CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 21110/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19016/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pt, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] e Associati, in Roma, via Treviso, n. 31 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso i propri uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria della Lombardia n. 5371/2018 depositata 1'11 dicembre 2018. Udita la relazione svolta nella udienza del 26 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - la [OSCURATO:PERSONA] di gestione del risparmio s.p.a. impugnava con tre motivi la sentenza n. 5371 del 2018 emessa dalla CTR della Lombardia che, confermando la pronuncia di primo grado, respingeva l'impugnazione avverso un avviso di liquidazione per un importo di C 249.000,00, relativo ad un'imposta di registro per atti giudiziari riguardanti l'anno 2011; - con il citato avviso di liquidazione, notificato il 24 gennaio 2014, l'Agenzia delle Entrate tassava il decreto ingiuntivo n. 4034/2011, emesso dal Tribunale di Milano con cui la [OSCURATO:PERSONA] società di gestione del risparmio s.p.a., poi fusa per incorporazione nella Vegagest di gestione del risparmio s.p.a., attualmente denominata [OSCURATO:PERSONA] di gestione del risparmio s.p.a. (d'ora in avanti la contribuente), aveva ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di C 8.900.000,00 per la sottoscrizione di n. 332 quote di pertinenza di un fondo comune di investimento, denominato Scrovegni; - nel corso del giudizio di opposizione, per effetto di un provvedimento della Banca d'Italia, interveniva la sostituzione del soggetto gestore del fondo Scrovegni, così, a decorrere dal 23 marzo 2011, tutte le attività di gestione venivano trasferite in capo alla [OSCURATO:PERSONA] di gestione del risparmio s.p.a.; - la CTP di Milano, adita dalla contribuente, respingeva il ricorso sul presupposto che la contribuente fosse il soggetto legittimato alla notifica e che si fosse dichiarata parte responsabile della gestione del predetto fondo; - la C.T.R. della Lombardia respingeva l'appello proposto dalla contribuente sulla base delle seguenti ragioni: a) i fondi comuni di investimento sono privi di soggettività giuridica, in quanto la normativa prevede solo la separatezza dei patrimoni; per potere operare hanno per legge necessità di una società di gestione del risparmio, titolare della legittimazione a fare valere in giudizio i suoi diritti; b) la contribuente ha proposto il decreto ingiuntivo e, dunque, deve essere ritenuta parte in causa del provvedimento giudiziario con conseguente sua obbligazione al pagamento dell'imposta di registro, ai sensi dell'art. 57 del d.p.r. n. 131 del 1986; c) è pacifico che la dichiarazione di provvisoria esecutorietà è intervenuta in un momento in cui la contribuente non era più titolare della gestione del fondo, essendole subentrata la Axia società di gestione del risparmio s.p.a.; d) la contribuente resta, comunque, tenuta in solido con le altre parti del giudizio, in quanto la provvisoria esecutorietà riguardava il decreto ingiuntivo dalla stessa proposto, per il quale era da considerarsi parte processuale; e) le questioni riguardanti l'equilibrio dei rapporti patrimoniali tra i diversi interlocutori e la definitiva imputazione dell'importo al patrimonio separato del fondo riguardano i rapporti interni tra le parti; - l'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. La contribuente ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 57 del d.p.r. n. 131 del 1986; in proposito, evidenzia l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la contribuente parte in causa, laddove, invece, la stessa "interveniva nel procedimento monitorio non qual parte sostanziale del rapporto dedotto, bensì nella sola qualità di società di gestione del fondo e al solo fine di fare valere diritti di credito di pertinenza del distinto patrimonio del fondo"; 2. con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 36 del d.lgs. d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; la ricorrente si duole, in proposito, del fatto che la sentenza impugnata non abbia affatto tenuto conto dell'esclusione di una responsabilità diretta della società di gestione per i debiti di pertinenza del fondo, per effetto del regime separazione tra i patrimoni di quest'ultimo e della società; 3. con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 111 c.p.c., non avendo la sentenza impugnata considerato il subentro nel corso del giudizio della Axia società di gestione del risparmio s.p.a.; solo in quel momento il decreto ingiuntivo è stato munito di formula esecutiva e, dunque, ad avviso della contribuente, solo la società subentrata nella gestione, in qualità di successore processuale, avrebbe dovuto rispondere del pagamento dell'imposta. 4. I motivi sono infondati e, stante la loro stretta connessione, meritano una trattazione congiunta. L'art. 57 del d.p.r. n. 131 del 1986 prevede la responsabilità solidale delle "parti in causa" per il pagamento dell'imposta di registro. L'intento della disposizione, volto ad allargare il novero dei soggetti tenuti al pagamento di tale imposta, trova la sua ragione nella finalità di rafforzare la posizione dell'erario nei confronti dei contribuenti, affinché la riscossione sia il più possibile proficua (Cass. Sez. 5, n. 29158/2018, Rv. 651544 - 01). Tale giurisprudenza, richiamata anche dalla stessa contribuente, tuttavia, è stata dalla stessa impropriamente interpretata. L'arresto, nella parte in cui descrive la nozione di "parti in causa", facendo riferimento ai soggetti che "nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione", non ha richiesto la necessaria e contemporanea sussistenza di tutti gli elementi ivi descritti, quanto, piuttosto, ha descritto gli indici al ricorrere dei quali è possibile applicare il meccanismo della solidarietà, previsto dalla disposizione sopra richiamata. Un'interpretazione restrittiva, come quella suggerita dalla contribuente, andrebbe in senso contrario alla ratio della disposizione, come sopra intesa. Né è dato rinvenire nel testo della norma alcun elemento da cui desumere la necessità della simultanea sussistenza degli elementi indicati nella pronuncia. Con riferimento ai limiti della previsione di solidarietà delle parti in causa, una consolidata giurisprudenza di legittimità, del tutto condivisa dal Collegio (Cass. Sez. 5, n. 16891/2009, Rv. 609237 - 01, Cass. Sez. 5, n. 16745/2010, Rv. 614539 - 01), ritiene che l'imposta, disciplinata dall'art. 57 del d.p.r. ora citato, non colpisca la sentenza in quanto tale, ma il rapporto racchiuso in essa, quale indice di capacità contributiva. Tale indirizzo giurisprudenziale ha escluso che il presupposto della solidarietà possa essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza. 4.1. Nel caso in esame, tuttavia, tale esclusione non trova fondamento alcuno, in quanto la contribuente ha proposto il decreto ingiuntivo, in qualità di società gestore del risparmio del fondo comune di investimento Scrovegni. Essa, in tale qualità, infatti, era l'unica legittimata a proporre l'azione per conto del predetto fondo e già per tale aspetto deve essere considerata parte in causa ai sensi del citato art. 57. 5. Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, si ricorda che, ai sensi dell'art. 36, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 58 del 1998: "5. La società promotrice e il gestore assumono solidamente verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le responsabilità del mandatario. 6. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun compatto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti." 5.1 La disciplina sui fondi comuni di investimento, contenuta nel d.lgs. n. 58 del 1998, ha previsto, quindi, l'autonomia e la separatezza dei patrimoni fra il fondo e la società che lo gestisce, escludendo che i fondi possano avere una autonoma soggettività giuridica. Ne consegue che è solo la società di gestione ad essere legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia. Si tratta di un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità da cui questo Collegio non ha ragioni per discostarsi (in tal senso, Cass., Sez. 1, n. 12062/2019, Rv. 653911 - 01; Sez. 1, n. 16650/2010, Rv. 614460 - 01). Alla luce di quanto esposto, priva di pregio è la doglianza della contribuente sulla mancata considerazione da parte della sentenza impugnata della caratteristica giuridica essenziale del rapporto tra il fondo comune di investimento e la società di gestione, previsto dall'art. 36 citato. La censura sovrappone impropriamente i concetti di autonomia patrimoniale e di autonoma soggettività giuridica. Correttamente, pertanto, i giudici di secondo grado hanno ritenuto che la contribuente fosse titolare anche della legittimazione a stare in giudizio per conto del fondo comune di investimento. La contribuente, dunque, anche per tale motivo è da considerarsi parte ai sensi dell'art. 57 del d.p.r. citato. 6. Infondata risulta anche la doglianza sollevata con il terzo motivo di impugnazione incentrato sulla mancata considerazione del subentro nel corso del giudizio della Axia società di gestione del risparmio [OSCURATO:SOCIETA] sentenza impugnata ha riconosciuto come pacifica la circostanza che la dichiarazione di provvisoria esecutorietà è intervenuta nel momento in cui la contribuente non era più titolare del fondo comune di investimento, per essere a lei subentrata la Axia società di gestione del risparmio s.p.a., in forza di una specifica autorizzazione della banca d'Italia. Si deve ritenere, altresì, pacifico anche che l'avviso è intervenuto dopo tale subentro. Viceversa, l'affermazione contenuta nella memoria della contribuente, secondo cui la stessa non avrebbe partecipato più al giudizio di opposizione, avendo perso il mandato di gestione del fondo di investimento, è inammissibile, in quanto, non solo, introdotta per la prima volta nel presente giudizio con la memoria, ma risulta anche del tutto generica perché non ha indicato il provvedimento giudiziale in base al quale sarebbe avvenuta la sua mancata partecipazione. Sul punto la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che, in forza di tale intervento in giudizio, tutte le società fossero tenute al pagamento dell'imposta, salvo, poi, il riequilibrio tra il fondo e le due società di gestione da regolare nell'ambito dei rapporti interni sulla base delle regole civilistiche. 7. Non risulta, inoltre, ravvisabile la violazione dell'art. 111 c.p.c. che regola la successione a titolo particolare nel rapporto controverso. La norma prevede, al comma 3, infatti, la possibilità di estromissione dell'alienante (nella fattispecie della contribuente che non aveva più la gestione del fondo), solo ove le altre parti vi consentano. Non vi è alcun cenno da parte della contribuente in ordine a tale evento all'interno del processo. Dal punto di vista processuale è, dunque, da escludere l'applicazione della disposizione invocata dalla contribuente. Né, peraltro, sotto il profilo sostanziale avrebbe potuto realizzarsi l'esclusione della responsabilità della contribuente, stante l'obbligazione solidale, ex art. 57 del d.p.r. n. 131 del 1986, che con l'intervento della Axia società di gestione del risparmio s.p.a. ha visto aggiungersi un nuovo soggetto passivo.8. Da quanto esposto deriva il rigetto del ricorso. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. 9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. P.Q.M 1) rigetta il ricorso; 2) condanna la [OSCURATO:PERSONA] di gestione del risparmio s.p.a. al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida nell'importo complessivo di C 8000,00, oltre le spese prenotate a debito; 3) ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti