Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09577/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ppresentati e difesi,in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relativeal presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificataindicato-ricorrenti-CONTRO[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona delcuratore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], invirtù di procura speciale in calce al controricorso, il quale chiede di ricevere1 RG n. 9557/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9557/2024Numero sezionale 1506/2026Numero di raccolta generale 9577/2026Data pubblicazione 14/04/2026le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimentoall’indirizzo di posta elettronica certificata indicato-controricorrente-Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Perugia, inpersona del Procuratore Generale della Repubblica-intimata-avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 178/2024,depositata il 26/3/2024udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del31/3/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1.

La Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 178/2024, depositatail 26/3/2024, rigettava il reclamo ex art. 51 CCII proposto da [OSCURATO:PERSONA]Gareggia, in proprio e quale socio accomandatario e legale rappresentantedella [OSCURATO:SOCIETA]., con il quale si contestaval’assoggettabilità alla liquidazione giudiziale della società, in quanto aventenatura di società agricola, regolarmente iscritta alla sezione speciale delregistro delle imprese che, invece, il tribunale aveva qualificato comesocietà svolgente attività commerciale, esclusivamente in base al datoformale della denominazione e dell’oggetto sociale.In particolare, per il reclamante, l’oggetto sociale includeva «lagestione di terreni agricoli e aziende agricole e quindi l’esercizio di attivitàagricole», mentre la Procura della Repubblica, che aveva presentatoistanza di liquidazione giudiziale, non aveva dimostrato lo svolgimento diPrecisava il reclamante che lo svolgimento di attività agricola risultavaevidente «dall’originario acquisto del fondo agricolo vocato ad attivitàagricole, dall’assenza di mutamento di destinazione dei fondi, dallo2 RG n. 9557/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9557/2024Numero sezionale 1506/2026Numero di raccolta generale 9577/2026Data pubblicazione 14/04/2026svolgimento in proprio dell’attività agricola da parte del socio fino allaillegittima e illecita intromissione del terzo [OSCURATO:PERSONA], conconseguente sequestro dell’intero compendio immobiliare e delle quote dipartecipazione sociale», con conseguente nomina dell’amministratoregiudiziario, che aveva poi effettuato la segnalazione al P.M.Chiariva, ancora, il reclamante che la natura agricola della societàderivava «dalla natura e origine del passivo sociale, dal fatto che isuccessivi affitti disposti dal Lungarotti erano comunque a favore di societàche svolgono attività agricole»; da ciò la dimostrazione «che mai attivitàcommerciale è stata svolta, che l’attività agricola svolta dal socio Gareggiaè solo momentaneamente cessata per effetto della illecita ed indebitaintromissione del Lungarotti».2.

La Corte d’appello, dunque, reputava infondato il reclamo,muovendo dalla considerazione che, per giurisprudenza di legittimitàconsolidata, si verificava l’assoggettabilità alla liquidazione giudiziaria dellesocietà costituite nelle forme previste dal codice civile, avente ad oggettol’attività commerciale, «indipendentemente dall’effettivo esercizio di unasiffatta attività» (si citava ex multis Cass. n. 14180 del 2022).Nella specie, infatti, dalla visura storica della società Immobiliare BPLera evincibile la voce «attività esercitata, compravendita, costruzione eristrutturazione immobili propri di qualsiasi genere - locazione di immobilipropri», mentre l’oggetto sociale risultava essere la «gestione di immobiliurbani, di terreni agricoli, di aziende agricole; acquisto, vendita e permutadi beni immobili; concessione di beni in affitto ed in comodato eacquisizione degli stessi per locazione o comodato».Pertanto, anche la «gestione di aziende e terreni agricoli», richiamatanell’oggetto sociale, rimandava «ad attività di gestione immobiliare e nongià di coltivazione dei fondi».Detto questo, restava irrilevante che il socio Gareggia avesse svoltoPer la Corte territoriale, dunque, «le più recenti locazioni e affitti deifondi non fanno che richiamare l’attività di mera gestione immobiliare»;era del pari irrilevante che tali attività fossero state eventualmente svolte3 RG n. 9557/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9557/2024Numero sezionale 1506/2026Numero di raccolta generale 9577/2026Data pubblicazione 14/04/2026contro la volontà del legale rappresentante, trattandosi comunque diAggiungeva la Corte distrettuale che era altrettanto irrilevante «Lacircostanza che il passivo si sia formato per crediti di natura agricola,circostanza del resto non provata».In ogni caso - continuava la Corte territoriale - «non sussisteva alcunonere probatorio in capo alla Procura istante, e l’onere contrario, gravantesulla società, di svolgimento di attività agricola, oltre ad essere rimastoinadempiuto in atti, comunque sarebbe stato irrilevante alla luce dellacopiosa giurisprudenza sopra riportata».3.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione GianmarcoGareggia, in proprio e quale legale rappresentante, nonché socioaccomandatario, della [OSCURATO:SOCIETA]., depositandoanche memoria scritta.4.

Ha resistito con controricorso la liquidazione giudiziale ImmobiliareBPL di Piselli c. s.a.s., depositando anche memoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2135 c.c., degli articoli 1 e 121 d.lgs. 12/1/2019,n. 14 (CCII), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Per il ricorrente, anche con l’entrata in vigore del nuovo codice dellacrisi (CCII), l’art. 1 contempla l’imprenditore agricolo tra i soggettiinteressati ma, in un’ottica di continuità con la disciplina previgente,l’impresa agricola resta esclusa dalla procedura di liquidazione giudiziale acui, ex art. 121 CCII, restano assoggettati solo gli imprenditoricommerciali.Pertanto - ad avviso del ricorrente - resterebbe soggetto alla disciplinadella liquidazione giudiziale l’imprenditore agricolo solo «quando risultiaccertato in sede di merito l’esercizio in concreto di attività commerciale inmisura prevalente sull’attività agricola» (si cita Cass. n. 5342 del 2019).Tale principio sarebbe stato violato dal giudice d’appello, che avrebbeomesso il necessario accertamento del «concreto svolgimento di un’attività4 RG n. 9557/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9557/2024Numero sezionale 1506/2026Numero di raccolta generale 9577/2026Data pubblicazione 14/04/2026commerciale in misura prevalente rispetto all’attività agricola»: la societàera infatti un’impresa agricola «regolarmente iscritta come tale alla“sezione speciale” del [OSCURATO:PERSONA]», mentre nell’oggetto sociale sicontemplava anche la «gestione di immobili urbani, di terreni agricoli, diaziende agricole»; la società non aveva svolto attività di naturacommerciale, né aveva acquistato beni finalizzati al commercio, senzaalcuna prova fornita dalla Procura della Repubblica istante; la società nonaveva neppure percepito i frutti delle locazioni illegittimamente conclusedal Lungarotti, gestore di fatto e percettore dei frutti per 10 anni conestromissione dell’amministratore [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, la dimostrazione dell’attività agricola esercitata dalla societàderiverebbe dalla circostanza che l’attività era nata come agricola, e diquesto era prova l’atto di acquisto dell’intero fondo agricolo, avvenuto neglianni ‘90 ad una asta giudiziale del tribunale di Perugia, con esplicitamenzione della destinazione nel decreto di trasferimento.

Né il fondo, taleper vocazione agricola, avrebbe subito modifiche e/o trasformazioni in talsenso.Non vi sarebbe prova agli atti dell’esercizio di attività commerciale e/odi acquisto di beni agricoli destinati alla diretta vendita «e dunque di attivitàche esulino dalla finalità del mero sfruttamento del fondo agricolo».Aggiunge il ricorrente che l’impresa agricola Immobiliare «sin dalla suacostituzione, ha coltivato i terreni di proprietà, utilizzato le strutturefinalizzate all’allevamento di investito solo in attività a ciò consone,finalizzate alle produzioni agricole.

Ciò ha fatto con il lavoro personale delsocio amministratore sig. [OSCURATO:PERSONA]», fino alla cessazionedell’attività «per i denunciati fatti illeciti del terzo [OSCURATO:PERSONA]».Il fondo rustico, oggetto di svolgimento dell’attività agricola sarebbecontemplato anche nella perizia estimativa redatta a seguito del decreto disequestro preventivo emesso dal gip del tribunale di Perugia, allegata allarelazione dell’amministratore giudiziario.Gli immobili sarebbero stati effettivamente vocati alle coltivazioni edall’allevamento di animali propri, con il lavoro personale del socioamministratore.5 RG n. 9557/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9557/2024Numero sezionale 1506/2026Numero di raccolta generale 9577/2026Data pubblicazione 14/04/2026Inoltre, nell’istanza di liquidazione giudiziale del PM si fa riferimentoalla relazione della Guardia di Finanza, ove si afferma che «l’unica fonte direddito è stata sino ad ora costituita dai canoni derivanti dalla locazione[…] ma stante la mancanza di certificati di agibilità non potranno essereutilizzati in tal senso».Risultava, poi, dalle indagini penali che l’imputato [OSCURATO:PERSONA] proceduto alla stipulazione di un contratto di affitto di fondo rustico,rientrante nella gestione di terreni agricoli, quale attività contemplatanell’oggetto sociale, ed espressione in concreto di attività agricola.Neanche l’affitto avrebbe snaturato l’attività della società, così come losvolgimento di attività agricola risulterebbe anche dalle fatture afferentialle lavorazioni dei terreni.La società, poi, sarebbe proprietaria anche di altro immobile sito inBastia Umbra, costituito da una rimessa-ricovero di attrezzi agricoli, locatoad altra impresa, che effettua riparazioni di attrezzature agricole.Anche tale immobile sarebbe funzionale allo svolgimento dell’attivitàagricola.Per il ricorrente, inoltre, non potrebbe essere dichiarata fallita unasocietà avente ad oggetto l’esercizio di attività agricola che «dismessa taledichiarazione può [afferire] solo l’imprenditore commerciale» (si cita Cass.n. 17397 del 2015).Nella specie, la cessazione dell’attività agricola sarebbe statadeterminata dalle condotte illecite del terzo.La prova dello svolgimento di attività agricola sarebbe dimostrataanche dall’utilizzo della contabilità semplificata da parte della società,consentita all’imprenditore agricolo.Pertanto, la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore di diritto, inquanto per giurisprudenza di legittimità, è possibile applicare la disciplinafallimentare solo ove risulti accertato «in sede di merito l’esercizio inconcreto di attività commerciale in misura prevalente sull’attività agricola»(Cass. n. 5342 del 2019); dovendosi considerare che, ai fini dell’esenzionedal fallimento di un’impresa agricola, è irrilevante «l’organizzazione della6 RG n. 9557/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9557/2024Numero sezionale 1506/2026Numero di raccolta generale 9577/2026Data pubblicazione 14/04/2026stessa in forma societaria, come pure le previsioni statutarie in ordine alsuo oggetto sociale […] sicchè per essere dichiarata fallita, è semprenecessaria un’indagine volta a provare la natura commerciale dell’attivitàin concreto svolta» (Cass. n. 17343 del 2017).Di qui l’errore compiuto dalla Corte distrettuale per cui «diventa deltutto irrilevante che il socio Gareggia abbia svolto attività agricola»,essendo invece tale circostanza in tutto decisiva per accertare in concretol’esercizio di attività commerciale in misura prevalente rispetto all’attivitàagricola provata in atti».Peraltro, l’Immobiliare BPL è iscritta nel registro imprese anche allasezione speciale quale imprenditore agricolo.La Corte d’appello non avrebbe tenuto conto del contratto di affitto difondo rustico stipulato ai sensi della legge n. 203 del 1982, avente adoggetto i fondi agricoli della Immobiliare «concluso dall’imputatoLungarotti Pierluigi il 1/3/2016» con la società [OSCURATO:PERSONA],unitamente alle fatture attestanti la lavorazione dei terreni da parte dellamedesima affittuaria.

Ne deriverebbe il carattere meramente apparentedella motivazione resa dalla Corte d’appello, specie sull’attività svolta dalsocio.2.

Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.,in quanto il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto inmodo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, non offrendo elementiper confermare o mutare l’orientamento della stessa.3.

Va, dunque, confermata la decisione della Corte d’appello, nellaparte in cui - in piena consonanza con la giurisprudenza di legittimità -, aifini della esenzione dalla liquidazione giudiziale, ha ritenuto che le societàcostituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggettoun'attività commerciale sono assoggettabili a fallimento,indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quantoesse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento dellaloro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attivitàd'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commercialeindividuale.

Sicché, mentre quest'ultimo è identificato dall'esercizio7 RG n. 9557/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9557/2024Numero sezionale 1506/2026Numero di raccolta generale 9577/2026Data pubblicazione 14/04/2026effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto acompiere tale identificazione, realizzandosi l'assunzione della qualità in unmomento anteriore a quello in cui è possibile, per l'impresa non collettiva,stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici finipotenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensioneimprenditoriale (Cass., n. 14180 del 2022; anche Cass., sez. 1, 11/3/2019,n. 6968; Cass. sez. 1, 26/9/2018, n. 23157; Cass., sez. 1, 16/12/2013, n.28015).Effettivamente, dovendosi fare riferimento a quanto previsto dallostatuto societario, la Corte territoriale, in motivazione riporta quantoemerso dalla visura storica della società Immobiliare BPL, che denotaproprio lo svolgimento di attività commerciale («attività esercitata,compravendita, costruzione e ristrutturazione immobili propri di qualsiasigenere - locazione di immobili propri»).Trattasi, dunque, di tutte attività rientranti nello svolgimento di attivitàcommerciale.Non meno chiaro risulta l’oggetto sociale risultante dalla visuracamerale, come riportato dalla Corte distrettuale in motivazione («gestionedi immobili urbani, di terreni agricoli, di aziende agricole; acquisto, venditae permuta di beni immobili; concessione di beni in affitto ed in comodatoe acquisizione degli stessi per la locazione o comodato»).Non v’è dubbio che, come chiarito dalla Corte d’appello, le attivitàindicate nell’oggetto sociale - e soprattutto nella visura storica - risultanoe alla «gestione di terreni».4.

Valgono, allora, i principi giurisprudenziali già enunciaticostantemente in passato in ordine alla qualificazione dell’attività agricolao commerciale.4.1.

La sottrazione dell’impresa agricola al fallimento (ed ora allaliquidazione giudiziale) non può essere intesa nel senso che lo svolgimentodi un’attività agricola pone al riparo dal fallimento d’impresa che svolga,nel contempo, anche un’attività di carattere commerciale (Cass. sez. 1,4/4/2023, n. 9308; Cass., n. 5342 del 2019), quantomeno se la stessa è8 RG n. 9557/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9557/2024Numero sezionale 1506/2026Numero di raccolta generale 9577/2026Data pubblicazione 14/04/2026svolta in misura prevalente rispetto a quella agricola (Cass. n. 16614 del2016).4.2.

Inoltre, in caso di esercizio in concreto di un’attività commerciale,in misura prevalente sull’attività agricola contemplata in via esclusivadall’oggetto sociale di un’impresa agricola costituita in forma societaria,questa, di conseguenza, resta assoggettabile al fallimento, e ora, aliquidazione giudiziale (Cass. n. 5342 del 2019).

Nella specie, come detto,l’oggetto sociale, come pure la visura storica, ricomprendono soprattuttolimitato a quelle di «gestione di terreni» e «gestione di aziende agricole».5.

Particolarmente rilevante diviene l’applicazione della regola diripartizione dell’onere della prova, specialmente nell’ipotesi, come quella inesame, in cui l’oggetto sociale tradisca lo svolgimento di attivitàprevalentemente commerciale.5.1.

La ripartizione dell’onere probatorio comporta che compete a chisollecita la dichiarazione di fallimento di un imprenditore agricolo allegaree dimostrare, quale fatto costitutivo, l’esistenza di un’attività commercialeche si affianchi all’attività agricola affinché sia possibile constatare lasussistenza del presupposto soggettivo per l’assoggettamento allaliquidazione giudiziale (Cass. n. 17343 del 2017).5.2.

Grava, invece, su chi invoca l’esenzione dalla liquidazionegiudiziale, assumendo la sussistenza delle condizioni per ricondurrel’attività commerciale svolta nell’ambito dell’art. 2135, comma terzo c.c.,sia ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, c.c., sia in applicazione delgenerale principio di vicinanza alla prova, il corrispondente onereprobatorio di tale fatto impeditivo, sicché, in assenza di prova di tale causaesimente, «soccombe il soggetto che appaia rientrare, secondo i datiacquisiti nell’istruttoria prefallimentare, nel novero degli imprenditoricommerciali» (Cass., n. 16614 del 2016; Cass., n. 9308 del 2023; Cass.,sez. 1, 21/1/2021, n. 1049).6.

Nella specie, dunque, poiché lo statuto societario ricomprendevasoprattutto attività di natura commerciale, anche all’esito di unaccertamento in fatto compiuto dal giudice d’appello, la Procura della9 RG n. 9557/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9557/2024Numero sezionale 1506/2026Numero di raccolta generale 9577/2026Data pubblicazione 14/04/2026Repubblica, istante per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale,aveva in sostanza assolto al proprio onere probatorio, allegando l’esistenzadell’attività commerciale, pure affiancata all’attività agricola.7.

Sarebbe stato onere della società dimostrare, in concreto, losvolgimento di un’effettiva attività agricola (Cass. n. 16614 del 2016; Cass.n. 32977 del 2023), ricompresa nell’ambito delle attività di cui all’art. 2135c.c., che si innestano, però, a seguito della modifica legislativa, nellosvolgimento di attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologicoo di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale,con la potenziale utilizzazione del fondo.Va, infatti, negata la qualità di impresa agricola quando non risulti ladiretta cura di alcun ciclo biologico, vegetale o animale, pur se debbaritenersi superata una nozione meramente fondiaria dell’agricoltura,basata unicamente sulla centralità dell’elemento terriero (Cass., sez. 1,7/7/2023, n. 19311).Tale onere probatorio, però, non risulta in alcun modo adempiuto daparte della società, come risulta anche dall’accertamento in fatto compiutodalla Corte territoriale per cui «le più recenti locazioni e affitti dei fondi nonfanno che richiamare l’attività di mera gestione immobiliare, e del restorisulta irrilevante che tali attività siano state eventualmente svolte controla volontà del legale rappresentante trattandosi comunque di attivitàsocietarie.

Altrettanto irrilevante, per quanto sopra detto, risulta lacircostanza che il passivo si sia formato per crediti di natura agricola,circostanza del resto non provata».La Corte territoriale ha anche affermato che gravava sulla società laprova «di svolgimento di attività agricola» e che tale onere probatorio era«rimasto inadempiuto in atti», avendosi riguardo a tipologia specifica diciclo biologico della stessa società neppure in sede di ricorsospecificamente chiariti.7.

A nulla rileva, poi, che la società sia iscritta nella sezione specialedel registro delle imprese tra quelle agricole, trattandosi di un datomeramente formale, che può essere superato dalla prova contraria (Cass.,10 RG n. 9557/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9557/2024Numero sezionale 1506/2026Numero di raccolta generale 9577/2026Data pubblicazione 14/04/2026sez. 1, 16/1/2023, n. 1080; in tal senso anche Corte Cost. sentenza n. 104del 2012).8.

Neppure rileva che i canoni delle locazioni siano stati incamerati dalterzo gestore di fatto della società, che avrebbe estromessol’amministratore, anche perché l’attività di locazione costituisce attivitàneutra ai fini della qualificazione della impresa agricola.9.

Non è decisiva la circostanza per cui siano stati stipulati, sia pureda un terzo soggetto, che si era immesso nella gestione societaria, talunicontratti di affitto di fondo rustico, in quanto ciò che rileva è l’attivitàcompiuta dalla società, con riferimento alle attività agricole, intese comecura di un ciclo biologico, prima della stipulazione del contratto di fondorustico.Sul punto, questa Corte, ha ritenuto che una società già avente adoggetto l’esercizio di attività agricola non può essere assoggettata afallimento ove, dismessa l’originaria attività, non abbia svolto alcunal’imprenditore commerciale (Cass., 1/9/2015, n. 17397, ove però – adifferenza di quanto accaduto nel caso in esame - era pacifico l’inizialesvolgimento di attività agricola, prima dell’affitto di azienda); ma, nellaspecie, non è stata dimostrata in alcun modo l’attività agricola, intesa comedell’affitto del fondo rustico.10.

Anche l’acquisto di un fondo rustico in data 13/7/1993, conpeculiare attitudine all’utilizzo agricolo, non dimostra in alcun modo chel’attività espletata dalla società abbia le caratteristiche di cui all’art. 2135c.c., essendo diretta alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, sicchéperde di decisività.11.

Lo stesso vale per il fabbricato sito in [OSCURATO:PERSONA], locato ad unaimpresa individuale artigiana, che effettua riparazioni di attrezzatureagricole.

Nulla si deduce in ordine alla cura ed allo sviluppo del ciclobiologico.12.

Non è decisiva neppure la circostanza dell’adozione del regime dicontabilità semplificata, in quanto l’art. 2214, terzo comma, c.c. stabilisce11 RG n. 9557/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9557/2024Numero sezionale 1506/2026Numero di raccolta generale 9577/2026Data pubblicazione 14/04/2026che l’istituzione di libri obbligatori e di altre scritture contabili, che trovaapplicazione per l’imprenditore che esercita attività commerciale, nonrileva per i piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 c.c.In realtà, l’art. 2195, secondo comma c.c., stabilisce che «ledisposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle impresecommerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivitàindicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano»; l’art. 2214 c.c.pone l’obbligo della tenuta delle scritture contabili all’imprenditorecommerciale e lo esclude espressamente solo per i piccoli imprenditori.Gli imprenditori agricoli, allora, poiché soggetti a registrazione, con glieffetti probatori di cui agli artt. 2193 e 2709 c.c., devono tenere le scritturecontabili.La contabilità semplificata è prevista anche dall’art. 18 del d.P.R. n.600 del 1973 per gli imprenditori che non superino certe soglieeconomiche.13.

Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c.».In sostanza, per il ricorrente la Corte d’appello avrebbe violato l’art.115 c.p.c., non avendo considerato tutti gli elementi istruttori chedimostravano l’assenza dello svolgimento di attività commerciale e lapresenza di attività agricola ex art. 2135 c.c.In tal modo, la Corte territoriale sarebbe incorsa nell’ulteriore errorerappresentato dall’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudiziooggetto di discussione tra le parti, costituito dall’assenza di attivitàcommerciale per la presenza di attività agricola esercitata dalla società.13.1.

Il motivo è inammissibile.

In realtà, la ricorrente chiede unanuova rivalutazione degli elementi istruttori, già compiutamente effettuatada parte della Corte d’appello, sia pure con stringata motivazione, a seguitodi un preciso accertamento di fatto, all’esito del quale era emersa l’assenzadi prova dello svolgimento di attività agricola da parte della società.Tra l’altro, non si indicano con precisione gli elementi istruttori e,soprattutto, i fatti decisivi, il cui esame sarebbe stato omesso, dai quali12 RG n. 9557/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9557/2024Numero sezionale 1506/2026Numero di raccolta generale 9577/2026Data pubblicazione 14/04/2026poteva desumersi, da un lato, l’assenza dello svolgimento di attivitàcommerciale e dall’altro, l’effettuazione di attività agricola, come enunciatodall’art. 2135 c.c., intesa come cura e sviluppo del ciclo biologico.14.

Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta la «violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.».La Corte d’appello avrebbe erroneamente applicato l’art. 2697 c.c.,avendo affermato che non sussisteva un onere probatorio in capo allaProcura istante, e l’onere contrario, gravante sulla società, di svolgimentodi attività agricola, oltre ad essere rimasto inadempiuto in atti, sarebbestato non rilevante alla luce della copiosa giurisprudenza riferita.15.

Il motivo è assorbito, in ragione dell’esito del primo motivo,trattandosi di società con oggetto commerciale che determina, per quantodetto, la fuoriuscita dall’alveo della agrarietà dei non fallibili.16.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio dellasoccombenza, a carico dei ricorrenti e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare in favore dellaliquidazione giudiziale le spese del giudizio di legittimità che si liquidano incomplessivi euro 10.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 marzo 2026Il PresidenteMassimo Ferro13 RG n. 9557/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentati e difesi,in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relativeal presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificataindicato-ricorrenti-CONTRO[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona delcuratore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], invirtù di procura speciale in calce al controricorso, il quale chiede di ricevere1 RG n. 9557/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9557/2024Numero sezionale 1506/2026Numero di raccolta generale 9577/2026Data pubblicazione 14/04/2026le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimentoall’indirizzo di posta elettronica certificata indicato-controricorrente-Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Perugia, inpersona del Procuratore Generale della Repubblica-intimata-avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 178/2024,depositata il 26/3/2024udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del31/3/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1. La Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 178/2024, depositatail 26/3/2024, rigettava il reclamo ex art. 51 CCII proposto da [OSCURATO:PERSONA]Gareggia, in proprio e quale socio accomandatario e legale rappresentantedella [OSCURATO:SOCIETA]., con il quale si contestaval’assoggettabilità alla liquidazione giudiziale della società, in quanto aventenatura di società agricola, regolarmente iscritta alla sezione speciale delregistro delle imprese che, invece, il tribunale aveva qualificato comesocietà svolgente attività commerciale, esclusivamente in base al datoformale della denominazione e dell’oggetto sociale.In particolare, per il reclamante, l’oggetto sociale includeva «lagestione di terreni agricoli e aziende agricole e quindi l’esercizio di attivitàagricole», mentre la Procura della Repubblica, che aveva presentatoistanza di liquidazione giudiziale, non aveva dimostrato lo svolgimento diPrecisava il reclamante che lo svolgimento di attività agricola risultavaevidente «dall’originario acquisto del fondo agricolo vocato ad attivitàagricole, dall’assenza di mutamento di destinazione dei fondi, dallo2 RG n. 9557/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9557/2024Numero sezionale 1506/2026Numero di raccolta generale 9577/2026Data pubblicazione 14/04/2026svolgimento in proprio dell’attività agricola da parte del socio fino allaillegittima e illecita intromissione del terzo [OSCURATO:PERSONA], conconseguente sequestro dell’intero compendio immobiliare e delle quote dipartecipazione sociale», con conseguente nomina dell’amministratoregiudiziario, che aveva poi effettuato la segnalazione al P.M.Chiariva, ancora, il reclamante che la natura agricola della societàderivava «dalla natura e origine del passivo sociale, dal fatto che isuccessivi affitti disposti dal Lungarotti erano comunque a favore di societàche svolgono attività agricole»; da ciò la dimostrazione «che mai attivitàcommerciale è stata svolta, che l’attività agricola svolta dal socio Gareggiaè solo momentaneamente cessata per effetto della illecita ed indebitaintromissione del Lungarotti».2. La Corte d’appello, dunque, reputava infondato il reclamo,muovendo dalla considerazione che, per giurisprudenza di legittimitàconsolidata, si verificava l’assoggettabilità alla liquidazione giudiziaria dellesocietà costituite nelle forme previste dal codice civile, avente ad oggettol’attività commerciale, «indipendentemente dall’effettivo esercizio di unasiffatta attività» (si citava ex multis Cass. n. 14180 del 2022).Nella specie, infatti, dalla visura storica della società Immobiliare BPLera evincibile la voce «attività esercitata, compravendita, costruzione eristrutturazione immobili propri di qualsiasi genere - locazione di immobilipropri», mentre l’oggetto sociale risultava essere la «gestione di immobiliurbani, di terreni agricoli, di aziende agricole; acquisto, vendita e permutadi beni immobili; concessione di beni in affitto ed in comodato eacquisizione degli stessi per locazione o comodato».Pertanto, anche la «gestione di aziende e terreni agricoli», richiamatanell’oggetto sociale, rimandava «ad attività di gestione immobiliare e nongià di coltivazione dei fondi».Detto questo, restava irrilevante che il socio Gareggia avesse svoltoPer la Corte territoriale, dunque, «le più recenti locazioni e affitti deifondi non fanno che richiamare l’attività di mera gestione immobiliare»;era del pari irrilevante che tali attività fossero state eventualmente svolte3 RG n. 9557/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9557/2024Numero sezionale 1506/2026Numero di raccolta generale 9577/2026Data pubblicazione 14/04/2026contro la volontà del legale rappresentante, trattandosi comunque diAggiungeva la Corte distrettuale che era altrettanto irrilevante «Lacircostanza che il passivo si sia formato per crediti di natura agricola,circostanza del resto non provata».In ogni caso - continuava la Corte territoriale - «non sussisteva alcunonere probatorio in capo alla Procura istante, e l’onere contrario, gravantesulla società, di svolgimento di attività agricola, oltre ad essere rimastoinadempiuto in atti, comunque sarebbe stato irrilevante alla luce dellacopiosa giurisprudenza sopra riportata».3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione GianmarcoGareggia, in proprio e quale legale rappresentante, nonché socioaccomandatario, della [OSCURATO:SOCIETA]., depositandoanche memoria scritta.4. Ha resistito con controricorso la liquidazione giudiziale ImmobiliareBPL di Piselli c. s.a.s., depositando anche memoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2135 c.c., degli articoli 1 e 121 d.lgs. 12/1/2019,n. 14 (CCII), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Per il ricorrente, anche con l’entrata in vigore del nuovo codice dellacrisi (CCII), l’art. 1 contempla l’imprenditore agricolo tra i soggettiinteressati ma, in un’ottica di continuità con la disciplina previgente,l’impresa agricola resta esclusa dalla procedura di liquidazione giudiziale acui, ex art. 121 CCII, restano assoggettati solo gli imprenditoricommerciali.Pertanto - ad avviso del ricorrente - resterebbe soggetto alla disciplinadella liquidazione giudiziale l’imprenditore agricolo solo «quando risultiaccertato in sede di merito l’esercizio in concreto di attività commerciale inmisura prevalente sull’attività agricola» (si cita Cass. n. 5342 del 2019).Tale principio sarebbe stato violato dal giudice d’appello, che avrebbeomesso il necessario accertamento del «concreto svolgimento di un’attività4 RG n. 9557/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9557/2024Numero sezionale 1506/2026Numero di raccolta generale 9577/2026Data pubblicazione 14/04/2026commerciale in misura prevalente rispetto all’attività agricola»: la societàera infatti un’impresa agricola «regolarmente iscritta come tale alla“sezione speciale” del [OSCURATO:PERSONA]», mentre nell’oggetto sociale sicontemplava anche la «gestione di immobili urbani, di terreni agricoli, diaziende agricole»; la società non aveva svolto attività di naturacommerciale, né aveva acquistato beni finalizzati al commercio, senzaalcuna prova fornita dalla Procura della Repubblica istante; la società nonaveva neppure percepito i frutti delle locazioni illegittimamente conclusedal Lungarotti, gestore di fatto e percettore dei frutti per 10 anni conestromissione dell’amministratore [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, la dimostrazione dell’attività agricola esercitata dalla societàderiverebbe dalla circostanza che l’attività era nata come agricola, e diquesto era prova l’atto di acquisto dell’intero fondo agricolo, avvenuto neglianni ‘90 ad una asta giudiziale del tribunale di Perugia, con esplicitamenzione della destinazione nel decreto di trasferimento. Né il fondo, taleper vocazione agricola, avrebbe subito modifiche e/o trasformazioni in talsenso.Non vi sarebbe prova agli atti dell’esercizio di attività commerciale e/odi acquisto di beni agricoli destinati alla diretta vendita «e dunque di attivitàche esulino dalla finalità del mero sfruttamento del fondo agricolo».Aggiunge il ricorrente che l’impresa agricola Immobiliare «sin dalla suacostituzione, ha coltivato i terreni di proprietà, utilizzato le strutturefinalizzate all’allevamento di investito solo in attività a ciò consone,finalizzate alle produzioni agricole. Ciò ha fatto con il lavoro personale delsocio amministratore sig. [OSCURATO:PERSONA]», fino alla cessazionedell’attività «per i denunciati fatti illeciti del terzo [OSCURATO:PERSONA]».Il fondo rustico, oggetto di svolgimento dell’attività agricola sarebbecontemplato anche nella perizia estimativa redatta a seguito del decreto disequestro preventivo emesso dal gip del tribunale di Perugia, allegata allarelazione dell’amministratore giudiziario.Gli immobili sarebbero stati effettivamente vocati alle coltivazioni edall’allevamento di animali propri, con il lavoro personale del socioamministratore.5 RG n. 9557/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9557/2024Numero sezionale 1506/2026Numero di raccolta generale 9577/2026Data pubblicazione 14/04/2026Inoltre, nell’istanza di liquidazione giudiziale del PM si fa riferimentoalla relazione della Guardia di Finanza, ove si afferma che «l’unica fonte direddito è stata sino ad ora costituita dai canoni derivanti dalla locazione[…] ma stante la mancanza di certificati di agibilità non potranno essereutilizzati in tal senso».Risultava, poi, dalle indagini penali che l’imputato [OSCURATO:PERSONA] proceduto alla stipulazione di un contratto di affitto di fondo rustico,rientrante nella gestione di terreni agricoli, quale attività contemplatanell’oggetto sociale, ed espressione in concreto di attività agricola.Neanche l’affitto avrebbe snaturato l’attività della società, così come losvolgimento di attività agricola risulterebbe anche dalle fatture afferentialle lavorazioni dei terreni.La società, poi, sarebbe proprietaria anche di altro immobile sito inBastia Umbra, costituito da una rimessa-ricovero di attrezzi agricoli, locatoad altra impresa, che effettua riparazioni di attrezzature agricole.Anche tale immobile sarebbe funzionale allo svolgimento dell’attivitàagricola.Per il ricorrente, inoltre, non potrebbe essere dichiarata fallita unasocietà avente ad oggetto l’esercizio di attività agricola che «dismessa taledichiarazione può [afferire] solo l’imprenditore commerciale» (si cita Cass.n. 17397 del 2015).Nella specie, la cessazione dell’attività agricola sarebbe statadeterminata dalle condotte illecite del terzo.La prova dello svolgimento di attività agricola sarebbe dimostrataanche dall’utilizzo della contabilità semplificata da parte della società,consentita all’imprenditore agricolo.Pertanto, la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore di diritto, inquanto per giurisprudenza di legittimità, è possibile applicare la disciplinafallimentare solo ove risulti accertato «in sede di merito l’esercizio inconcreto di attività commerciale in misura prevalente sull’attività agricola»(Cass. n. 5342 del 2019); dovendosi considerare che, ai fini dell’esenzionedal fallimento di un’impresa agricola, è irrilevante «l’organizzazione della6 RG n. 9557/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9557/2024Numero sezionale 1506/2026Numero di raccolta generale 9577/2026Data pubblicazione 14/04/2026stessa in forma societaria, come pure le previsioni statutarie in ordine alsuo oggetto sociale […] sicchè per essere dichiarata fallita, è semprenecessaria un’indagine volta a provare la natura commerciale dell’attivitàin concreto svolta» (Cass. n. 17343 del 2017).Di qui l’errore compiuto dalla Corte distrettuale per cui «diventa deltutto irrilevante che il socio Gareggia abbia svolto attività agricola»,essendo invece tale circostanza in tutto decisiva per accertare in concretol’esercizio di attività commerciale in misura prevalente rispetto all’attivitàagricola provata in atti».Peraltro, l’Immobiliare BPL è iscritta nel registro imprese anche allasezione speciale quale imprenditore agricolo.La Corte d’appello non avrebbe tenuto conto del contratto di affitto difondo rustico stipulato ai sensi della legge n. 203 del 1982, avente adoggetto i fondi agricoli della Immobiliare «concluso dall’imputatoLungarotti Pierluigi il 1/3/2016» con la società [OSCURATO:PERSONA],unitamente alle fatture attestanti la lavorazione dei terreni da parte dellamedesima affittuaria. Ne deriverebbe il carattere meramente apparentedella motivazione resa dalla Corte d’appello, specie sull’attività svolta dalsocio.2. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.,in quanto il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto inmodo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, non offrendo elementiper confermare o mutare l’orientamento della stessa.3. Va, dunque, confermata la decisione della Corte d’appello, nellaparte in cui - in piena consonanza con la giurisprudenza di legittimità -, aifini della esenzione dalla liquidazione giudiziale, ha ritenuto che le societàcostituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggettoun'attività commerciale sono assoggettabili a fallimento,indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quantoesse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento dellaloro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attivitàd'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commercialeindividuale. Sicché, mentre quest'ultimo è identificato dall'esercizio7 RG n. 9557/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9557/2024Numero sezionale 1506/2026Numero di raccolta generale 9577/2026Data pubblicazione 14/04/2026effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto acompiere tale identificazione, realizzandosi l'assunzione della qualità in unmomento anteriore a quello in cui è possibile, per l'impresa non collettiva,stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici finipotenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensioneimprenditoriale (Cass., n. 14180 del 2022; anche Cass., sez. 1, 11/3/2019,n. 6968; Cass. sez. 1, 26/9/2018, n. 23157; Cass., sez. 1, 16/12/2013, n.28015).Effettivamente, dovendosi fare riferimento a quanto previsto dallostatuto societario, la Corte territoriale, in motivazione riporta quantoemerso dalla visura storica della società Immobiliare BPL, che denotaproprio lo svolgimento di attività commerciale («attività esercitata,compravendita, costruzione e ristrutturazione immobili propri di qualsiasigenere - locazione di immobili propri»).Trattasi, dunque, di tutte attività rientranti nello svolgimento di attivitàcommerciale.Non meno chiaro risulta l’oggetto sociale risultante dalla visuracamerale, come riportato dalla Corte distrettuale in motivazione («gestionedi immobili urbani, di terreni agricoli, di aziende agricole; acquisto, venditae permuta di beni immobili; concessione di beni in affitto ed in comodatoe acquisizione degli stessi per la locazione o comodato»).Non v’è dubbio che, come chiarito dalla Corte d’appello, le attivitàindicate nell’oggetto sociale - e soprattutto nella visura storica - risultanoe alla «gestione di terreni».4. Valgono, allora, i principi giurisprudenziali già enunciaticostantemente in passato in ordine alla qualificazione dell’attività agricolao commerciale.4.1. La sottrazione dell’impresa agricola al fallimento (ed ora allaliquidazione giudiziale) non può essere intesa nel senso che lo svolgimentodi un’attività agricola pone al riparo dal fallimento d’impresa che svolga,nel contempo, anche un’attività di carattere commerciale (Cass. sez. 1,4/4/2023, n. 9308; Cass., n. 5342 del 2019), quantomeno se la stessa è8 RG n. 9557/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9557/2024Numero sezionale 1506/2026Numero di raccolta generale 9577/2026Data pubblicazione 14/04/2026svolta in misura prevalente rispetto a quella agricola (Cass. n. 16614 del2016).4.2. Inoltre, in caso di esercizio in concreto di un’attività commerciale,in misura prevalente sull’attività agricola contemplata in via esclusivadall’oggetto sociale di un’impresa agricola costituita in forma societaria,questa, di conseguenza, resta assoggettabile al fallimento, e ora, aliquidazione giudiziale (Cass. n. 5342 del 2019). Nella specie, come detto,l’oggetto sociale, come pure la visura storica, ricomprendono soprattuttolimitato a quelle di «gestione di terreni» e «gestione di aziende agricole».5. Particolarmente rilevante diviene l’applicazione della regola diripartizione dell’onere della prova, specialmente nell’ipotesi, come quella inesame, in cui l’oggetto sociale tradisca lo svolgimento di attivitàprevalentemente commerciale.5.1. La ripartizione dell’onere probatorio comporta che compete a chisollecita la dichiarazione di fallimento di un imprenditore agricolo allegaree dimostrare, quale fatto costitutivo, l’esistenza di un’attività commercialeche si affianchi all’attività agricola affinché sia possibile constatare lasussistenza del presupposto soggettivo per l’assoggettamento allaliquidazione giudiziale (Cass. n. 17343 del 2017).5.2. Grava, invece, su chi invoca l’esenzione dalla liquidazionegiudiziale, assumendo la sussistenza delle condizioni per ricondurrel’attività commerciale svolta nell’ambito dell’art. 2135, comma terzo c.c.,sia ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, c.c., sia in applicazione delgenerale principio di vicinanza alla prova, il corrispondente onereprobatorio di tale fatto impeditivo, sicché, in assenza di prova di tale causaesimente, «soccombe il soggetto che appaia rientrare, secondo i datiacquisiti nell’istruttoria prefallimentare, nel novero degli imprenditoricommerciali» (Cass., n. 16614 del 2016; Cass., n. 9308 del 2023; Cass.,sez. 1, 21/1/2021, n. 1049).6. Nella specie, dunque, poiché lo statuto societario ricomprendevasoprattutto attività di natura commerciale, anche all’esito di unaccertamento in fatto compiuto dal giudice d’appello, la Procura della9 RG n. 9557/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9557/2024Numero sezionale 1506/2026Numero di raccolta generale 9577/2026Data pubblicazione 14/04/2026Repubblica, istante per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale,aveva in sostanza assolto al proprio onere probatorio, allegando l’esistenzadell’attività commerciale, pure affiancata all’attività agricola.7. Sarebbe stato onere della società dimostrare, in concreto, losvolgimento di un’effettiva attività agricola (Cass. n. 16614 del 2016; Cass.n. 32977 del 2023), ricompresa nell’ambito delle attività di cui all’art. 2135c.c., che si innestano, però, a seguito della modifica legislativa, nellosvolgimento di attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologicoo di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale,con la potenziale utilizzazione del fondo.Va, infatti, negata la qualità di impresa agricola quando non risulti ladiretta cura di alcun ciclo biologico, vegetale o animale, pur se debbaritenersi superata una nozione meramente fondiaria dell’agricoltura,basata unicamente sulla centralità dell’elemento terriero (Cass., sez. 1,7/7/2023, n. 19311).Tale onere probatorio, però, non risulta in alcun modo adempiuto daparte della società, come risulta anche dall’accertamento in fatto compiutodalla Corte territoriale per cui «le più recenti locazioni e affitti dei fondi nonfanno che richiamare l’attività di mera gestione immobiliare, e del restorisulta irrilevante che tali attività siano state eventualmente svolte controla volontà del legale rappresentante trattandosi comunque di attivitàsocietarie. Altrettanto irrilevante, per quanto sopra detto, risulta lacircostanza che il passivo si sia formato per crediti di natura agricola,circostanza del resto non provata».La Corte territoriale ha anche affermato che gravava sulla società laprova «di svolgimento di attività agricola» e che tale onere probatorio era«rimasto inadempiuto in atti», avendosi riguardo a tipologia specifica diciclo biologico della stessa società neppure in sede di ricorsospecificamente chiariti.7. A nulla rileva, poi, che la società sia iscritta nella sezione specialedel registro delle imprese tra quelle agricole, trattandosi di un datomeramente formale, che può essere superato dalla prova contraria (Cass.,10 RG n. 9557/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9557/2024Numero sezionale 1506/2026Numero di raccolta generale 9577/2026Data pubblicazione 14/04/2026sez. 1, 16/1/2023, n. 1080; in tal senso anche Corte Cost. sentenza n. 104del 2012).8. Neppure rileva che i canoni delle locazioni siano stati incamerati dalterzo gestore di fatto della società, che avrebbe estromessol’amministratore, anche perché l’attività di locazione costituisce attivitàneutra ai fini della qualificazione della impresa agricola.9. Non è decisiva la circostanza per cui siano stati stipulati, sia pureda un terzo soggetto, che si era immesso nella gestione societaria, talunicontratti di affitto di fondo rustico, in quanto ciò che rileva è l’attivitàcompiuta dalla società, con riferimento alle attività agricole, intese comecura di un ciclo biologico, prima della stipulazione del contratto di fondorustico.Sul punto, questa Corte, ha ritenuto che una società già avente adoggetto l’esercizio di attività agricola non può essere assoggettata afallimento ove, dismessa l’originaria attività, non abbia svolto alcunal’imprenditore commerciale (Cass., 1/9/2015, n. 17397, ove però – adifferenza di quanto accaduto nel caso in esame - era pacifico l’inizialesvolgimento di attività agricola, prima dell’affitto di azienda); ma, nellaspecie, non è stata dimostrata in alcun modo l’attività agricola, intesa comedell’affitto del fondo rustico.10. Anche l’acquisto di un fondo rustico in data 13/7/1993, conpeculiare attitudine all’utilizzo agricolo, non dimostra in alcun modo chel’attività espletata dalla società abbia le caratteristiche di cui all’art. 2135c.c., essendo diretta alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, sicchéperde di decisività.11. Lo stesso vale per il fabbricato sito in [OSCURATO:PERSONA], locato ad unaimpresa individuale artigiana, che effettua riparazioni di attrezzatureagricole. Nulla si deduce in ordine alla cura ed allo sviluppo del ciclobiologico.12. Non è decisiva neppure la circostanza dell’adozione del regime dicontabilità semplificata, in quanto l’art. 2214, terzo comma, c.c. stabilisce11 RG n. 9557/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9557/2024Numero sezionale 1506/2026Numero di raccolta generale 9577/2026Data pubblicazione 14/04/2026che l’istituzione di libri obbligatori e di altre scritture contabili, che trovaapplicazione per l’imprenditore che esercita attività commerciale, nonrileva per i piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 c.c.In realtà, l’art. 2195, secondo comma c.c., stabilisce che «ledisposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle impresecommerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivitàindicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano»; l’art. 2214 c.c.pone l’obbligo della tenuta delle scritture contabili all’imprenditorecommerciale e lo esclude espressamente solo per i piccoli imprenditori.Gli imprenditori agricoli, allora, poiché soggetti a registrazione, con glieffetti probatori di cui agli artt. 2193 e 2709 c.c., devono tenere le scritturecontabili.La contabilità semplificata è prevista anche dall’art. 18 del d.P.R. n.600 del 1973 per gli imprenditori che non superino certe soglieeconomiche.13. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c.».In sostanza, per il ricorrente la Corte d’appello avrebbe violato l’art.115 c.p.c., non avendo considerato tutti gli elementi istruttori chedimostravano l’assenza dello svolgimento di attività commerciale e lapresenza di attività agricola ex art. 2135 c.c.In tal modo, la Corte territoriale sarebbe incorsa nell’ulteriore errorerappresentato dall’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudiziooggetto di discussione tra le parti, costituito dall’assenza di attivitàcommerciale per la presenza di attività agricola esercitata dalla società.13.1. Il motivo è inammissibile. In realtà, la ricorrente chiede unanuova rivalutazione degli elementi istruttori, già compiutamente effettuatada parte della Corte d’appello, sia pure con stringata motivazione, a seguitodi un preciso accertamento di fatto, all’esito del quale era emersa l’assenzadi prova dello svolgimento di attività agricola da parte della società.Tra l’altro, non si indicano con precisione gli elementi istruttori e,soprattutto, i fatti decisivi, il cui esame sarebbe stato omesso, dai quali12 RG n. 9557/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9557/2024Numero sezionale 1506/2026Numero di raccolta generale 9577/2026Data pubblicazione 14/04/2026poteva desumersi, da un lato, l’assenza dello svolgimento di attivitàcommerciale e dall’altro, l’effettuazione di attività agricola, come enunciatodall’art. 2135 c.c., intesa come cura e sviluppo del ciclo biologico.14. Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta la «violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.».La Corte d’appello avrebbe erroneamente applicato l’art. 2697 c.c.,avendo affermato che non sussisteva un onere probatorio in capo allaProcura istante, e l’onere contrario, gravante sulla società, di svolgimentodi attività agricola, oltre ad essere rimasto inadempiuto in atti, sarebbestato non rilevante alla luce della copiosa giurisprudenza riferita.15. Il motivo è assorbito, in ragione dell’esito del primo motivo,trattandosi di società con oggetto commerciale che determina, per quantodetto, la fuoriuscita dall’alveo della agrarietà dei non fallibili.16. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio dellasoccombenza, a carico dei ricorrenti e si liquidano come da dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare in favore dellaliquidazione giudiziale le spese del giudizio di legittimità che si liquidano incomplessivi euro 10.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 marzo 2026Il PresidenteMassimo Ferro13 RG n. 9557/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Sentenza Cassazione n. 09577/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris