CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14178/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DomenicoCarlucci– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Bazzani– resistente –avverso la sentenza n. 495/2025 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 28 luglio 2025;sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto dichiarare inammissibile il regolamento;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 20236/2025Numero sezionale 522/2026Numero di raccolta generale 14178/2026Data pubblicazione 14/05/2026Rilevato cheDomenico Pinto domandò al Tribunale di Savona, ai sensi dell’art.395, primo comma, num. 2, cod. proc. civ., la revocazione dellasentenza n. 1084/2019 emessa da quell’Ufficio e recante condannadell’istante, in veste di fideiussore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., alpagamento di una somma in favore della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro;rilevò, in sintesi, che la sentenza impugnata era fondata su undocumento (l’atto di concessione di fideiussione) la cui sottoscrizioneera stata giudizialmente dichiarata falsa;all’impugnazione oppose resistenza l’istituto bancario;la decisione in epigrafe ha disatteso l’istanza di revocazione;per quanto d’interesse, il Tribunale ha rilevato: (i) che la sentenzagravata era stata già oggetto di impugnazione con il rimediodell’appello, definito in rito con pronuncia di inammissibilità, sicché erapreclusa l’esperibilità del mezzo previsto dall’art. 395 cod. proc. civ.;(ii) che la revocazione era stata altresì tardivamente proposta;[OSCURATO:PERSONA] propone regolamento di competenza, affidato adun motivo;[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro resiste con memoria ex art. 47 cod.proc. civ.;il P.G. conclude come in epigrafe;parte controricorrente deposita memoria illustrativa;Considerato checon l’unico motivo di impugnazione, per violazione degli artt. 38 e161 cod. proc. civ., parte ricorrente assume che il Tribunale di Savonaabbia erroneamente «declinato la propria competenza per materia infavore dalla Corte di appello di Genova» e, dopo essersi così spogliatodella controversia, abbia poi, con pronuncia tamquam non esset, noncorrettamente dichiarato la tardività dell’istanza di revocazione;il regolamento di competenza così formulato è inammissibile;r.g. n. 20236/2025 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 20236/2025Numero sezionale 522/2026Numero di raccolta generale 14178/2026Data pubblicazione 14/05/2026la sentenza qui impugnata non ha in alcun modo statuito suquestioni di competenza ma ha ritenuto non esperibile il rimedio dellarevocazione, siccome richiesto in relazione ad una sentenza già oggettodi precedente appello definito con pronuncia di mero rito;è palese l’assenza di qualsivoglia pronuncia sulla competenza,vertendo la res controversa unicamente sulla valutazione dellecondizioni di ammissibilità o di proponibilità del gravame straordinario:e tanto rende inammissibile il regolamento di competenza proposto;peraltro, la statuizione resa è conforme a diritto: infatti, il ricorsoper revocazione non può avere ad oggetto la sentenza di primo gradoquando vi sia già pronuncia, pur solo in rito, del giudice di secondogrado (così Cass. 29/09/2015, n. 19233, la quale, diversamente daquanto opinato dal P.G., non si pone in contrasto con Cass.21/01/1993, n. 703, in cui era stata semplicemente rilevata l’erroneaproposizione della revocazione innanzi il giudice di appello, anziché diquello di primo grado), sicché, in forza della regola sancita dall’art. 403,secondo comma, cod. proc. civ., la sentenza qui gravata poteva essereimpugnata unicamente con l’appello;il regolamento di competenza è dichiarato inammissibile;la disciplina delle spese del presente regolamento segue lasoccombenza, con liquidazione operata secondo tariffa professionale,applicando lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile,avendo il regolamento di competenza ad oggetto solo una questione(quella di competenza, appunto) e non già l’intera controversia (cosìCass. 17/06/2025, n. 16219; Cass. 14/01/2020, n. 504);dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inr.g. n. 20236/2025 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 20236/2025Numero sezionale 522/2026Numero di raccolta generale 14178/2026Data pubblicazione 14/05/2026misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, giusta il comma1-bis dello stesso art. 13;tale norma, invero, si applica anche con riferimento al regolamentodi competenza, stante la sua natura impugnatoria (Cass. 22/05/2014,n. 11331; Cass. 02/07/2020, n. 13636);p. q. m.dichiara inammissibile il regolamento di competenza;condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudizio, cheliquida in euro 2.800 per compensi, oltre alle spese forfetarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori, fiscali e previdenziali, di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 10 febbraio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA].g. n. 20236/2025 4Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]