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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1990

ECLI:EU:C:1990:82
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61989J0074 - IT Avis juridique important | 61989J0074 SENTENZA DELLA CORTE DEL 21 FEBBRAIO 1990. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - INADEMPIMENTO - [OSCURATO:PERSONA] - RECUPERO - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-74/89. raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-00491 Pub.RJ pagina Pub somm [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Stati membri - Obblighi - Inosservanza - Giustificazione - Inammissibilità ( Trattato CEE, art . 93, n . 2, secondo comma ) [OSCURATO:PERSONA] una costante giurisprudenza uno Stato membro non può invocare norme, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico per giustificare l' inosservanza degli obblighi che gli incombono in virtù del diritto comunitario . [OSCURATO:PERSONA] causa C-74/89, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] F .

Cusack, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del suo servizio giuridico, centre Wagner, Kirchberg, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal sig . [OSCURATO:PERSONA], direttore amministrativo presso il ministero degli affari esteri, del commercio estero e della cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata del regno del [OSCURATO:PERSONA], 4, rue des Girondins, convenuto, avente ad oggetto la declaratoria che il regno del [OSCURATO:PERSONA], non conformandosi alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 30 novembre 1983, relativa ad un aiuto del governo belga ad un fabbricante di fibre sintetiche, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori O . Due, presidente, F.A . Schockweiler, presidente di sezione, T . Koopmans, R . Joliet, T.F . [OSCURATO:PERSONA], G.C . [OSCURATO:PERSONA] e M . Díez de Velasco, giudici, ( motivazione non riprodotta ) dichiara e statuisce :

[OSCURATO:PERSONA]

1 ) Il regno del [OSCURATO:PERSONA], non conformandosi alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 30 novembre 1983, n . 84/111/CEE, relativa ad un aiuto contemplato dal governo belga a favore di un fabbricante di fibre sintetiche, è venuto meno ad uno degli obblighi che gli incombono in forza del trattato CEE . 2 ) Le spese sono poste a carico del regno del [OSCURATO:PERSONA] .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61989J0074 - IT Avis juridique important | 61989J0074 SENTENZA DELLA CORTE DEL 21 FEBBRAIO 1990. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - INADEMPIMENTO - [OSCURATO:PERSONA] - RECUPERO - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-74/89. raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-00491 Pub.RJ pagina Pub somm [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Stati membri - Obblighi - Inosservanza - Giustificazione - Inammissibilità ( Trattato CEE, art . 93, n . 2, secondo comma ) [OSCURATO:PERSONA] una costante giurisprudenza uno Stato membro non può invocare norme, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico per giustificare l' inosservanza degli obblighi che gli incombono in virtù del diritto comunitario . [OSCURATO:PERSONA] causa C-74/89, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] F . Cusack, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del suo servizio giuridico, centre Wagner, Kirchberg, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal sig . [OSCURATO:PERSONA], direttore amministrativo presso il ministero degli affari esteri, del commercio estero e della cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata del regno del [OSCURATO:PERSONA], 4, rue des Girondins, convenuto, avente ad oggetto la declaratoria che il regno del [OSCURATO:PERSONA], non conformandosi alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 30 novembre 1983, relativa ad un aiuto del governo belga ad un fabbricante di fibre sintetiche, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù del Trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori O . Due, presidente, F.A . Schockweiler, presidente di sezione, T . Koopmans, R . Joliet, T.F . [OSCURATO:PERSONA], G.C . [OSCURATO:PERSONA] e M . Díez de Velasco, giudici, ( motivazione non riprodotta ) dichiara e statuisce : [OSCURATO:PERSONA] 1 ) Il regno del [OSCURATO:PERSONA], non conformandosi alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 30 novembre 1983, n . 84/111/CEE, relativa ad un aiuto contemplato dal governo belga a favore di un fabbricante di fibre sintetiche, è venuto meno ad uno degli obblighi che gli incombono in forza del trattato CEE . 2 ) Le spese sono poste a carico del regno del [OSCURATO:PERSONA] .
Sentenza Corte di giustizia UE/1990 — Fons Iuris — Fons Iuris