CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 03226/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18362/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (O [OSCURATO:PERSONA]) , in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso la sentenza n. 366/2020della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 11 febbraio2020. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 18362/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che con il decreto n. 90/2010, il Tribunale di Siracusa – sezione distaccata di Lentini ingiunse ad [OSCURATO:PERSONA] il pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della somma, in sorte capitale, di euro 185.750, dovuta in forza di scrittura privata sottoscritta dall’ingiunto; l’opposizione al provvedimento monitorio dispiegata da [OSCURATO:PERSONA] è stata disattesa in ambedue i gradi del giudizio di merito; per quanto ancora qui d’interesse, la decisione in epigrafe indicata, resa in appello, ha ritenuto inammissibile per novità la qualificazione come espromissione (anziché quale atto unilaterale di riconoscimento del debito) del negozio giuridico sotteso al decreto d’ingiunzione, in quanto prospettata per la prima volta nella comparsa conclusionaledel giudizio di primo grado; ha consideratodimostrato il credito oggetto d’ingiunzione in virtù della scrittura privata già posta a fondamento del provvedimento monitorio; ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo; resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa; parte controricorrente ha depositato nota con cui chiede l’interruzione del giudizio per cassazione; Considerato che preliminarmente, va disattesa l’istanza di interruzione del processo formulata con la memoria illustrativa della controricorrente ed argomentata dalla cancellazione dal registro delle imprese di detta società controricorrente; per consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, infatti, nel giudizio di legittimità, in quanto dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo r.g. n. 18362/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] previste in via generale dalla legge(ex plurimis, Cass. 23/12/2022 , n. 37719; Cass.08/06/2021, n. 15928; Cass. 15/11/2017, n. 27143); l’unico motivo di ricorso, sviluppato in maniera unitaria e senza soluzione di continuità espositiva, contiene due distinte censure; con una prima, per falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorrente contesta la dichiarata inammissibilità della «richiesta di qualificazione giuridica della scrittura privata dedotta in giudizio in termini di contratto di espromissione, nonostante tale diversa qualificazione non mutasse il petitum e la causa petendi posti a fondamento della pretesa creditoria né allargasse il tema di indagine ovvero di decisione del giudizio»; critica,inoltre, il ricorrente la Corte d’appello « per avere qualificato la scrittura privata del 28.07.2009in termini di promessa di pagamento e di riconoscimento di debito e conseguentemente applicato alla fattispecie dedotta in giudizio la sua tipica presunzione iuris tantum dell’esistenza del rapporto fondamentale ai sensi dell’art. 1988 cod. civ., così negando la qualificazione della medesima scrittura in termini di contratto di espromissione ai sensi dell’art. 1272 cod. civ. e violando l’art. 2697 cod. civ. avendo il giudice attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata»; la prima doglianza è fondata; per consolidato orientamento di nomofilachia, non costituisce domanda nuova, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., la prospettazione, in appello, di una qualificazione giuridica del contratto oggetto del giudizio diversa da quella effettuata dalla parte in primo grado, ove basata sui medesimi fatti(così, ex multis, Cass. 02/03/2023, n. 6292; Cass. 07/03/2016, n. 4384; Cass. 28/01/2013, n. 1861); ciò posto,ha errato la Corte d’appello nel ritenere inammissibile la qualificazione giuridica del negozio controverso quale espromissione, r.g. n. 18362/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dacché «tardivamente prospettata soltanto con la comparsa conclusionale di primo grado […] ed in evidente contrasto con quella spiegata con l’atto introduttivo del giudizio», nel quale la scrittura privata era qualificata «atto unilaterale di riconoscimento del debito»; invero, la differente riconduzione sub specie iuris, pur supponendo una diversa struttura (bilaterale anziché unilaterale) e pur importando un diverso regime giuridico (in specie, in ordine al riparto dell’onere della prova circa l’adempimento),non muta in alcun modo gli elementi conformativi della domanda, conservando sostanzialmente intatto il fatto costitutivo originariamente dedotto: sicché non è a parlarsi nemmenodi emendatio, tampoco di mutatio libelli; è noto, infatti, che la sussunzione giuridica del negozio è attività tipicamente devoluta al giudice, ragion per cui essa, riguardata dal lato delle attività assertive delle parti, non può soffrire il termine preclusivo invece considerato nella sentenza gravata; accolto in parte qua il ricorso - assorbito l’esame della seconda doglianza, in quanto afferente il merito -va disposta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, cui è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; p. q. m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame della controversia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio d