CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 17238/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono state dichiarate responsabili del reato di tentata rapina aggravata. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di primo grado, le imputate hanno presentato ricorso e, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto la violazione, di legge in relazione agli artt. 56, 624 bis e 628, comma secondo, cod. pen. con riferimento alla ritenuta configurabilità del delitto di tentata rapina impropria in luogo di quello di tentato furto in abitazione. Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice -con il riferimento alla condotta in concreto posta in essere dalle imputate, che hanno pure spostato la somma di denaro dalla camera da letto (pagine da 3 a 5 della sentenza impugnata), così già sottraendola prima di reagire con violenza agli operanti intervenuti- ha dato atto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato. In tal modo, pertanto, conformandosi alla giurisprudenza di legittimità per la quale il tentativo di rapina impropria è configurabile anche "nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità" (cfr. Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153), ha fornito la corretta risposta alle critiche della difesa. 2. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a l'avore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] re [OSCURATO:PERSONA] DEPOSIT