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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00172/2026

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5 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18382/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] PIEMONTE n.89/2023 depositata i l 07/03/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025dalla ConsiglieraRAFFAELLA BROGI. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte (hinc: CGT2), con la sentenza n. 89/2023 depositata in data 07/03/2023, ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA] (hinc: le contribuenti) contro la sentenza n. 2/2020, con cui la Commissione tributaria provinciale di Novaraaveva respinto i ricorsi proposti dalle contribuenti contro gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.

2. La CGT2 ha ritenuto, in sintesi, che l’affermazione del giudice di prime cure, secondo cui le argomentazioni prodotte dalle parti ricorrentisono insufficienti a superare le numerose risultanze e indizi prodotti da parte dell'Ufficio in merito alla serie di operazioni oggettivamente inesistenti contestate loro, non chiarisce perché siano state ritenute inidone e le prim e e attendibili le seconde.

Inoltre, i giudici di primo grado non si sarebbero pronunciati su questioni cruciali, come il rilievo delle vicende relative al procedimento penale e alla relativa archiviazione, la contraddizione del sig. [OSCURATO:PERSONA] (che considerata l'età, poteva sicuramente apparire non del tutto lucido),le dichiarazioni dell'altro deponente sig. [OSCURATO:PERSONA] gli asseriti indizi (età del [OSCURATO:PERSONA], assegno quale mezzo anomalo di pagamento, giacenze magazzino, ripetitività delle forniture, ecc.) sviscerate dalla difesa del contribuente con tanto di supportidocumentali, peraltro mai contestati.

2.1. Il giudice di primo grado non avrebbe, poi, spiegato perché le modalità di pagamento, la ripetitività delle forniture, le giacenze di magazzino dovessero ritenersi seri indizi di fatturazione per operazioni oggettivamente inesistentie non ha considerato l'ipotesi alternativa di fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti , considerate anche le differenti conseguenze tributarie e sanzionatorie.

Inoltre, è stata del tutto ignorata le denunciata violazione e/o falsaapplicazione degli art. 38 e 41-bisd.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto l'Ufficio ha accertato un maggior reddito di capitale nella misura di Euro 44.725,00 (Euro 20.345,00 + Euro 24.380,00 ) , mentre avrebbe dovuto procedere con il solo recupero dell'importo di Euro 24.380,00 relativo all'anno 2013 e non anche sull'importo del presunto maggior utile relativo al 2012, in quanto tale periodo di imposta non era più accertabile per decorso del termine di decadenza.

2.2. Ad avviso della CGT2: «Unico frammento di Motivazione della Sentenza si rinviene nella frase: Risulta pacificamente provato che la differenza tra il volume d'affari dichiarato ai fini IVA e l'importo delle operazioni comunicate dai clienti con lo "spesometro ", secondo le testimonianze del signor [OSCURATO:PERSONA] erano relative a " ... fatture emesse per operazioni inesistenti".

Tale confessione, a giudizio di questo Collegio, per effetto di quanto previsto dall'art. 2735 C.C. in tema di "confessione stragiudiziale", assume la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale e, conseguentemente, in ossequio a quanto affermato dall'art. 2733 del C.C., forma piena prova contro colui che l'ha fatta ..” In questo caso, la Motivazione, oltre ad essere insufficiente per la mancata comparazione tra leaffermazioni del signor [OSCURATO:PERSONA] e quelle del signor Motta, è errata poiché alla confessione stragiudiziale viene data valenza di prova non nei confronti del dichiarante, ma di terzi.»

2.3. Si legge sempre nella sentenza della CGT2: «Le circostanze ritenute rilevanti dai Giudici di I Grado sono elencate nella parte in Fatto della Sentenza nei seguenti cinque punti: 1 - il riscontro, nelle movimentazioni dei conti bancari di [OSCURATO:PERSONA], delle dinamiche riferite dal signor [OSCURATO:PERSONA]; 2 - il fatto che il signor [OSCURATO:PERSONA], all'età di anni 80, in assenza di dipendenti non potesse rendere le prestazioni fatturate; 3 -la sproporzione tra l'acquisto di materie prime e il fatturato prodotto nei confronti della clientela, tra cui la [OSCURATO:SOCIETA].; 4-l'ingiustificato incremento del fatturato del sig. [OSCURATO:PERSONA], pari a circa 4/5 volte il ricavo mediamente dichiarato nel quadriennio precedente.

In proposito la Sentenza riferisce: Appurato che la struttura aziendale del sig. [OSCURATO:PERSONA] non aveva subìto trasformazioni o incrementi negli ultimi anni, l'ufficio riteneva ingiustificato un incremento così significativo delle vendite; 5 -l'inadeguatezza della struttura aziendale, rilevata sulla base dei dati riscontrati dallo Studio di Settore, la mancanza di lavoratori dipendenti e l'età del fornitore.

L'elenco non è accompagnato dalla necessaria valutazione critica delle difese di entrambe le Parti, con conseguente omessa Motivazione.

La Sentenza impugnata, nonostante l'ampia descrizione del Fatto, non fornisce, secondo questa Corte, le ragioni che stanno a fondamento del dispositivo.»

3. Contro la sentenza della CGT2 l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con tremotivi.

4. Le contribuenti hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata denunciata la nullità della sentenza per motivazione inesistente e/o “apparente”, in violazione degli artt. 36,comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, 132 cod. proc. civ. e 111 Cost., anche nel relativo combinato disposto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e/o 5,cod. proc. civ.

1.1. Con tale motivo la parte ricorrente censura la sentenza della CGT2, in quanto priva di motivazioni a sostegno dell’annullamento degli avvisi d’accertamento gravati negli originari ricorsi, accolti solo nel dispositivo.

Difatti, l ’intera motivazione della sentenza impugnata è esclusivamente dedicata all’evidenziazione di ritenute manchevolezze della decisione di primo grado, senza che a ciò abbia fatto seguito l’esame sostitutivo delle medesime questioni, solo evidenziate e non delibate.

In particolare, l’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, con formulazione identica a quella dell'articolo 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., prescrive la necessità che la sentenza indichi la «succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto.» Applicando tale regola al giudizio d’appello, avendo quest’ultimo un noto effetto devolutivo delle questioni trattate in primo grado, la motivazione della pronuncia di secondo grado deve potersi sostituire nel merito a quella del grado precedente, comprendendo, ove quest’ultima sia riformata, sia la fase “rescindente” , sia quella “rescissoria”, non essendo ammissibile una decisione che si limiti a “cassare” la sentenza impugnata (come invece avviene nel giudizio di legittimità).Proprio quest’ultima evenienza si è verificata nel presente processo, ove i giudici di seconde curehanno unicamente “cassato” la motivazione della prima pronuncia, senza alcun esame e motivazione sui motivi degli originari ricorsi, al fine di sostituire la motivazionedella sentenza gravata.

1.2. Il motivo di ricorso è fondato.

Ilgiudizio d’appello, nel processo tributario, ha carattere devolutivo pieno e non è, quindi, limitato al controllo di vizi specifici, ma bensì rivolto a ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. 22/01/2016, n.1200).

Il giudice del gravame risulta investito, sia pure nell'ambito del capo di decisione oggetto di censura, del riesame di tutte le questioni implicatedal capo medesimo e, quindi, della rinnovazione del relativo giudizio(Cass., 22/09/2021, n. 25608).

Il giudizio di appello è, quindi, diretto, non al mero controllo della decisione di primo grado, ma al pieno e completo riesame della controversia nei limiti in cui questa è stata devoluta al giudice superiore.

La sentenza del giudice d'appello, sia essa di conferma o di riforma, si sostituisce e si sovrappone totalmente alla sentenza di primo grado sui capi investiti dall'impugnazione.

Il giudice di seconde cure non può, quindi, limitarsi ad annullare la decisione appellata, dovendo, invece , in ogni caso- salve le tassative ipotesi di rimessione al primo giudice previste dall’art. 59, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 - trattenere la causa e decidere nel merito.

Difatti, proprio in antitesi alle ipotesi tassative di rimessione degli atti al giudice di primo grado(«Al di fuori dei casi previsti al comma precedente»), l’art. 59, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che la corte di giustizia tributaria di secondo grado decide nel merito, previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.

1.3. Nel caso di specie l’incedere argomentativo del giudice di seconde cure si è limitato ad evocare le (pretese) manchevolezze della sentenza di primo grado, senza indicare quali fossero le ragioni che portavano a ritenere infondate le contestazioni poste dall’amministrazione finanziaria a fondamento degli atti impositivi impugnati e fondati gli elementi di prova contraria addotti dalle contribuenti, contravvenendo, quindi, all’effetto devolutivo (pieno) del giudizio di appello che, nell’ambito dei vizi prospettati dalla parte appellante, deve pur sempre pronunciarsi sul petitum del giudizio tributario, incentrato sull’impugnazione di uno degli atti indicati nell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992.

In tal senso, la motivazione risulta sostanzialmente assente.

2. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 654 cod. proc. civ., dell’art. 116 cod. proc. civ., dell’art. 2729 cod. civ. e dell’ art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, anche nel relativo combinato disposto, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3 e/o 4 cod. proc. civ.

2.1. Con tale motivo di ricorso la ricorrente evidenzia che l’assoluzione dell’imputato in sede penale, con riguardo ai reati tributari, non comporta l’annullamento automatico della corrispondente pretesa fiscale.

Il giudice tributario, infatti, è sempre tenuto ad un’autonoma valutazione dei fatti e dei comportamenti del contribuente, del tutto assente nella decisione qui impugnata.

3. Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata l’omessa pronuncia sulle eccezioni dell’Ufficio all’appello, in violazione dell’art.112 cod. proc. civ., aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

3.1. Con tale motivo il ricorrente evidenzia che l’amministrazione finanziaria –come riportato dal giudice di prime cure – aveva prodotto numerose risultanze delle indagini finanziarie svolte nei confronti del signor [OSCURATO:PERSONA], che hanno evidenziato, anche con riferimento alle operazioni fatturate alla [OSCURATO:SOCIETA] e, in particolare: sistematici prelievi in contanti (indici di retrocessioni di denaro), età del sig. [OSCURATO:PERSONA] (80 anni) e relativo stato di pensionato, sproporzione tra gli importi relativiall’acquisto di materie prime e il fatturato emesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], oltre che di quest’ultimo rispetto all’imponibile totale risultante dallecomunicazioni ex articolo 21 d.l. n. 78 del 2010, “Modello polivalente comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini Iva” (cosiddetto spesometro) effettuate dai suoi clienti, anomalo incremento del fatturato del sig. [OSCURATO:PERSONA] comprensivo delle fatture per operazioni inesistenti, pari a circa 4/5 volte il ricavo mediamente dichiarato nel quadriennio precedente ( incremento incompatibile con la struttura aziendale del sig. [OSCURATO:PERSONA] rimasta immutata neglianni), fatturato non coerente con la struttura aziendale e le capacità organizzative, assenza di rimanenze finali di magazzino della [OSCURATO:SOCIETA] di articoli acquistati dallo [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ripetitività delle fatture e della merce consegnata che avveniva ogni dieci giorni, con DDT e fatture consegnate nello stesso giorno e così pure del pagamento con assegno e del relativo incasso, sempre nello stesso giorno, il fatto che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] –in risposta alla richiesta dei verificatori di presentarsi in Ufficio o di rendersi disponibile presso l’azienda per un contraddittorio volto a fornire chiarimenti relativi ai rapporti commerciali intrattenuti con la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - comunicava via e-mail di non avere nulla dadichiarare a tale riguardo.

Tali elementi – oltre a essere richiamati nella stessa sentenza impugnata –erano stati riproposti nelle controdeduzioni depositate nel giudizio d’appello (riportate, in parte, a pag. 16 ss. del ricorso in cassazione), senza che la CGT2 si pronunciasse, tuttavia, sulle stesse.

4. Il secondo e il terzo motivo sono assorbiti in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo di ricorso.

5. Alla luce di quanto sin qui evidenziato la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18382/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] PIEMONTE n.89/2023 depositata i l 07/03/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025dalla ConsiglieraRAFFAELLA BROGI. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte (hinc: CGT2), con la sentenza n. 89/2023 depositata in data 07/03/2023, ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA] (hinc: le contribuenti) contro la sentenza n. 2/2020, con cui la Commissione tributaria provinciale di Novaraaveva respinto i ricorsi proposti dalle contribuenti contro gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015. 2. La CGT2 ha ritenuto, in sintesi, che l’affermazione del giudice di prime cure, secondo cui le argomentazioni prodotte dalle parti ricorrentisono insufficienti a superare le numerose risultanze e indizi prodotti da parte dell'Ufficio in merito alla serie di operazioni oggettivamente inesistenti contestate loro, non chiarisce perché siano state ritenute inidone e le prim e e attendibili le seconde. Inoltre, i giudici di primo grado non si sarebbero pronunciati su questioni cruciali, come il rilievo delle vicende relative al procedimento penale e alla relativa archiviazione, la contraddizione del sig. [OSCURATO:PERSONA] (che considerata l'età, poteva sicuramente apparire non del tutto lucido),le dichiarazioni dell'altro deponente sig. [OSCURATO:PERSONA] gli asseriti indizi (età del [OSCURATO:PERSONA], assegno quale mezzo anomalo di pagamento, giacenze magazzino, ripetitività delle forniture, ecc.) sviscerate dalla difesa del contribuente con tanto di supportidocumentali, peraltro mai contestati. 2.1. Il giudice di primo grado non avrebbe, poi, spiegato perché le modalità di pagamento, la ripetitività delle forniture, le giacenze di magazzino dovessero ritenersi seri indizi di fatturazione per operazioni oggettivamente inesistentie non ha considerato l'ipotesi alternativa di fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti , considerate anche le differenti conseguenze tributarie e sanzionatorie. Inoltre, è stata del tutto ignorata le denunciata violazione e/o falsaapplicazione degli art. 38 e 41-bisd.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto l'Ufficio ha accertato un maggior reddito di capitale nella misura di Euro 44.725,00 (Euro 20.345,00 + Euro 24.380,00 ) , mentre avrebbe dovuto procedere con il solo recupero dell'importo di Euro 24.380,00 relativo all'anno 2013 e non anche sull'importo del presunto maggior utile relativo al 2012, in quanto tale periodo di imposta non era più accertabile per decorso del termine di decadenza. 2.2. Ad avviso della CGT2: «Unico frammento di Motivazione della Sentenza si rinviene nella frase: Risulta pacificamente provato che la differenza tra il volume d'affari dichiarato ai fini IVA e l'importo delle operazioni comunicate dai clienti con lo "spesometro ", secondo le testimonianze del signor [OSCURATO:PERSONA] erano relative a " ... fatture emesse per operazioni inesistenti". Tale confessione, a giudizio di questo Collegio, per effetto di quanto previsto dall'art. 2735 C.C. in tema di "confessione stragiudiziale", assume la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale e, conseguentemente, in ossequio a quanto affermato dall'art. 2733 del C.C., forma piena prova contro colui che l'ha fatta ..” In questo caso, la Motivazione, oltre ad essere insufficiente per la mancata comparazione tra leaffermazioni del signor [OSCURATO:PERSONA] e quelle del signor Motta, è errata poiché alla confessione stragiudiziale viene data valenza di prova non nei confronti del dichiarante, ma di terzi.» 2.3. Si legge sempre nella sentenza della CGT2: «Le circostanze ritenute rilevanti dai Giudici di I Grado sono elencate nella parte in Fatto della Sentenza nei seguenti cinque punti: 1 - il riscontro, nelle movimentazioni dei conti bancari di [OSCURATO:PERSONA], delle dinamiche riferite dal signor [OSCURATO:PERSONA]; 2 - il fatto che il signor [OSCURATO:PERSONA], all'età di anni 80, in assenza di dipendenti non potesse rendere le prestazioni fatturate; 3 -la sproporzione tra l'acquisto di materie prime e il fatturato prodotto nei confronti della clientela, tra cui la [OSCURATO:SOCIETA].; 4-l'ingiustificato incremento del fatturato del sig. [OSCURATO:PERSONA], pari a circa 4/5 volte il ricavo mediamente dichiarato nel quadriennio precedente. In proposito la Sentenza riferisce: Appurato che la struttura aziendale del sig. [OSCURATO:PERSONA] non aveva subìto trasformazioni o incrementi negli ultimi anni, l'ufficio riteneva ingiustificato un incremento così significativo delle vendite; 5 -l'inadeguatezza della struttura aziendale, rilevata sulla base dei dati riscontrati dallo Studio di Settore, la mancanza di lavoratori dipendenti e l'età del fornitore. L'elenco non è accompagnato dalla necessaria valutazione critica delle difese di entrambe le Parti, con conseguente omessa Motivazione. La Sentenza impugnata, nonostante l'ampia descrizione del Fatto, non fornisce, secondo questa Corte, le ragioni che stanno a fondamento del dispositivo.» 3. Contro la sentenza della CGT2 l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con tremotivi. 4. Le contribuenti hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata denunciata la nullità della sentenza per motivazione inesistente e/o “apparente”, in violazione degli artt. 36,comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, 132 cod. proc. civ. e 111 Cost., anche nel relativo combinato disposto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e/o 5,cod. proc. civ. 1.1. Con tale motivo la parte ricorrente censura la sentenza della CGT2, in quanto priva di motivazioni a sostegno dell’annullamento degli avvisi d’accertamento gravati negli originari ricorsi, accolti solo nel dispositivo. Difatti, l ’intera motivazione della sentenza impugnata è esclusivamente dedicata all’evidenziazione di ritenute manchevolezze della decisione di primo grado, senza che a ciò abbia fatto seguito l’esame sostitutivo delle medesime questioni, solo evidenziate e non delibate. In particolare, l’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, con formulazione identica a quella dell'articolo 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., prescrive la necessità che la sentenza indichi la «succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto.» Applicando tale regola al giudizio d’appello, avendo quest’ultimo un noto effetto devolutivo delle questioni trattate in primo grado, la motivazione della pronuncia di secondo grado deve potersi sostituire nel merito a quella del grado precedente, comprendendo, ove quest’ultima sia riformata, sia la fase “rescindente” , sia quella “rescissoria”, non essendo ammissibile una decisione che si limiti a “cassare” la sentenza impugnata (come invece avviene nel giudizio di legittimità).Proprio quest’ultima evenienza si è verificata nel presente processo, ove i giudici di seconde curehanno unicamente “cassato” la motivazione della prima pronuncia, senza alcun esame e motivazione sui motivi degli originari ricorsi, al fine di sostituire la motivazionedella sentenza gravata. 1.2. Il motivo di ricorso è fondato. Ilgiudizio d’appello, nel processo tributario, ha carattere devolutivo pieno e non è, quindi, limitato al controllo di vizi specifici, ma bensì rivolto a ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. 22/01/2016, n.1200). Il giudice del gravame risulta investito, sia pure nell'ambito del capo di decisione oggetto di censura, del riesame di tutte le questioni implicatedal capo medesimo e, quindi, della rinnovazione del relativo giudizio(Cass., 22/09/2021, n. 25608). Il giudizio di appello è, quindi, diretto, non al mero controllo della decisione di primo grado, ma al pieno e completo riesame della controversia nei limiti in cui questa è stata devoluta al giudice superiore. La sentenza del giudice d'appello, sia essa di conferma o di riforma, si sostituisce e si sovrappone totalmente alla sentenza di primo grado sui capi investiti dall'impugnazione. Il giudice di seconde cure non può, quindi, limitarsi ad annullare la decisione appellata, dovendo, invece , in ogni caso- salve le tassative ipotesi di rimessione al primo giudice previste dall’art. 59, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 - trattenere la causa e decidere nel merito. Difatti, proprio in antitesi alle ipotesi tassative di rimessione degli atti al giudice di primo grado(«Al di fuori dei casi previsti al comma precedente»), l’art. 59, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che la corte di giustizia tributaria di secondo grado decide nel merito, previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado. 1.3. Nel caso di specie l’incedere argomentativo del giudice di seconde cure si è limitato ad evocare le (pretese) manchevolezze della sentenza di primo grado, senza indicare quali fossero le ragioni che portavano a ritenere infondate le contestazioni poste dall’amministrazione finanziaria a fondamento degli atti impositivi impugnati e fondati gli elementi di prova contraria addotti dalle contribuenti, contravvenendo, quindi, all’effetto devolutivo (pieno) del giudizio di appello che, nell’ambito dei vizi prospettati dalla parte appellante, deve pur sempre pronunciarsi sul petitum del giudizio tributario, incentrato sull’impugnazione di uno degli atti indicati nell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992. In tal senso, la motivazione risulta sostanzialmente assente. 2. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 654 cod. proc. civ., dell’art. 116 cod. proc. civ., dell’art. 2729 cod. civ. e dell’ art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, anche nel relativo combinato disposto, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3 e/o 4 cod. proc. civ. 2.1. Con tale motivo di ricorso la ricorrente evidenzia che l’assoluzione dell’imputato in sede penale, con riguardo ai reati tributari, non comporta l’annullamento automatico della corrispondente pretesa fiscale. Il giudice tributario, infatti, è sempre tenuto ad un’autonoma valutazione dei fatti e dei comportamenti del contribuente, del tutto assente nella decisione qui impugnata. 3. Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata l’omessa pronuncia sulle eccezioni dell’Ufficio all’appello, in violazione dell’art.112 cod. proc. civ., aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. 3.1. Con tale motivo il ricorrente evidenzia che l’amministrazione finanziaria –come riportato dal giudice di prime cure – aveva prodotto numerose risultanze delle indagini finanziarie svolte nei confronti del signor [OSCURATO:PERSONA], che hanno evidenziato, anche con riferimento alle operazioni fatturate alla [OSCURATO:SOCIETA] e, in particolare: sistematici prelievi in contanti (indici di retrocessioni di denaro), età del sig. [OSCURATO:PERSONA] (80 anni) e relativo stato di pensionato, sproporzione tra gli importi relativiall’acquisto di materie prime e il fatturato emesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], oltre che di quest’ultimo rispetto all’imponibile totale risultante dallecomunicazioni ex articolo 21 d.l. n. 78 del 2010, “Modello polivalente comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini Iva” (cosiddetto spesometro) effettuate dai suoi clienti, anomalo incremento del fatturato del sig. [OSCURATO:PERSONA] comprensivo delle fatture per operazioni inesistenti, pari a circa 4/5 volte il ricavo mediamente dichiarato nel quadriennio precedente ( incremento incompatibile con la struttura aziendale del sig. [OSCURATO:PERSONA] rimasta immutata neglianni), fatturato non coerente con la struttura aziendale e le capacità organizzative, assenza di rimanenze finali di magazzino della [OSCURATO:SOCIETA] di articoli acquistati dallo [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ripetitività delle fatture e della merce consegnata che avveniva ogni dieci giorni, con DDT e fatture consegnate nello stesso giorno e così pure del pagamento con assegno e del relativo incasso, sempre nello stesso giorno, il fatto che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] –in risposta alla richiesta dei verificatori di presentarsi in Ufficio o di rendersi disponibile presso l’azienda per un contraddittorio volto a fornire chiarimenti relativi ai rapporti commerciali intrattenuti con la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - comunicava via e-mail di non avere nulla dadichiarare a tale riguardo. Tali elementi – oltre a essere richiamati nella stessa sentenza impugnata –erano stati riproposti nelle controdeduzioni depositate nel giudizio d’appello (riportate, in parte, a pag. 16 ss. del ricorso in cassazione), senza che la CGT2 si pronunciasse, tuttavia, sulle stesse. 4. Il secondo e il terzo motivo sono assorbiti in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo di ricorso. 5. Alla luce di quanto sin qui evidenziato la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e
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