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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31695/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica pressc questa Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla requisitoria già depositata e ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; e, nell'interesse della parte civile, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni e nota spese; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 16 giugno 2022 la Corte di assise di appello di Napoli - a seguito dell'annullamento con rinvio, limitatamente alle circostanze aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti e alle circostanze attenuanti generiche, disposto da questa Corte con pronuncia del giorno 11 maggio 2021 in accoglimento del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] - in parziale riforma della sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale di Napoli (all'esito di giudizio abbreviato) il 15 febbraio 2019, appellata dallo stesso Par aro, che aveva affermato la responsabilità di quest'ultimo (in concorso con altri) per l'omicidio aggravato di [OSCURATO:PERSONA], ha escluso la circostanza aggravante della premeditazione, ha ritenuto assorbita la circostanza dei motivi abietti in quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ed ha rideterminato in anni venti di reclusione la pena inflitta allo stesso imputato.

2. Avverso la sentenza rescissoria è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen., con il quale - richiamando l'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. - sono stati denunciati la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'esclusione dei presupposti delle circostanze attenuanti generiche.

Ad avviso della difesa, la Corte di merito - rendendo una motivazione apparente - avrebbe riproposto (se non per la correzione di un'errata premessa relativa al momento in cui il ricorrente ha reso le dichiarazioni confessorie) il medesimo iter argomentativo in relazione al quale era stato pronunciato annullamento con rinvio, assumendo apoditticamente che egli avrebbe ammesso in maniera strumentale solo quanto già risultava dagli atti e, tuttavia, omettendo di analizzare il tenore dell'interrogatorio del [OSCURATO:PERSONA], il quale - dopo aver ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini - ha ammesso la propria responsabilità (quale esecutore materiale) ed ha ricostruito interamente la vicenda (indicando i correi e le vetture impiegate) con una confessione che costituisce un genuino indicatore di una riconsiderazione critica del proprio operato (come ritenuto per il coimputato [OSCURATO:PERSONA]), tanto che in sede di giudizio abbreviato ha chiesto scusa ai familiari della vittima; tanto che la sua confessione è stata posta a fondamento dell'esclusione dell'aggravante della premeditazione (proprio per il suo contenuto puntuale) dalla stessa Corte di assise di appello che, dunque, in maniera contraddittoria non l'avrebbe favorevolmente apprezzata in relazione alle attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del

21. gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) poiché non si è confrontato compiutamente con l'iter argomentativo in forza del quale la sentenza impugnata ha escluso i presupposti per riconoscere le circostanze attenuanti generiche, statuizione fondata - conformemente a legge (Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Luca oli, Rv. 271454 - 01) - sul carattere strumentale della sua confessione, tratta dal fatto che egli, all'esito delle indagini, abbia ammesso soltanto ciò che risultava incontrovertibilmente dagli elementi già emersi aliunde, dato questo non puntualmente confutato dal ricorso (che non ha neppure addotto un travisamento sul punto); e, parimenti, non ha compiutamente censurato la decisione allorché ha denunciato la contraddittorietà della motivazione, poiché essa avrebbe escluso la premeditazione e negato le attenuanti generiche, in quanto - contrariamente a quanto addotto dalla difesa - la premeditazione è stata esclusa in ragione di quanto esposto dai collaboratori di giustizia (che lo hanno indicato [OSCURATO:PERSONA] come un concorrente materiale senza fornire particolari significativi in ordine alla sussistenza della premeditazione).

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, poiché l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

Non deve disporsi la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile poiché il ricorso aveva ad oggetto un tema estraneo all'azione civile (cfr. Sez. 2, n. 29424 del 29/11/2017 - dep. 2018, Canale, Rv. 273018 - 01); il che esime dal dilungarsi per osservare che la parte civile non ha in alcun modo argomentato sul motivo di impugnazione proposto, essendosi limitata a ribadire (peraltro assertivamente) la correttezza ricostruzione dei fatti da parte dei Giudici di merito e dell'affermazione della responsabilità dell'imputato nonché la sussistenza del nesso causale tra delitto e danno e a chiedere la condanna del ricorrente alla pena di giustizia - stat:uizione estranea al presente giudizio di legittimità - e, infine, a chiedere per l'appunto la rifusione delle spese (cfr. Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022 - dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica pressc questa Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla requisitoria già depositata e ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; e, nell'interesse della parte civile, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni e nota spese; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 16 giugno 2022 la Corte di assise di appello di Napoli - a seguito dell'annullamento con rinvio, limitatamente alle circostanze aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti e alle circostanze attenuanti generiche, disposto da questa Corte con pronuncia del giorno 11 maggio 2021 in accoglimento del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] - in parziale riforma della sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale di Napoli (all'esito di giudizio abbreviato) il 15 febbraio 2019, appellata dallo stesso Par aro, che aveva affermato la responsabilità di quest'ultimo (in concorso con altri) per l'omicidio aggravato di [OSCURATO:PERSONA], ha escluso la circostanza aggravante della premeditazione, ha ritenuto assorbita la circostanza dei motivi abietti in quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ed ha rideterminato in anni venti di reclusione la pena inflitta allo stesso imputato. 2. Avverso la sentenza rescissoria è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen., con il quale - richiamando l'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. - sono stati denunciati la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'esclusione dei presupposti delle circostanze attenuanti generiche. Ad avviso della difesa, la Corte di merito - rendendo una motivazione apparente - avrebbe riproposto (se non per la correzione di un'errata premessa relativa al momento in cui il ricorrente ha reso le dichiarazioni confessorie) il medesimo iter argomentativo in relazione al quale era stato pronunciato annullamento con rinvio, assumendo apoditticamente che egli avrebbe ammesso in maniera strumentale solo quanto già risultava dagli atti e, tuttavia, omettendo di analizzare il tenore dell'interrogatorio del [OSCURATO:PERSONA], il quale - dopo aver ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini - ha ammesso la propria responsabilità (quale esecutore materiale) ed ha ricostruito interamente la vicenda (indicando i correi e le vetture impiegate) con una confessione che costituisce un genuino indicatore di una riconsiderazione critica del proprio operato (come ritenuto per il coimputato [OSCURATO:PERSONA]), tanto che in sede di giudizio abbreviato ha chiesto scusa ai familiari della vittima; tanto che la sua confessione è stata posta a fondamento dell'esclusione dell'aggravante della premeditazione (proprio per il suo contenuto puntuale) dalla stessa Corte di assise di appello che, dunque, in maniera contraddittoria non l'avrebbe favorevolmente apprezzata in relazione alle attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21. gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) poiché non si è confrontato compiutamente con l'iter argomentativo in forza del quale la sentenza impugnata ha escluso i presupposti per riconoscere le circostanze attenuanti generiche, statuizione fondata - conformemente a legge (Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Luca oli, Rv. 271454 - 01) - sul carattere strumentale della sua confessione, tratta dal fatto che egli, all'esito delle indagini, abbia ammesso soltanto ciò che risultava incontrovertibilmente dagli elementi già emersi aliunde, dato questo non puntualmente confutato dal ricorso (che non ha neppure addotto un travisamento sul punto); e, parimenti, non ha compiutamente censurato la decisione allorché ha denunciato la contraddittorietà della motivazione, poiché essa avrebbe escluso la premeditazione e negato le attenuanti generiche, in quanto - contrariamente a quanto addotto dalla difesa - la premeditazione è stata esclusa in ragione di quanto esposto dai collaboratori di giustizia (che lo hanno indicato [OSCURATO:PERSONA] come un concorrente materiale senza fornire particolari significativi in ordine alla sussistenza della premeditazione). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, poiché l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Non deve disporsi la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile poiché il ricorso aveva ad oggetto un tema estraneo all'azione civile (cfr. Sez. 2, n. 29424 del 29/11/2017 - dep. 2018, Canale, Rv. 273018 - 01); il che esime dal dilungarsi per osservare che la parte civile non ha in alcun modo argomentato sul motivo di impugnazione proposto, essendosi limitata a ribadire (peraltro assertivamente) la correttezza ricostruzione dei fatti da parte dei Giudici di merito e dell'affermazione della responsabilità dell'imputato nonché la sussistenza del nesso causale tra delitto e danno e a chiedere la condanna del ricorrente alla pena di giustizia - stat:uizione estranea al presente giudizio di legittimità - e, infine, a chiedere per l'appunto la rifusione delle spese (cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 - dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
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