stato libero dalla data nella quale si è verificato l'omicidio per cui è processo, ossia dal 14 ottobre 1992. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare deve essere disattesa la richiesta di rinvio della trattazione dell'istanza proposta dal ROMANO poiché è lo stesso ad aver scelto di presentarla prima del deposito delle motivazioni della sentenza rispetto alla quale intende proporre ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. 2.L'istanza è inammissibile.

Sotto un primo aspetto, non essendo stata depositata - alla data della proposizione della medesima - la motivazione della decisione pronunciata nei confronti dell'istante dalla Prima Sezione Penale di questa Corte all'udienza del 28 febbraio 2023, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dal ROMANO, è impossibile comprendere e anche solo ipotizzare, del resto, se la predetta decisione sia incorsa in un errore legittimante la proposizione del ricorso straordinario.

Alcun riferimento, peraltro, contiene la medesima istanza, ai fini del necessario e rigoroso vaglio richiesto a questa Corte, su ragioni sottese alla richiesta di sospensione della pronuncia per eccezionale gravità che attengano al fumus boni juris del rimedio straordinario che si intende esperire.

In effetti, come è stato ormai ripetutamente puntualizzato in questa sede di legittimità, in tema di sospensione dell'esecuzione della pena a seguito della presentazione di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'espressione "casi di eccezionale gravità" va riferita al complesso della vicenda processuale e non solo alle condizioni soggettive dell'imputato, dovendosi tenere conto, principalmente e in via pregiudiziale, del fumus boni furis della domanda principale, avanzata ex art. 625-bis cod.proc.pen., rispetto a quella incidentale di sospensione, verificando, sulla base di una valutazione sommaria e allo stato degli atti, se si possa riscontrare una probabilità di successo, di pressoché immediata evidenza, del ricorso (Sez. 4, n. 21907 del 21/02/2017, Rv. 270097 - 01; Sez. 1, n. 33533 del 07/07/2010, Rv. 247976 - 01).

Deve dunque puntualizzarsi, quale diretto postulato degli indicati principi, che è inammissibile l'istanza di sospensione di cui all'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen., proposta prima del deposito delle motivazioni della decisione della Corte di cassazione della quale si richiede la correzione per errore materiale o di fatto.

3. All'inammissibilità dell'istanza consegue la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 18 maggio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la richiesta difensiva del procuratore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], di attendere il deposito della motivazione della sentenza della Prima Sezione Penale di questa Corte ai fini della decisione sul ricorso per articolare le doglianze sull'errore di fatto denunciato; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con istanza depositata in data 17 marzo 2023, il ROMANO, mediante il proprio difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto, ritenendo integrata l'ipotesi di eccezionale gravità ex art. 625-bis, comma 2, cod.proc.pen., la sospensione dell'esecuzione della sentenza che ha dichiarato inammissibile un ricorso proposto dallo stesso, resa in data 28 febbraio 2023 dalla Prima Sezione Penale di questa Corte. A fondamento dell'istanza, il procuratore del ROMANO deduce di aver ricevuto mandato per proporre ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod.proc.pen. contro detta decisione della quale, in caso di accoglimento di detto rimedio, verrebbero meno gli effetti. Ha inoltre rappresentato che il sc; proprio assistito non si è mai sottratto al precedente ordine per la carcerazione ed è sempre stato libero dalla data nella quale si è verificato l'omicidio per cui è processo, ossia dal 14 ottobre 1992. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare deve essere disattesa la richiesta di rinvio della trattazione dell'istanza proposta dal ROMANO poiché è lo stesso ad aver scelto di presentarla prima del deposito delle motivazioni della sentenza rispetto alla quale intende proporre ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. 2.L'istanza è inammissibile. Sotto un primo aspetto, non essendo stata depositata - alla data della proposizione della medesima - la motivazione della decisione pronunciata nei confronti dell'istante dalla Prima Sezione Penale di questa Corte all'udienza del 28 febbraio 2023, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dal ROMANO, è impossibile comprendere e anche solo ipotizzare, del resto, se la predetta decisione sia incorsa in un errore legittimante la proposizione del ricorso straordinario. Alcun riferimento, peraltro, contiene la medesima istanza, ai fini del necessario e rigoroso vaglio richiesto a questa Corte, su ragioni sottese alla richiesta di sospensione della pronuncia per eccezionale gravità che attengano al fumus boni juris del rimedio straordinario che si intende esperire. In effetti, come è stato ormai ripetutamente puntualizzato in questa sede di legittimità, in tema di sospensione dell'esecuzione della pena a seguito della presentazione di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'espressione "casi di eccezionale gravità" va riferita al complesso della vicenda processuale e non solo alle condizioni soggettive dell'imputato, dovendosi tenere conto, principalmente e in via pregiudiziale, del fumus boni furis della domanda principale, avanzata ex art. 625-bis cod.proc.pen., rispetto a quella incidentale di sospensione, verificando, sulla base di una valutazione sommaria e allo stato degli atti, se si possa riscontrare una probabilità di successo, di pressoché immediata evidenza, del ricorso (Sez. 4, n. 21907 del 21/02/2017, Rv. 270097 - 01; Sez. 1, n. 33533 del 07/07/2010, Rv. 247976 - 01). Deve dunque puntualizzarsi, quale diretto postulato degli indicati principi, che è inammissibile l'istanza di sospensione di cui all'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen., proposta prima del deposito delle motivazioni della decisione della Corte di cassazione della quale si richiede la correzione per errore materiale o di fatto. 3. All'inammissibilità dell'istanza consegue la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 maggio 2023
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