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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 febbraio 2021

Cassazione n. 07927/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che a chiesto la revoca della sentenza della V° Sezione Penale di questa Corte del 22.02.2021 limitatamente sul punto del ricorso sub.1. udito il difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso presentato il 13 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento, per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., della sentenza n. 12069 emessa dalla Corte di cassazione in data 22 febbraio 2021, depositata il 30 marzo 2021, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Torino il 26 novembre 2019 a seguito della quale, in riforma della decisione di primo grado, il ricorrente è stato condannato per il reato di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale.

2. Ha posto a fondamento delle argomentazioni difensive un unico motivo con il quale ha dedotto l'errore di fatto percettivo consistito nella mancata rilevazione dell'avvenuta rituale proposizione dei motivi a sostegno del ricorso, con particolare riguardo al primo motivo a supporto dell'atto di impugnazione.

L'errore sarebbe consistito nell'avvenuta declaratoria di inammissibilità di tale motivo (con il quale era stata lamentata l'inutilizzabilità di un elemento a carico dell'imputato, costituito da un verbale di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini) a ragione della mancata illustrazione dell'incidenza della eventuale eliminazione del dato istruttorio ai fini della cosiddetta prova di resistenza rispetto alle ulteriori acquisizioni.

La Corte di cassazione aveva espresso tale valutazione omettendo di considerare che, con il ricorso, era stato chiesto l'annullamento del decreto che dispone il giudizio richiamando integralmente una memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. del 5 aprile 2016 con la quale era stato affrontato proprio il tema non valutato dalla Corte di legittimità.

La stessa sentenza della Corte di appello (per come confermato dalla Corte di cassazione) aveva ritenuto decisiva la sola deposizione di [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell'affermazione della penale responsabilità del ricorrente.

La difesa ha, altresì, rilevato che la Corte, nel respingere l'eccezione difensiva di inutilizzabilità del verbale di interrogatorio, aveva affermato, erroneamente, che Medina non era sottoposto, all'epoca in cui era stato sentito, a detenzione carceraria.

Dal verbale di interrogatorio prodotto risulta, invece, che il soggetto si trovava nella Casa circondariale di Varese in condizione di detenzione.

Infine, il ricorrente ha evidenziato che, sia nell'atto di appello che nel ricorso per cassazione, era stata chiesta la declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio e che, conseguentemente, doveva ritenersi errata l'affermazione contenuta nella sentenza della Corte di cassazione secondo cui si trattava di motivo nuovo non dedotto in precedenza e, per questo, inammissibile.

3. Con comunicazione del 16 dicembre 2021 il difensore ha segnalato che, in relazione alla complessa vicenda relativa a [OSCURATO:PERSONA], è stato introdotto giudizio davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e che il tema dell'overtuming (rilevante nella fattispecie essendo stato l'imputato condannato in appello dopo l'assoluzione in primo grado) è stato oggetto, di recente, sia di una sentenza della Corte EDU contro l'Italia (sentenza in data 8 luglio 2021 Maestri c.

Italia), sia di un'ordinanza di rinnessione alle Sezioni Unite nel procedimento n. 45179/2021.

4. Il Procuratore Generale ha chiesto la revoca della sentenza della Corte di cassazione limitatamente a quanto forma oggetto del motivo sub 1) del ricorso.

Il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Il tema posto dal ricorrente ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è delimitato al primo motivo sollevato con l'atto introduttivo del giudizio di cassazione deciso con la sentenza n. 12069 del 2021.

Con sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 26 novembre 2019 [OSCURATO:PERSONA], ufficiale di polizia giudiziaria presso la Tenenza dei Carabinieri di Borgomanero, è stato condannato per il delitto di falso ideologico aggravato perché commesso nella redazione di un atto pubblico facente fede fino a querela di falso.

In particolare, la falsità è consistita nel non avere indicato, in un verbale di arresto di uno spacciatore di sostanze stupefacenti, che l'operazione era stata possibile grazie all'attività di tale [OSCURATO:PERSONA] che, in accordo con le forze dell'ordine, aveva condotto le trattative per l'acquisto della sostanza e consentito ai carabinieri di intervenire.

2.1. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione affidato a dieci motivi.

Viene qui in rilievo il solo primo motivo con il quale è stata eccepita violazione dell'art. 141-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Dalla sentenza oggetto di richiesta ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen.emerge che, a fondamento del predetto motivo, sono state poste le seguenti circostanze.

Sin dall'udienza preliminare, il difensore aveva eccepito l'inutilizzabilità del verbale di interrogatorio di Medina del 12 dicembre 2012.

Con successiva memoria del 5 aprile 2016, richiamata per relationem, il difensore aveva prodotto la trascrizione dell'interrogatorio e segnalato interruzioni varie nella registrazione dello stesso. [OSCURATO:PERSONA], con motivazione contenuta nel decreto che dispone il giudizio, aveva disatteso l'eccezione sostenendo che la questione avrebbe dovuto essere posta al giudice del dibattimento che, con ordinanza del 20 luglio 2017, aveva, in accoglimento parziale della stessa, dichiarato l'inutilizzabilità di una parte dell'interrogatorio di Medina.

L'eccezione era stata reiterata in appello ma la Corte aveva disatteso l'impugnazione.

In relazione al verbale di interrogatorio citato, il ricorrente aveva osservato che: - se il Giudice per l'udienza preliminare avesse dichiarato l'inutilizzabilità del verbale egli avrebbe potuto optare per il rito abbreviato; - la Corte di appello aveva rigettato il corrispondente motivo di censura richiamando l'indisponibilità dell'atto, la non sottoposizione dell'interrogato alla custodia cautelare ed il superamento della questione a seguito dell'esame dibattimentale di Medina.

La questione è stata poi riproposta in sede di legittimità richiamando Sez.

U, n. 39061 del 16/07/2009, De brio, Rv. 244326 con riferimento alla necessità della documentazione delle dichiarazioni rese erga alios nel corso dell'interrogatorio, svolto fuori udienza, della persona detenuta; interrogatorio che, peraltro, nel caso di specie, era stato condotto da due ufficiali di polizia giudiziaria e non dal Pubblico Ministero.

2.2. Il motivo è stato dichiarato inammissibile per plurime, concorrenti, ragioni.

In primo luogo, è stato richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, laddove si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il ricorso per cassazione deve indicare, a pena di inammissibilità per aspecificità, «l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta prova di resistenza, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento» (fra le molte sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218).E' stata evidenziata la mancanza, nel caso di specie, dell'illustrazione della predetta incidenza con conseguente inammissibilità del motivo.

Ulteriormente, è stata affermata la manifesta infondatezza del motivo riferito alla presunta violazione del diritto di difesa per essere stata preclusa al [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di optare per il rito abbreviato, non avendo il Giudice per l'udienza preliminare accolto l'eccezione di inutilizzabilità del verbale di interrogatorio.

L'infondatezza è stata affermata in quanto Medina, al momento dell'interrogatorio, non era sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.

Infine, è stata ritenuta inammissibile la richiesta di dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio in quanto formulata, per la prima volta, con la memoria di replica alle conclusioni del Pubblico Ministero nel giudizio di legittimità.

3. Tale essendo l'oggetto del punto della decisione di legittimità sul quale è stato proposto il ricorso ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., deve preliminarmente osservarsi che, in ordine alla "comunicazione" del 16 dicembre 2021 nessun provvedimento deve essere assunto, non essendo stata formulata alcuna richiesta in merito a quanto in essa evidenziato.

D'altronde, è irrilevante l'introduzione del giudizio davanti alla CEDU, così come le questioni sull'overtuming non essendo utilizzabile lo strumento dell'art. 625-bis cod. proc. pen. per far valere eventuali mutamenti giurisprudenziali (peraltro non verificatisi o non ancora verificatisi).

4. Il ricorso esordisce con il riferimento al precedente giurisprudenziale secondo cui integra errore di fatto, e quindi di natura percettiva, quello consistito nella mancata rilevazione della rituale proposizione dei motivi a sostegno di un ricorso dichiarato inammissibile proprio per la ritenuta mancanza dei predetti motivi.

Il principio, tuttavia, non è applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio in quanto la Corte di cassazione, nel ritenere inammissibile il primo motivo del ricorso, non ne ha rilevato la mancanza, ma, interpretandolo, ne ha segnalato l'inammissibilità perché assente la cosiddetta prova di resistenza, ovvero la valutazione comparativa alla luce delle rimanenti risultanze poste a fondamento della decisione, così applicando il costante orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.

La Corte di legittimità, nel decidere il ricorso ha compiuto una valutazione di assenza dell'illustrazione dell'incidenza della eliminazione dell'interrogatorio di Medina ai fini della prova di resistenza.

L'affermazione secondo cui, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, l'indicazione ritenuta mancante, in realtà, era stata illustrata dalla difesa non necessariamente implica la prospettazione di un errore percettivo (unico a legittimare l'ammissibilità del ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen.).

Tanto più che la difesa, nel lamentare l'inutilizzabilità del verbale di interrogatorio e per affermarne la decisività, ha, a ben vedere, ricondotto il vizio al decreto che dispone il giudizio.

Tale il senso del rinvio alla memoria depositata il 5 aprile 2016 allegata per stralcio (pagg. 84 e seguenti) anche al ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen.

Dall'atto emerge, chiaramente, come la deduzione circa l'inutilizzabilità del verbale di interrogatorio, anche perché contenuta in una memoria depositata in sede di udienza preliminare, fosse funzionale a rilevare il vizio nella fase relativa all'esercizio dell'azione penale ed all'atto che poteva determinare il passaggio alla fase dibattimentale, non già ad un elemento di prova della penale responsabilità dell'imputato.

E' significativo il passaggio (pag. 93 della memoria) in cui la difesa lamenta il tentativo di provare il fatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA] mediante l'allegazione, quale fonte di prova, delle inutilizzabili dichiarazioni di Medina.

Ciò è del tutto coerente con la circostanza che Medina è stato escusso sia nel dibattimento di primo grado che in quello di appello e che la sentenza della Corte di appello di Torino - che è pervenuta all'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] - ha utilizzato le dichiarazioni dibattimentali del teste, non anche quelle rese nella fase delle indagini preliminari e delle quali la difesa lamenta l'inutilizzabilità.

Tale circostanza fa sì che l'argomentazione della Corte di cassazione fondata sulla mancata prospettazione della prova di resistenza, evidentemente riferita alla prova della «penale responsabilità» di [OSCURATO:PERSONA], è frutto della valutazione del giudice di legittimità alla stregua delle complessive allegazioni difensive.

La predetta prova di resistenza deve avere riguardo all'elemento probatorio asseritamente inutilizzabile (il verbale di interrogatorio di Medina); verbale del quale, in concreto, le sentenze di merito hanno fatto menzione al solo fine di illustrare le censure difensive in ordine alla sua utilizzabilità, ma non anche per fini probatori.

La decisività delle dichiarazioni di Medina è stata infatti riferita alle dichiarazioni dibattimentali dello stesso, non già a quelle rese nella fase delle indagini preliminari.

Efficacemente la questione è stata affrontata e decisa dalla Corte di appello torinese che (pag. 11 della motivazione) ha evidenziato come le questioni sollevate con riferimento all'inutilizzabilità del verbale più volte citato siano state ampiamente superate «dall'avvenuta escussione nel corso del dibattimento e nel contraddittorio delle parti, del teste [OSCURATO:PERSONA] (esame rinnovato da questa Corte) con conseguente irrilevanza della prospettata inutilizzabilità dell'interrogatorio reso in fase di indagini preliminari».

Quanto sin qui illustrato comporta anche la sostanziale irrilevanza (anche alla luce di quanto si dirà a proposito della doglianza riferita alla mancata considerazione della censura relativa al decreto che dispone il giudizio) ai fini che interessano, della questione circa la condizione di detenzione di Medina all'epoca in cui è stato effettuato l'interrogatorio più volte menzionato e dell'incidenza di tale condizione sulla validità della relativa verbalizzazione (punto sub 1b) del ricorso, pag. 4).

Rileva, a tale proposito, quanto si è già affermato in questa sede (da Sez. 1, n. 35847 del 16/05/2019, Cavalieri, Rv. 276618) quando si è evidenziato il principio generale per cui «la presenza nel fascicolo per il dibattimento di atti inutilizzabili non dà luogo a questioni di nullità o di inutilizzabilità, fino a quando il giudice ne disponga la lettura o manifesti comunque la volontà di avvalersene ai fini della decisione».

Ciò che si evince è che, se l'atto non viene utilizzato ai fini della decisione, ogni questione relativa alla sua inutilizzabilità rimane sul piano meramente astratto.

Dal complesso di queste argomentazioni emerge che la valutazione di non decisività del primo motivo di ricorso per cassazione ai presenti fini discende dal connotato valutativo, piuttosto che percettivo, delle proposizioni svolte in merito ad esso dalla Corte di legittimità.

Del resto, il parametro di riferimento rispetto al quale occorre avere costantemente riguardo, in tema di errore materiale o di fatto rilevante ai fini dell'art. 625-bis cod. proc. pen., è sempre quello della decisività.

Ciò è reso manifesto dal costante orientamento giurisprudenziale secondo cui «in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare t che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione» (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 ed altre conformi precedenti).

5. La questione posta al punto sub 1 c) (pag. 5 del ricorso) è, anch'essa, priva del carattere di decisività.

Invero, la circostanza che sia stato posto, nell'arco dell'intero procedimento, il tema della nullità del decreto che dispone il giudizio (ipotesi che ricorre nei soli casi tassativi previsti dall'art. 429 cod. proc. pen.) e che sul punto la Corte di cassazione non abbia pronunciato espressamente va considerata unitamente alle ragioni che sono state poste a fondamento della richiesta.

Esse poggiano, sempre, sulla dedotta inutilizzabilità del verbale di interrogatorio di Medina quale atto fondante la richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato e sulla decisione assunta dal Giudice delle indagini preliminari, in sede di udienza preliminare, in risposta all'eccezione difensiva di inutilizzabilità.

Il motivo sostanziale per il quale è stata lamentata la nullità del decreto riguarda il verbale di interrogatorio di Medina.

Su tale punto, tuttavia, si osserva che i vizi del decreto che dispone il giudizio sono tipici e fra essi non rientra l'eventuale inutilizzabilità di un qualsiasi elemento istruttorio; inutilizzabilità sulla quale non è tenuto a pronunciarsi il giudice che celebra l'udienza preliminare.

La giurisprudenza di legittimità è assolutamente concorde: «non è abnorme il decreto che dispone il giudizio emesso senza che vi sia stata una pronuncia sulle questioni riguardanti la utilizzabilità degli atti processuali, in quanto, in sede di udienza preliminare, il giudice non è tenuto a decidere anticipatamente tali questioni, rispetto alla trattazione del merito, neppure al fine di consentire all'imputato di valutare l'opportunità di accedere al rito abbreviato, nella piena conoscenza delle prove utilizzabili, non essendo un obbligo in tal senso contemplato dalle disposizioni processuali».

In tal senso si è puntualizzato (da Sez. 4, n. 29644 del 20/04/2016, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 267733), nel dettaglio, che «il decreto che dispone il giudizio, per il principio di tassatività delle impugnazioni, è inoppugnabile, trattandosi di un atto di mero impulso processuale, diretto a fondare la competenza del giudice del dibattimento a conoscere del merito e di tutte le questioni connesse, tra cui quelle relative alle eventuali eccezioni sollevate nel corso dell'udienza preliminare, potendo eventuali censure essere fatte valere nella successiva fase dibattimentale (cfr. Sez. 2, n. 40408 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 241869; Sez. 5 n. 30588 del 28/05/2008, Rv. 240429; Sez. 6 n. 51216 del 12/03/2014, Rv. 261664; n. 1230 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 213477).

Ciò vale anche se, nel corso dell'udienza preliminare, si deduca una nullità assoluta ed insanabile, perché la deducibilità in ogni stato e grado del procedimento non concerne il mezzo attraverso il quale la nullità va denunziata, ma il momento della sua rilevabilità, che in fattispecie va dedotta tra le questioni preliminari, ai sensi dell'art. 491 c.p.p. e in relazione all'art. 181 commi 1 e 3 c.p.p. (cfr. Sez. 6 1230 del 1999 citata; Sez. 1 n. 122 del 17/03/1993, Rv. 193936).

Peraltro, la presenza nel fascicolo per il dibattimento di atti inutilizzabili non dà luogo a questioni di nullità o di inutilizzabilità, fino a quando il giudice ne disponga la lettura o manifesti comunque la volontà di avvalersene ai fini della decisione (cfr. Sez. 5 n. 22003 del 07/03/2013, Rv. 255650)».

Nel corso del giudizio di merito, la questione dell'utilizzabilità del verbale è stata presa in esame sia dal Tribunale, con parziale accoglimento, sia dalla Corte di appello, secondo cui era stata superata con la motivazione sopra riportata traente origine dal fatto che Medina è stato escusso nei dibattimenti di primo e secondo grado con ampie garanzie di contraddittorio.

Quindi, non ricorrono, le condizioni per il favorevole esperimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] del ricorso di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. 6.

Da quanto esposto discende, complessivamente, la conclusione della infondatezza dell'impugnazione e si impone, pertanto, il rigetto del ricorso, con la condanna del ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che a chiesto la revoca della sentenza della V° Sezione Penale di questa Corte del 22.02.2021 limitatamente sul punto del ricorso sub.1. udito il difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso presentato il 13 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento, per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., della sentenza n. 12069 emessa dalla Corte di cassazione in data 22 febbraio 2021, depositata il 30 marzo 2021, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Torino il 26 novembre 2019 a seguito della quale, in riforma della decisione di primo grado, il ricorrente è stato condannato per il reato di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale. 2. Ha posto a fondamento delle argomentazioni difensive un unico motivo con il quale ha dedotto l'errore di fatto percettivo consistito nella mancata rilevazione dell'avvenuta rituale proposizione dei motivi a sostegno del ricorso, con particolare riguardo al primo motivo a supporto dell'atto di impugnazione. L'errore sarebbe consistito nell'avvenuta declaratoria di inammissibilità di tale motivo (con il quale era stata lamentata l'inutilizzabilità di un elemento a carico dell'imputato, costituito da un verbale di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini) a ragione della mancata illustrazione dell'incidenza della eventuale eliminazione del dato istruttorio ai fini della cosiddetta prova di resistenza rispetto alle ulteriori acquisizioni. La Corte di cassazione aveva espresso tale valutazione omettendo di considerare che, con il ricorso, era stato chiesto l'annullamento del decreto che dispone il giudizio richiamando integralmente una memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. del 5 aprile 2016 con la quale era stato affrontato proprio il tema non valutato dalla Corte di legittimità. La stessa sentenza della Corte di appello (per come confermato dalla Corte di cassazione) aveva ritenuto decisiva la sola deposizione di [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell'affermazione della penale responsabilità del ricorrente. La difesa ha, altresì, rilevato che la Corte, nel respingere l'eccezione difensiva di inutilizzabilità del verbale di interrogatorio, aveva affermato, erroneamente, che Medina non era sottoposto, all'epoca in cui era stato sentito, a detenzione carceraria. Dal verbale di interrogatorio prodotto risulta, invece, che il soggetto si trovava nella Casa circondariale di Varese in condizione di detenzione. Infine, il ricorrente ha evidenziato che, sia nell'atto di appello che nel ricorso per cassazione, era stata chiesta la declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio e che, conseguentemente, doveva ritenersi errata l'affermazione contenuta nella sentenza della Corte di cassazione secondo cui si trattava di motivo nuovo non dedotto in precedenza e, per questo, inammissibile. 3. Con comunicazione del 16 dicembre 2021 il difensore ha segnalato che, in relazione alla complessa vicenda relativa a [OSCURATO:PERSONA], è stato introdotto giudizio davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e che il tema dell'overtuming (rilevante nella fattispecie essendo stato l'imputato condannato in appello dopo l'assoluzione in primo grado) è stato oggetto, di recente, sia di una sentenza della Corte EDU contro l'Italia (sentenza in data 8 luglio 2021 Maestri c. Italia), sia di un'ordinanza di rinnessione alle Sezioni Unite nel procedimento n. 45179/2021. 4. Il Procuratore Generale ha chiesto la revoca della sentenza della Corte di cassazione limitatamente a quanto forma oggetto del motivo sub 1) del ricorso. Il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Il tema posto dal ricorrente ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è delimitato al primo motivo sollevato con l'atto introduttivo del giudizio di cassazione deciso con la sentenza n. 12069 del 2021. Con sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 26 novembre 2019 [OSCURATO:PERSONA], ufficiale di polizia giudiziaria presso la Tenenza dei Carabinieri di Borgomanero, è stato condannato per il delitto di falso ideologico aggravato perché commesso nella redazione di un atto pubblico facente fede fino a querela di falso. In particolare, la falsità è consistita nel non avere indicato, in un verbale di arresto di uno spacciatore di sostanze stupefacenti, che l'operazione era stata possibile grazie all'attività di tale [OSCURATO:PERSONA] che, in accordo con le forze dell'ordine, aveva condotto le trattative per l'acquisto della sostanza e consentito ai carabinieri di intervenire. 2.1. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione affidato a dieci motivi. Viene qui in rilievo il solo primo motivo con il quale è stata eccepita violazione dell'art. 141-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Dalla sentenza oggetto di richiesta ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen.emerge che, a fondamento del predetto motivo, sono state poste le seguenti circostanze. Sin dall'udienza preliminare, il difensore aveva eccepito l'inutilizzabilità del verbale di interrogatorio di Medina del 12 dicembre 2012. Con successiva memoria del 5 aprile 2016, richiamata per relationem, il difensore aveva prodotto la trascrizione dell'interrogatorio e segnalato interruzioni varie nella registrazione dello stesso. [OSCURATO:PERSONA], con motivazione contenuta nel decreto che dispone il giudizio, aveva disatteso l'eccezione sostenendo che la questione avrebbe dovuto essere posta al giudice del dibattimento che, con ordinanza del 20 luglio 2017, aveva, in accoglimento parziale della stessa, dichiarato l'inutilizzabilità di una parte dell'interrogatorio di Medina. L'eccezione era stata reiterata in appello ma la Corte aveva disatteso l'impugnazione. In relazione al verbale di interrogatorio citato, il ricorrente aveva osservato che: - se il Giudice per l'udienza preliminare avesse dichiarato l'inutilizzabilità del verbale egli avrebbe potuto optare per il rito abbreviato; - la Corte di appello aveva rigettato il corrispondente motivo di censura richiamando l'indisponibilità dell'atto, la non sottoposizione dell'interrogato alla custodia cautelare ed il superamento della questione a seguito dell'esame dibattimentale di Medina. La questione è stata poi riproposta in sede di legittimità richiamando Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De brio, Rv. 244326 con riferimento alla necessità della documentazione delle dichiarazioni rese erga alios nel corso dell'interrogatorio, svolto fuori udienza, della persona detenuta; interrogatorio che, peraltro, nel caso di specie, era stato condotto da due ufficiali di polizia giudiziaria e non dal Pubblico Ministero. 2.2. Il motivo è stato dichiarato inammissibile per plurime, concorrenti, ragioni. In primo luogo, è stato richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, laddove si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il ricorso per cassazione deve indicare, a pena di inammissibilità per aspecificità, «l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta prova di resistenza, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento» (fra le molte sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218).E' stata evidenziata la mancanza, nel caso di specie, dell'illustrazione della predetta incidenza con conseguente inammissibilità del motivo. Ulteriormente, è stata affermata la manifesta infondatezza del motivo riferito alla presunta violazione del diritto di difesa per essere stata preclusa al [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di optare per il rito abbreviato, non avendo il Giudice per l'udienza preliminare accolto l'eccezione di inutilizzabilità del verbale di interrogatorio. L'infondatezza è stata affermata in quanto Medina, al momento dell'interrogatorio, non era sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere. Infine, è stata ritenuta inammissibile la richiesta di dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio in quanto formulata, per la prima volta, con la memoria di replica alle conclusioni del Pubblico Ministero nel giudizio di legittimità. 3. Tale essendo l'oggetto del punto della decisione di legittimità sul quale è stato proposto il ricorso ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., deve preliminarmente osservarsi che, in ordine alla "comunicazione" del 16 dicembre 2021 nessun provvedimento deve essere assunto, non essendo stata formulata alcuna richiesta in merito a quanto in essa evidenziato. D'altronde, è irrilevante l'introduzione del giudizio davanti alla CEDU, così come le questioni sull'overtuming non essendo utilizzabile lo strumento dell'art. 625-bis cod. proc. pen. per far valere eventuali mutamenti giurisprudenziali (peraltro non verificatisi o non ancora verificatisi). 4. Il ricorso esordisce con il riferimento al precedente giurisprudenziale secondo cui integra errore di fatto, e quindi di natura percettiva, quello consistito nella mancata rilevazione della rituale proposizione dei motivi a sostegno di un ricorso dichiarato inammissibile proprio per la ritenuta mancanza dei predetti motivi. Il principio, tuttavia, non è applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio in quanto la Corte di cassazione, nel ritenere inammissibile il primo motivo del ricorso, non ne ha rilevato la mancanza, ma, interpretandolo, ne ha segnalato l'inammissibilità perché assente la cosiddetta prova di resistenza, ovvero la valutazione comparativa alla luce delle rimanenti risultanze poste a fondamento della decisione, così applicando il costante orientamento giurisprudenziale sopra richiamato. La Corte di legittimità, nel decidere il ricorso ha compiuto una valutazione di assenza dell'illustrazione dell'incidenza della eliminazione dell'interrogatorio di Medina ai fini della prova di resistenza. L'affermazione secondo cui, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, l'indicazione ritenuta mancante, in realtà, era stata illustrata dalla difesa non necessariamente implica la prospettazione di un errore percettivo (unico a legittimare l'ammissibilità del ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen.). Tanto più che la difesa, nel lamentare l'inutilizzabilità del verbale di interrogatorio e per affermarne la decisività, ha, a ben vedere, ricondotto il vizio al decreto che dispone il giudizio. Tale il senso del rinvio alla memoria depositata il 5 aprile 2016 allegata per stralcio (pagg. 84 e seguenti) anche al ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. Dall'atto emerge, chiaramente, come la deduzione circa l'inutilizzabilità del verbale di interrogatorio, anche perché contenuta in una memoria depositata in sede di udienza preliminare, fosse funzionale a rilevare il vizio nella fase relativa all'esercizio dell'azione penale ed all'atto che poteva determinare il passaggio alla fase dibattimentale, non già ad un elemento di prova della penale responsabilità dell'imputato. E' significativo il passaggio (pag. 93 della memoria) in cui la difesa lamenta il tentativo di provare il fatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA] mediante l'allegazione, quale fonte di prova, delle inutilizzabili dichiarazioni di Medina. Ciò è del tutto coerente con la circostanza che Medina è stato escusso sia nel dibattimento di primo grado che in quello di appello e che la sentenza della Corte di appello di Torino - che è pervenuta all'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] - ha utilizzato le dichiarazioni dibattimentali del teste, non anche quelle rese nella fase delle indagini preliminari e delle quali la difesa lamenta l'inutilizzabilità. Tale circostanza fa sì che l'argomentazione della Corte di cassazione fondata sulla mancata prospettazione della prova di resistenza, evidentemente riferita alla prova della «penale responsabilità» di [OSCURATO:PERSONA], è frutto della valutazione del giudice di legittimità alla stregua delle complessive allegazioni difensive. La predetta prova di resistenza deve avere riguardo all'elemento probatorio asseritamente inutilizzabile (il verbale di interrogatorio di Medina); verbale del quale, in concreto, le sentenze di merito hanno fatto menzione al solo fine di illustrare le censure difensive in ordine alla sua utilizzabilità, ma non anche per fini probatori. La decisività delle dichiarazioni di Medina è stata infatti riferita alle dichiarazioni dibattimentali dello stesso, non già a quelle rese nella fase delle indagini preliminari. Efficacemente la questione è stata affrontata e decisa dalla Corte di appello torinese che (pag. 11 della motivazione) ha evidenziato come le questioni sollevate con riferimento all'inutilizzabilità del verbale più volte citato siano state ampiamente superate «dall'avvenuta escussione nel corso del dibattimento e nel contraddittorio delle parti, del teste [OSCURATO:PERSONA] (esame rinnovato da questa Corte) con conseguente irrilevanza della prospettata inutilizzabilità dell'interrogatorio reso in fase di indagini preliminari». Quanto sin qui illustrato comporta anche la sostanziale irrilevanza (anche alla luce di quanto si dirà a proposito della doglianza riferita alla mancata considerazione della censura relativa al decreto che dispone il giudizio) ai fini che interessano, della questione circa la condizione di detenzione di Medina all'epoca in cui è stato effettuato l'interrogatorio più volte menzionato e dell'incidenza di tale condizione sulla validità della relativa verbalizzazione (punto sub 1b) del ricorso, pag. 4). Rileva, a tale proposito, quanto si è già affermato in questa sede (da Sez. 1, n. 35847 del 16/05/2019, Cavalieri, Rv. 276618) quando si è evidenziato il principio generale per cui «la presenza nel fascicolo per il dibattimento di atti inutilizzabili non dà luogo a questioni di nullità o di inutilizzabilità, fino a quando il giudice ne disponga la lettura o manifesti comunque la volontà di avvalersene ai fini della decisione». Ciò che si evince è che, se l'atto non viene utilizzato ai fini della decisione, ogni questione relativa alla sua inutilizzabilità rimane sul piano meramente astratto. Dal complesso di queste argomentazioni emerge che la valutazione di non decisività del primo motivo di ricorso per cassazione ai presenti fini discende dal connotato valutativo, piuttosto che percettivo, delle proposizioni svolte in merito ad esso dalla Corte di legittimità. Del resto, il parametro di riferimento rispetto al quale occorre avere costantemente riguardo, in tema di errore materiale o di fatto rilevante ai fini dell'art. 625-bis cod. proc. pen., è sempre quello della decisività. Ciò è reso manifesto dal costante orientamento giurisprudenziale secondo cui «in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare t che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione» (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 ed altre conformi precedenti). 5. La questione posta al punto sub 1 c) (pag. 5 del ricorso) è, anch'essa, priva del carattere di decisività. Invero, la circostanza che sia stato posto, nell'arco dell'intero procedimento, il tema della nullità del decreto che dispone il giudizio (ipotesi che ricorre nei soli casi tassativi previsti dall'art. 429 cod. proc. pen.) e che sul punto la Corte di cassazione non abbia pronunciato espressamente va considerata unitamente alle ragioni che sono state poste a fondamento della richiesta. Esse poggiano, sempre, sulla dedotta inutilizzabilità del verbale di interrogatorio di Medina quale atto fondante la richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato e sulla decisione assunta dal Giudice delle indagini preliminari, in sede di udienza preliminare, in risposta all'eccezione difensiva di inutilizzabilità. Il motivo sostanziale per il quale è stata lamentata la nullità del decreto riguarda il verbale di interrogatorio di Medina. Su tale punto, tuttavia, si osserva che i vizi del decreto che dispone il giudizio sono tipici e fra essi non rientra l'eventuale inutilizzabilità di un qualsiasi elemento istruttorio; inutilizzabilità sulla quale non è tenuto a pronunciarsi il giudice che celebra l'udienza preliminare. La giurisprudenza di legittimità è assolutamente concorde: «non è abnorme il decreto che dispone il giudizio emesso senza che vi sia stata una pronuncia sulle questioni riguardanti la utilizzabilità degli atti processuali, in quanto, in sede di udienza preliminare, il giudice non è tenuto a decidere anticipatamente tali questioni, rispetto alla trattazione del merito, neppure al fine di consentire all'imputato di valutare l'opportunità di accedere al rito abbreviato, nella piena conoscenza delle prove utilizzabili, non essendo un obbligo in tal senso contemplato dalle disposizioni processuali». In tal senso si è puntualizzato (da Sez. 4, n. 29644 del 20/04/2016, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 267733), nel dettaglio, che «il decreto che dispone il giudizio, per il principio di tassatività delle impugnazioni, è inoppugnabile, trattandosi di un atto di mero impulso processuale, diretto a fondare la competenza del giudice del dibattimento a conoscere del merito e di tutte le questioni connesse, tra cui quelle relative alle eventuali eccezioni sollevate nel corso dell'udienza preliminare, potendo eventuali censure essere fatte valere nella successiva fase dibattimentale (cfr. Sez. 2, n. 40408 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 241869; Sez. 5 n. 30588 del 28/05/2008, Rv. 240429; Sez. 6 n. 51216 del 12/03/2014, Rv. 261664; n. 1230 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 213477). Ciò vale anche se, nel corso dell'udienza preliminare, si deduca una nullità assoluta ed insanabile, perché la deducibilità in ogni stato e grado del procedimento non concerne il mezzo attraverso il quale la nullità va denunziata, ma il momento della sua rilevabilità, che in fattispecie va dedotta tra le questioni preliminari, ai sensi dell'art. 491 c.p.p. e in relazione all'art. 181 commi 1 e 3 c.p.p. (cfr. Sez. 6 1230 del 1999 citata; Sez. 1 n. 122 del 17/03/1993, Rv. 193936). Peraltro, la presenza nel fascicolo per il dibattimento di atti inutilizzabili non dà luogo a questioni di nullità o di inutilizzabilità, fino a quando il giudice ne disponga la lettura o manifesti comunque la volontà di avvalersene ai fini della decisione (cfr. Sez. 5 n. 22003 del 07/03/2013, Rv. 255650)». Nel corso del giudizio di merito, la questione dell'utilizzabilità del verbale è stata presa in esame sia dal Tribunale, con parziale accoglimento, sia dalla Corte di appello, secondo cui era stata superata con la motivazione sopra riportata traente origine dal fatto che Medina è stato escusso nei dibattimenti di primo e secondo grado con ampie garanzie di contraddittorio. Quindi, non ricorrono, le condizioni per il favorevole esperimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] del ricorso di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. 6. Da quanto esposto discende, complessivamente, la conclusione della infondatezza dell'impugnazione e si impone, pertanto, il rigetto del ricorso, con la condanna del ricor
Sentenza Cassazione n. 07927/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris