CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 17964/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il motivo di ricorso, che concerne la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta del tutto generico, mentre la sentenza impaginata ha illustrato il criterio seguito nell'esercizio del suo potere discrezionale evidenziando l'intensità del dolo, la reiterazione della condotta in un breve lasso di tempo e i vari precedenti penali. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] o astanzo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CAN9EtLENA t.[OSCURATO:PERSONA]