CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 2021
Cassazione n. 37334/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SEMPLOCATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 9 marzo 2021, il tribunale della libertà di Catanzaro, confermava l'ordinanza del G.I.P. del tribunale di Cosenza che aveva applicato la misura cautelare dell'obbligo di dimora a [OSCURATO:PERSONA] in quanto gravemente indiziato del delitto di estorsione aggravata in danno dei genitori contestato al capo b) della rubrica. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'indagato tramite i propri difensori, avv.ti Facciolla e Manna i quali deducevano, con distinti motivi ivi riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione di legge ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 292 comma 2 lett. c) e 309 comma 9 cod.proc.pen. posto che con l'istanza di riesame erano state formulate alcune doglianze non prese in considerazione dal tribunale del riesame ed in particolare si era censurata la mancanza di autonoma valutazione degli elementi da parte del G.I.P. che aveva emesso la misura; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di estorsione con riferimento alla concreta attività di coartazione delle supposte vittime. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo, alcun vizio riconducibile all'ipotesi dell'omessa valutazione da parte del giudice che dispone la misura può ravvisarsi nel caso in esame; dalla lettura dell'ordinanza cautelare risulta infatti che il G.I.P. ha proceduto alla autonoma descrizione delle fonti di prova e dei fatti ed ha valutato la sussistenza delle esigenze cautelari del caso di specie, sottolineando l'adeguatezza della misura richiesta dal PM proprio per la sua idoneità ad inibire ulteriori contatti tra l'indagato e le vittime. Non sussiste pertanto il lamentato vizio. 2.2 In relazione al secondo motivo va ricordato come secondo il costante insegnamento di questa Corte in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (per tutte v. Cass. Sez. U, 22/3/2000- 2/5/2000, n. 11, Audino, Riv.215828); inoltre, la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza, e il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, senza possibilità di 'rilettura' degli elementi probatori (per tutte, Sez. Un. 22 marzo 2000, n. 11, Audino, Rv. 215828). Nel caso in esame il ricorso propone proprio una lettura alternativa degli elementi di prova assunti nella fase delle indagini e che l'ordinanza cautelare elenca nella parte in cui risultano riferibili alla contestazione del capo b), sottolineando in particolare come proprio il padre del ricorrente presentasse in occasione del controllo di Polizia sollecitato dallo stesso escoriazioni frutto del diverbio con il figlio e della violenza esercitata da quest'ultimo finalizzata ad ottenere la consegna di somme di denaro. Così che alcun difetto di motivazione o violazione di legge appare sussistere nell'impugnato provvedimento che ha proceduto ad individuare gli elementi indiziari sulla base dei quali ritenere portata a termine l'azione estorsiva dal ricorrente ai danni dei suoi familiari. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 22 settembre 2021 I CONSIGLIER 9 az. PRE