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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021

Cassazione n. 03894/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Locri in data 7/3/2020, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di coltivazione di sostanze stupefacenti.

2. Il ricorso è inammissibile. li primo motivo è volto ad un diverso e più favorevole giudizio di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, a fronte di una non arbitraria valutazione della Corte che ha reputato insuscettibile di riduzione una pena prossima ai minimi edittali.

Il secondo motivo, oltre che genericamente prospettato, è manifestamente infondato, in quanto il giudizio in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale si è fondato non solo sulla preclusione riveniente dal superamento dei limiti di applicabilità del beneficio derivante dalla somma della pena irrogata con quella oggetto di precedente sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., ma anche su un giudizio prognostico negativo, correlato ai precedenti, valutazione che il motivo non è idoneo a vulnerare.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],7imo Ricci lli nna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Locri in data 7/3/2020, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di coltivazione di sostanze stupefacenti. 2. Il ricorso è inammissibile. li primo motivo è volto ad un diverso e più favorevole giudizio di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, a fronte di una non arbitraria valutazione della Corte che ha reputato insuscettibile di riduzione una pena prossima ai minimi edittali. Il secondo motivo, oltre che genericamente prospettato, è manifestamente infondato, in quanto il giudizio in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale si è fondato non solo sulla preclusione riveniente dal superamento dei limiti di applicabilità del beneficio derivante dalla somma della pena irrogata con quella oggetto di precedente sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., ma anche su un giudizio prognostico negativo, correlato ai precedenti, valutazione che il motivo non è idoneo a vulnerare. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],7imo Ricci lli nna
Sentenza Cassazione n. 03894/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris