CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02497/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza in data 12/12/2023, ha riformato la sentenza emessa il 23/4/2021 dal Tribunale cittadino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di riciclaggio di un autoveicolo, rideterminando le pene ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alla richiesta di concordato. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo, con unico motivo di impugnazione, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 545 bis cod. proc. pen., così come introdotto dal d. Igs. 50/2020, per avere omesso la Corte di appello di valutare la sussistenza delle condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene individuate dall'art. 53 della legge 689/1981, nonostante la pena inflitta fosse inferiore ad anni quattro di reclusione. Il ricorso è inammissibile, per una molteplicità di ragioni. In primo luogo va ricordato che questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), con orientamento costante che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall' art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. Inoltre, giova ricordare che le sezioni unite di questa Corte di legittimità hanno chiarito che giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981. (Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, dep. 17/03/2017 , Rv. 26912). Conseguentemente, anche con specifico riferimento al caso dì di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, deve riconoscersi che il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di esplicita richiesta delle parti. (Sez. 4 , n. 43980 del 26/10/2023, dep. 02/11/2023 , Rv. 285484). Ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. w 2-3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese :5 z n e -I W i a processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. LU P z I4) , d i a < z CJ O C."11 u l a Così deliberato in camera di consiglio, il 16 ottobre 2024 "' C 0i- 4) CD < < Il Consigliere estens