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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20570/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di

V. Oliviero; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, e reierati cn memoria proposta in vista della trattazione dell'odierna udienza, con riferimento alla condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sia con riferimento alla dedotta "parziale incapacità di intendere e volere al momento del fatto" che alla sussistenza della esimente id cui all'art. 393 cod. pen., situazioni esaminate nella sentenza impugnata (cfr. pag. 5) che ne ha escluso, in radice, la sussistenza, quanto alla prima, richiamando l'esito della visita dell'imputato al [OSCURATO:PERSONA] eseguita subito dopo i fatti e, quanto all'esimente, escludendo, dal punto di vista oggettivo, qualsiasi illegittimità nel corso dei controlli finalizzati alla verifica delle prescrizioni relative alla misura degli arresti domiciliari cui l'imputato era sottoposto.

Anche i motivi di ricorso relativi alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono generici e manifestamente infondati con riguardo alle condizioni di applicazione della misura e alle giustificazioni allegate a sostegno dell'allontanamento dal domicilio, per motivi di salute, rivelatesi insussistenti ovvero ad ulteriori e generiche condizioni che avrebbero giustificato l'allontanamento.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 maggio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di V. Oliviero; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, e reierati cn memoria proposta in vista della trattazione dell'odierna udienza, con riferimento alla condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sia con riferimento alla dedotta "parziale incapacità di intendere e volere al momento del fatto" che alla sussistenza della esimente id cui all'art. 393 cod. pen., situazioni esaminate nella sentenza impugnata (cfr. pag. 5) che ne ha escluso, in radice, la sussistenza, quanto alla prima, richiamando l'esito della visita dell'imputato al [OSCURATO:PERSONA] eseguita subito dopo i fatti e, quanto all'esimente, escludendo, dal punto di vista oggettivo, qualsiasi illegittimità nel corso dei controlli finalizzati alla verifica delle prescrizioni relative alla misura degli arresti domiciliari cui l'imputato era sottoposto. Anche i motivi di ricorso relativi alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono generici e manifestamente infondati con riguardo alle condizioni di applicazione della misura e alle giustificazioni allegate a sostegno dell'allontanamento dal domicilio, per motivi di salute, rivelatesi insussistenti ovvero ad ulteriori e generiche condizioni che avrebbero giustificato l'allontanamento. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 202
Sentenza Cassazione n. 20570/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris